DECRETO 26 maggio 2022: REGISTRI DELLE VARIETA’ DI PIANTE OFFICINALI – criteri di istituzione.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 maggio 2022
Criteri e procedure per l'istituzione dei registri delle varieta' di specie officinali. (22A04161)
(GU n.173 del 26-7-2022)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in
particolare, l'art. 5 che conferisce una delega al Governo per il
riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura,
selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi
unici con riferimento a specifici settori omogenei;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, recante il
testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali, predisposto ai sensi
dell'art. 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, in particolare,
l'art. 6, che demanda Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
l'istituzione dei registri varietali delle specie di piante
officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del
materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 21 gennaio 2022, adottato di concerto con il Ministro
della transizione ecologica e il Ministro della salute, recante
l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonche' criteri
di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali
spontanee di cui rispettivamente all'art. 1, comma 3 e all'art. 3,
comma 2 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali (decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 75);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625, che, tra l'altro, ha abrogato e sostituito
la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante la disciplina
dell'attivita' sementiera e le relative misure applicative;
Visto il decreto n. 223640 del 17 maggio 2022, con il quale e'
stato istituito il tavolo tecnico del settore delle piante
officinali;
Preso atto dell'insediamento, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del tavolo tecnico del settore delle
piante officinali, avvenuto il 19 maggio 2022;
Considerata la necessita' di definire i criteri sulla base dei
quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio
2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali
istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.
2. Le specie officinali, cosi' come definite nell'elenco di cui al
decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 menzionato in premessa,
per le quali si attivera' la procedura di registrazione varietale,
saranno definite dal tavolo tecnico di settore sulla base dei dati
produttivi, economici e di impiego, nonche' delle eventuali richieste
motivate dagli operatori del settore.
Art. 2
Definizioni
1. Le seguenti definizioni riguardano gli istituti nazionali ed
internazionali per la redazione delle schede tecniche necessarie
all'iscrizione nei registri varietali:
«UPOV»: Unione per la protezione degli ottenimenti vegetali
(www.upov.int);
«CPVO»: Ufficio comunitario delle varieta' vegetali
(https://cpvo.europa.eu/);
«DUS»: distinzione, uniformita', stabilita',
«MIPAAF»: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 3
Istituzione del registro varietale
1. L'iscrizione al registro delle varieta' delle specie officinali
presenti nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21
gennaio 2022, per le quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sia stato gia' istituito un registro varietale,
e' disposta sulla base di prove tecniche volte all'accertamento dei
requisiti di distinzione, uniformita' e stabilita'.
Art. 4
Protocolli di prova
1. Le prove tecniche di cui all'art. 3 sono condotte utilizzando i
protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti per le rispettive
specie, ove esistenti.
2. In assenza dei protocolli di cui al precedente comma, possono
essere utilizzati protocolli nazionali predisposti secondo
necessita'.
3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo, e' stabilito all'atto dell'istituzione
del registro e comprende le informazioni di cui all'allegato 1.
Art. 5
Esecuzione delle prove
1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica, accompagnate, se
del caso, da accertamenti genetici, sono affidate, con apposito
provvedimento, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per
statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della
produzione sementiera e del materiale di propagazione e in possesso
di adeguata esperienza.
Art. 6
Denominazione varietale
1. Ciascuna varieta' e' identificata da una denominazione
varietale.
2. Alle denominazioni varietali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
Art. 7
Presentazione della domanda
di iscrizione al registro
1. L'iscrizione al registro e' chiesta dal costitutore della
varieta' e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato
operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le varieta'
di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione puo'
essere disposta d'ufficio.
Art. 8
Iscrizione delle varieta' al registro
1. L'iscrizione al registro e' disposta con apposito decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il
parere del gruppo di lavoro permanente della protezione delle piante
- sezione sementi, opportunamente integrata da esperti del settore
piante officinali.
2. Il decreto di iscrizione e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
e nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'iscrizione ha una durata
di dieci anni e puo' essere rinnovata per periodi determinati, su
richiesta del costitutore.
Art. 9
Registro delle varieta' iscritte
1. L'elenco delle varieta' iscritte al registro a scopo officinale
e' tenuto a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in un'apposita sezione del SIAN.
Roma, 26 Maggio 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 834
Allegato 1 Informazioni per l'identificazione dei protocolli da utilizzare per le prove tecniche per la registrazione delle varieta' delle specie di cui all'art. 4 ===================================================================== | Denominazione | Nome comune | Protocollo | | | botanica | della specie | tecnico | URL | +================+================+================+================+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+
