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Siti orfani – interventi di bonifica e ripristino ambientale

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 dicembre 2020

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439) (GU n. 24 del 30-01-2021)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 dicembre 2020

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439)

(GU n.24 del 30-1-2021)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia
di danno ambientale»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede la nullita’ degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei
corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto
stesso;
Visto l’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che ha
incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui
all’art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini
del finanziamento, tra l’altro, «di un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il
procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione
ai sensi dell’art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche’, in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di
siti contaminati»;
Visto l’art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800, della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato che il citato art. 1, comma 800, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, prevede altresi’ che con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con
la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita’ di
trasferimento alle autorita’ competenti delle risorse loro destinate
per l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
Visto il decreto 18 settembre 2001, n. 468, e successive
modificazioni, recante il «Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati»;
Visto il decreto 1° marzo 2019, n. 46, recante il «Regolamento
relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di
messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree
destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi
dell’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 17
dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 800, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina i criteri e
le modalita’ di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse
per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti orfani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende:
a) il sito potenzialmente contaminato in cui non e’ stato avviato
o si e’ concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all’art. 8 del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il
responsabile dell’inquinamento non e’ individuabile o non provvede
agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo
decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto
ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del
sito ne’ altro soggetto interessato;
b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e
245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere
attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del
medesimo decreto legislativo, non concludono le attivita’ e gli
interventi.

Art. 3

Esclusioni dall’ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle procedure e agli interventi di cui all’art. 242 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o
per i quali sono gia’ individuate e destinate altre fonti di
finanziamento;
b) alle attivita’ di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui
i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici
ambientali circostanti;
c) agli interventi relativi alle strutture edilizie e
impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per
consentire la bonifica delle matrici ambientali;
d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato;
e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree
caratterizzate da inquinamento diffuso.

Art. 4

Criteri di assegnazione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e’ operata attribuendo il 50% dello
stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni
del centro-nord ed il 50% alle regioni del Mezzogiorno. A ciascun
ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il
Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto
utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
2. Le quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma in
attuazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, sono individuate
nella tabella di cui all’allegato, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede,
secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e
pianificazioni rispettivamente gia’ adottate in materia di bonifiche,
all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto
del presente decreto risultano prioritari in riferimento al rischio
ambientale e sanitario connesso.
3. Le risorse di cui alla tabella contenuta nell’allegato sono
trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del
sito orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e
della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono
essere comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
formare oggetto di uno o piu’ accordi, nell’ambito dei quali sono
specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a
ciascun intervento nonche’ le modalita’ di attuazione degli stessi, i
soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalita’ di erogazione
delle risorse e di rendicontazione delle spese.
4. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa
in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio,
bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli
oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la
progettazione, l’avvio, la conduzione ed il collaudo degli
interventi.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. Il presente Programma e’ finanziato con le risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare di cui all’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per un importo complessivo di euro 105.589.294,00, per
gli anni dal 2019 al 2024.

Art. 6

Monitoraggio e controllo degli interventi

1. Le regioni e le province autonome sono responsabili del
controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi
finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I
soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente,
predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma
territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che
ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate,
a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a
disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. La relazione di cui al comma 1 e’ trasmessa al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito
della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell’attivazione
delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all’art. 7 nei
confronti dei soggetti beneficiari.
3. I controlli sulle attivita’ e sugli interventi oggetto del
presente decreto sono effettuati ai sensi dell’art. 248 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute
nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se
successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Negli accordi di cui all’art. 4 e’ riportato, ove previsto per
l’intervento ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti
attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le
modalita’ di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7

Revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente programma sono
revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto
beneficiario e/o attuatore.
2. In caso di attivazione da parte dei soggetti
obbligati/interessati il finanziamento concesso e’ rimodulato a
favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia
autonoma di Trento e Bolzano.
3. Nell’ambito degli accordi di cui al precedente art. 6, sono
disciplinate le modalita’ di revoca dei finanziamenti di cui al
presente Programma.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 240

Allegato –
Ripartizione risorse

+—————————–+————————————-+
| Totale Italia | euro 105.589.294,00|
+—————————–+————————————-+
|Emilia Romagna | euro 5.047.168,25|
+—————————–+————————————-+
|Friuli-Venezia Giulia | euro 1.795.018,00|
+—————————–+————————————-+
|Lazio | euro 8.125.096,17|
+—————————–+————————————-+
|Liguria | euro 2.317.685,00|
+—————————–+————————————-+
|Lombardia | euro 9.613.905,22|
+—————————–+————————————-+
|Marche | euro 2.734.762,71|
+—————————–+————————————-+
|P.A. Bolzano | euro 1.219.556,35|
+—————————–+————————————-+
|P.A. Trento | euro 818.317,03|
+—————————–+————————————-+
|Piemonte | euro 6.815.788,93|
+—————————–+————————————-+
|Toscana | euro 5.812.690,63|
+—————————–+————————————-+
|Umbria | euro 2.206.816,24|
+—————————–+————————————-+
|Valle d’Aosta | euro 459.313,43|
+—————————–+————————————-+
|Veneto | euro 5.828.529,03|
+—————————–+————————————-+
|Abruzzo | euro 2.534.143,06|
+—————————–+————————————-+
|Molise | euro 1.272.350,99|
+—————————–+————————————-+
|Campania | euro 12.623.200,10|
+—————————–+————————————-+
|Puglia | euro 9.408.006,10|
+—————————–+————————————-+
|Basilicata | euro 2.312.405,54|
+—————————–+————————————-+
|Calabria | euro 5.443.128,11|
+—————————–+————————————-+
|Sicilia | euro 13.557.665,35|
+—————————–+————————————-+
|Sardegna | euro 5.643.747,76|
+—————————–+————————————-+

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