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E’ ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l’applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.

Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 3, n. 32351 del 117 /2015, Gigli a e altro, Rv. 264252; Sez. 3, n. 3685 del 11 /12/2013 (dep.2014), Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21 /5/2013, Farina Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007, Terminiello, Rv. 237825 ; Sez. 3, n. 18304 del 17 /1 /2003, Guido, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 (dep. 2000), Pagano, Rv. 216444 ).

Inoltre, l’ordine di demolizione impartito dal giudice è previsto dalla legge, in quanto l’articolo 31 TUE stabilisce, al nono comma, che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui allarticolo 44 D.P.R.n.380/2001, ordini la demolizione delle opere se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L’ordine giudiziale di demolizione, ha natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio che costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, assolvendo ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (v. Sez. 3, n. 37120 del 11 /5/2005, Morelli, Rv. 232172).

Il discorso non muta con riferimento alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, cui pure può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Maresca, Rv. 261164; Sez. 3, n. 38739 del 28/5/2004, Brignone, Rv. 229612; Sez. 3, n. 29667 del 14/6/2002, Arrostuto S, Rv. 222115; Sez. 3, n. 23766 del 23/3/2001, Capraro A, Rv. 219930).

Va peraltro osservato che, il giudice del merito non può limitarsi a prendere atto della astratta possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’intervento abusivo, poiché l’esercizio discrezionale di tale facoltà deve essere effettuato (e necessariamente motivato) alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 164, cod. pen. e coniugarsi con la funzione special – preventiva dell’istituto, spiegando quindi perché si ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché, altrimenti, verrebbe meno ogni differenza tra l’ipotesi, facoltativa, di cui all’art. 165 cod. pen., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all’art. 165 cod. pen., comma 2 (Sez. 3, n. 17729 del 10/3/2016, Abbate e altro, Rv. 267027).

Tale ultimo principio è stato seguito, senza ulteriori specificazioni, da successive pronunce (Sez. 3, n. 43576 del 30/09/2014, Principalli; Sez. 3, n. 30123 del 20/12/2016 (dep. 2017), Tuttoilmondo; Sez. 3, Sentenza n. 50767 del 08/11 /2016, Schettino, tutte non massimate), mentre in altre occasioni la questione non è stata presa in considerazione, limitandosi a richiamare i principi precedentemente affermati e dei quali si è già dato conto (ex pl. Sez. 3, n. 55515 del 08/11 /2017, Alfarano; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello Sez. 3, n. 45968 del 20/7 /2017, Caputo; Sez. 3, n. 28712 del 19/04/2017, Imperato; Sez. 7, n. 24390 del 05/04/2017, Giardina; Sez. 7, n. 20796 del 1517 /2016 (dep 2017), Minolfo; Sez. 3, Sentenza n. 6037 del 24/11 /2016, (dep. 2017), Viola, Sez. 7, Ordinanza n. 15367 del 21/10/2016 (dep. 2017), Tranchina, tutte non massimate).

In altra pronuncia, invece, l’obbligo di specifica motivazione è stato espressamente escluso, ricordando come detta motivazione debba ritenersi implicita nella stessa emanazione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza ed in base al presupposto che detto ordine ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera nei confronti dell’interesse tutelato (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659), con la conseguenza che, quando il giudice del merito subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, egli non fa altro che rafforzare il contenuto della statuizione accessoria, esaltando contemporaneamente la funzione sottesa alla ratio dell’articolo 165 del codice penale finalizzata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata inottemperanza all’esecuzione dell’ordine di demolizione, circostanza che rende perciò il condannato immeritevole della sospensione condizionale della pena (così Sez. 7, n. 9847 del 25/11 /2016 (dep.2017), Palma, Rv. 269208. In senso conforme Sez. 3, n. 7283 del 9/1 /2018, Mistretta, non massimata).

Con Sentenza n.31388 della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018),  si dà continuità al principio appena richiamato, osservando come la sentenza 17729\2016, nell’affermare l’obbligo della motivazione in caso di subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive, non tiene conto della possibilità di motivazione implicita quale quella di cui si è appena detto e, richiamando la necessità di una giustificazione da effettuarsi “alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 164, cod. pen.” che deve”coniugarsi con la funzione special – preventiva dell’istituto”, non offre ulteriori elementi per individuare entro quale ambito argomentativo possa formularsi una esplicita prognosi positiva di non recidività.

Del resto, quando un simile giudizio è stato materialmente espresso, ciò è avvenuto facendo riferimento, ad esempio, alla “particolare spregiudicatezza” ed al “totale spregio per i beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice” manifestati dagli imputati, ritenendo quindi che solo con la subordinazione del beneficio si potesse realizzare una presa di coscienza del fatto e di conseguenza un effettivo ravvedimento (lo evidenzia Sez. 4, n.40713 del 19/04/2017, Chirico, non massimata, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza n. 43576\2014, cit.), oppure riconoscendo soddisfatto l’obbligo di motivazione quando la subordinazione condizionale della pena è giustificata “con l’esigenza di assicurare una efficace tutela al bene protetto e di incentivare la acquisizione della consapevolezza della illiceità delle condotte, anche allo scopo di dissipare ogni dubbio in ordine alla indispensabile prognosi positiva circa le future condotte dell’imputato” (Sez. 7, n. 14336 del 20/1 /2017, Como, non massimata).

Tale valutazione, pertanto, oltre a poter essere implicitamente espressa nei termini di cui si è detto in precedenza, può anche ricavarsi aliunde nella complessiva motivazione effettuata dal giudice del merito, laddove questi abbia comunque espresso un giudizio di gravità del reato e di capacità a delinquere dell’imputato desunta attraverso i criteri specificati dall’art. 133 cod. pen. che l’art. 164 cod. pen. richiama.

 

Giurisprudenza Urbanistica

 

 

 

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