MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 maggio 2019, n. 62
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)
(GU n.158 del 8-7-2019)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri
di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza
di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, il
quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210»;
Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per le plastiche eterogenee a
base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che
tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni
commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio,
che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono
utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente
regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che le
plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa,
che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente decreto, non
comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o
sull'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione (codificazione) con nota n. 1234 del 23
gennaio 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il
SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti
assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come
rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, commi 2 e
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).
- (Omissis).
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e
b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
(Omissis).».
- Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il testo della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre
2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22.11.2008, n. L
312.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264
(Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2017, n. 264.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della direttiva
2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del
Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione),
pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241:
«Art. 5. - 1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati
membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni
progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del
semplice recepimento integrale di una norma internazionale
o europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla
Commissione il testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente
in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia
necessaria per valutare la portata del progetto di regola
tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le
modalita' stabilite al primo e secondo comma del presente
paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola
tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di
applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione
inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi
le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi previsti nella parte corrispondente della sezione
II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento e del Consiglio.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della
presente direttiva e, se del caso, del comitato competente
del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma,
punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i
pareri circostanziati della Commissione o degli Stati
membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che
costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le
regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le
debite precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai
fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del
settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti dell'Unione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) .
- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato
per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. (707)
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e
b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) «PAP»: prodotti assorbenti per la persona;
b) «Plastiche eterogenee a base di poliolefine»: miscela composta
per almeno l'80% da poliolefine (polietilene e polipropilene),
proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha
cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
c) «SAP (Super Absorbent Polymer)»: poliacrilato di sodio,
proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha
cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
d) «Cellulosa ad alto contenuto di SAP»: materiale
prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP, proveniente da
trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere
rifiuto ai sensi del presente decreto;
e) «Cellulosa a basso contenuto di SAP»: materiale
prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP, proveniente da
trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere
rifiuto ai sensi del presente decreto;
f) «Lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine»:
quantitativo di plastiche eterogenee a base di poliolefine prodotto
trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore
a 3.000 tonnellate di PAP;
g) «Lotto di SAP»: quantitativo di polimero SAP prodotto
trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore
a 3.000 tonnellate di PAP;
h) «Lotto di cellulosa»: quantitativo di materiale cellulosico
prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non
superiore a 3.000 tonnellate di PAP;
i) «Produttore»: il gestore di un impianto autorizzato al
recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti (di seguito:
impianto di recupero);
j) «Dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore, attestante le
caratteristiche delle plastiche eterogenee a base di poliolefine, del
SAP o della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, di cui
all'articolo 5;
k) «Autorita' competente»: l'autorita' che rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue
di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.».
Il Titolo III-bis della Parte Seconda del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, reca:
"L'autorizzazione integrata ambientale".
Il Titolo I, Capo IV della Parte Quarta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Autorizzazioni
e iscrizioni".
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal
recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di
essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche
eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a
basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici
generali di cui all'allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici
specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note
all'articolo 1.
Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilita'
1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la
cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili
esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati
nell'Allegato 5 per ciascun materiale.
Art. 5
Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e'
attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al
termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il
modulo di cui all'Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l'impianto di recupero o presso
la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita',
anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle
autorita' di controllo che la richiedono.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso
l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione
di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa
ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del
processo produttivo di ciascun lotto, in conformita' rispettivamente
alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e
alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalita' di conservazione
del campione sono tali da garantire la non alterazione delle
caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e
della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica) . - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei
limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e
cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi
dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».».
Art. 6
Sistema di gestione ambientale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere
predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti
aspetti:
a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione
ambientale.
Note all'art. 6:
Il regolamento (CE) del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella G.U.U.E.
del 24 aprile 2001, n. L 114.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore
dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento
della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV,
del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 maggio 2019
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2236
Note all'art. 7:
- Il testo del Capo IV del Titolo I, Parte Quarta, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note all'articolo 2.
- Il testo del Titolo III-bis, Parte Quarta, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti".
Allegato 1
(Articolo 3, comma 1)
Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
1 - Verifiche sui rifiuti in ingresso.
Per la produzione di plastiche eterogenee a base di poliolefine,
di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono
ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti:
a. codice EER 180104 limitatamente ai PAP, qualificati come
rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate
dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso
quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP
realizzati con materiali biodegradabili;
b. codice EER 150203 limitatamente ai PAP, qualificati come
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da
raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attivita' di
produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali
biodegradabili;
c. Per un periodo transitorio della durata di 6 mesi a partire
dalla entrata in vigore del presente decreto sono ammessi rifiuti
aventi codice EER 200111 con annotazione «rifiuti costituiti da
pannolini, pannoloni e assorbenti igienici».
