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DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Installazione di prefabbricato in legno su basamento in cemento – Interventi c.d. precari – Esclusione – Permesso di costruire – Necessità – Destinazione funzionale – Esigenze contingenti e temporanee – Nuova disciplina – Termine non superiore a novanta giorni – Comunicazione di avvio lavori – Necessità – Disciplina antisismica – Artt. 3, 6, 10, 31, 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – Giurisprudenza.
L’installazione di una costruzione prefabbricata in legno su basamento in cemento (in specie, manufatto in legno lamellare modulare pre-assemblato) destinato all’esposizione vendita ed esecuzione di test di collaudo per i prodotti artigianali realizzati da un’azienda richiede il permesso di costruire, dovendosi escludere, in ragione non solo della presenza del basamento, ma anche della duratura destinazione funzionale, che l’intervento rientri tra quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee di cui all’art. 3, lettera es del d.P.R. 380/01 o tra gli interventi c.d. precari in genere. Inoltre, gli interventi edilizi precari, sono ora espressamente menzionati dall’art. 6 del d.P.R. 380/01 che, nell’attuale formulazione, li descrive al comma 1, lett. e-bis) come opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. Nella specie, i giudici del merito hanno anche posto in evidenza le non indifferenti dimensioni del manufatto e che la realizzazione dell’intervento edilizio non sarebbe rimasta comunque sottratta alla disciplina antisismica.

Art. 6 (L)
Attivita’ edilizia libera. 
(1)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
, di tutela dal rischio idrogeologico(11), nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;(12)
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
[rampe o di](13) ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita’ di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivita’ agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivita’ agricola.

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;(14)

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilita’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;(14)
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;(14)
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (14)

[2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio
[, non comportino aumento del numero delle unita’ immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;] (8)
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilita’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, 
[senza serbatoio di accumulo esterno,](3) a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.](15)
[3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. ](4)
[4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita’, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche’ che non vi e’ interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresi’, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.(6)]
(15)

[5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori e’ valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e’ tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. (6)] (15)
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita’ in alternativa al permesso di costruire; (16)
b) disciplinano con legge le modalita’ per l’effettuazione dei controlli.(9)
[7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 2, 
ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e’ ridotta di due terzi se la comunicazione e’ effettuata spontaneamente quando l’intervento e’ in corso di esecuzione. (10)](15)
[8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita’ di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, e’ rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attivita’, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e’ ridotto a trenta giorni.](7)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 74 del 26.3.2010, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, pubblicata nella G.U.  n. 120 del 25/5/2010)


(3) Periodo soppresso dall’art. 7, c. 3 del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, recante: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, pubblicato nella G.U. n.71 del 28-3-2011, S.O. n. 81

(4) Comma abrogato dall’art. 13 bis della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, pubblicata nella G.U. n. 187 del 11-8-2012  – Suppl. Ordinario n.171

(5) Periodo soppresso dall’art. 30 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», pubblicato in GU n.194 del 20-8-2013, S.O. n. 63, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

(6) Comma così sostituito dall’art. 17 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.”, pubblicato in GU n.212 del 12-9-2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. 11/11/2014, n.262, S.O. n. 85.

(7) Comma abrogato dall’art. 12, c.1, lett.f) del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (in G.U. n. 221 del 22-09-2011)

(8) Periodo soppresso dall’art. 17 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.”, pubblicato in GU n.212 del 12-9-2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. 11/11/2014, n.262, S.O. n. 85.

(9) Le lettere b) e c) sono state così sostituite dall’art. 17 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.”, pubblicato in GU n.212 del 12-9-2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. 11/11/2014, n.262, S.O. n. 85.

(10) Comma così modificato dall’art. 17 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.”, pubblicato in GU n.212 del 12-9-2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. 11/11/2014, n.262, S.O. n. 85.

(11) Comma così modificato dall’art. 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata in GU n.13 del 18-1-2016

(12)  dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in GU n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52

(13) Parole soppresse dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in GU n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52

(14) Lettera aggiunta dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in GU n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52

(15) Comma abrogato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in GU n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52

(16) Lettera così modificata dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in GU n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52

 

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Giurisprudenza:      

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