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve almeno
assicurare:
controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi
chimiche sul rifiuto in ingresso. Tali controlli dovranno verificare
che la presenza di materiale estraneo, inteso come materiale diverso
da PAP, non assorbente o non plastico, sia inferiore o uguale al 5%
nonche' l'assenza di pericolosita' del rifiuto nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti
Il campionamento e' da eseguirsi in conformita' alla norma UNI 10802
e al piano di campionamento redatto secondo la norma UNI EN
14899:2006. Le analisi chimico-fisiche vanno eseguite dopo
omogeneizzazione e quartatura del materiale campionato;
accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato
livello di formazione e addestramento;
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in
ingresso;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, incluse le
informazioni sulla provenienza;
stoccaggio dei rifiuti in idonei dispositivi atti a impedire
contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire
qualunque forma di dispersione ambientale;
assenza di manipolazione da parte degli operatori dei sacchi
contenenti rifiuti e/o di triturazione dei rifiuti in ingresso;
procedura scritta per la gestione e la tracciabilita' dei
singoli flussi di rifiuti nonche' del processo operativo, dalla fase
di raccolta del rifiuto sino alla produzione dei materiali end of
waste, e rendicontazione delle non conformita'.
2 - Prescrizioni relative al processo di recupero.
Il processo di recupero deve prevedere almeno le seguenti fasi:
a. stoccaggio dei rifiuti in idonei contenitori atti a impedire
contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire
qualunque forma di dispersione ambientale;
b. raccolta di eventuale percolato o di effluenti liquidi, da
sottoporre ad idoneo trattamento;
c. idoneo trattamento dell'aria esausta di lavorazione;
d. ciclo di sterilizzazione dei rifiuti da eseguirsi secondo la
norma UNI EN 285 e UNI EN 17665 (UNI EN 17665-1 e UNI EN 17665-2),
che garantisca il rispetto dei criteri microbiologici di cui al punto
3.a del presente allegato;
e. recupero e trattamento del vapore di contatto;
f. triturazione dei prodotti uscenti dal ciclo di
sterilizzazione di cui al punto precedente;
g. asciugatura fino al raggiungimento di una umidita' inferiore
o uguale al 20%;
h. separazione meccanica per l'ottenimento di materiali la cui
composizione deve soddisfare i criteri di cui ai punti 3.b, 3.c e 3.d
del presente allegato nonche', a seconda della tipologia di materiale
che si intende produrre, quelli di cui agli allegati 2, 3 e 4.
3 - Criteri sanitari.
Le tre tipologie di materiali: plastiche eterogenee a base di
poliolefine, SAP e cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP,
ottenute solo da PAP qualificati come rifiuti, relativamente ai
parametri igienico-sanitari devono soddisfare tutti i criteri di cui
ai seguenti punti 3 a), 3 b), 3 c) e 3 d).
3.a) Criteri microbiologici.
I criteri microbiologici sono soddisfatti se i rifiuti sono
sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione eseguito in ottemperanza
alle norme UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2, UNI EN 285,
UNI EN ISO 11138-1 e UNI EN ISO 11138-3, fermo restando la necessita'
di adottare procedure che garantiscano, all'interno della camera di
sterilizzazione, l'apertura dei contenitori dei PAP e
l'omogeneizzazione dei materiali trattati, in modo da consentire la
perfetta penetrazione del vettore sterilizzante in ciascun punto di
materiale durante la fase di sterilizzazione.
Per ogni lotto di materiale sottoposto a sterilizzazione sono
effettuati almeno i controlli riportati in tabella 3 a.
Tabella 3 a - Controlli microbiologici
=====================================================================
| Parametro | Requisito | Riferimento |
+=======================+=========================+=================+
| | |UNI EN ISO |
| |Inattivazione della |11138-3 UNI EN |
| |crescita delle spore di |ISO 17665-1 UNI |
| |Geobacillus |CEN ISO/TS |
| Indicatore biologico |Stearothermofilus |17665-2 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
| | |UNI EN ISO |
| | |11138-3 UNI EN |
|Popolazione minima | |ISO 17665-1 UNI |
|dell'indicatore | |CEN ISO/TS |
|biologico |≥106 CFU |17665-2 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
| |Nelle condizioni piu' | |
| |difficili per la | |
| |penetrazione del vettore | |
| |sterilizzante (ad esempio| |
| |all'interno dei PAP | |
| |chiusi). Una parte dei | |
| |campioni dovra' essere | |
| |avvolta con almeno 3 PAP.| |
| |Un terzo dei PAP | |
|Posizionamento dei |contenenti i campioni | |
|campioni |dovra' essere | |
|dell'indicatore |preventivamente bagnato |UNI EN ISO |
|biologico |con acqua. |17665-1 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
3.b) Criteri chimici.
Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere effettuati
almeno i controlli analitici sui parametri chimici riportati nella
tabella 3 b.
Tabella 3 b- Limiti concentrazione parametri chimici (test di
cessione in ambiente alcalino-acquoso)
=====================================================================
| | | |Unita' |
| | | | di |
| Analita | Impiego clinico | Limite |misura |
+====================+=============================+========+=======+
| | | |µg/kg |
|Acido clavulanico | Coadiuvante per antibiotici | <10 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Amoxicillina | Antibiotici | <10 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Ampicillina | | <10 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Cefalosporine | | <10 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Claritromicina | | <10 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Ciprofloxacina | | <10 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Levofloxacina | | <10 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Azitromicina | | <10 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|Idrocortisone | | |µg/kg |
|acetato |Cortisonici | <7 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Benzodiatiazine |Diuretici-antipertensivo | <25 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Diazepam |Psicofarmaco | <30 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Ibuprofene |FANS | <45 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Diclofenac | | <45 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
|Acido | | |µg/kg |
|acetilsalicilico | | <5 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Bicalutamide |Antiandrogenico | <50 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Metformina |Antidiabetico | <50 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Pioglitazone | | <50 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Clopidogrel |Antiaggregante piastrinico | <100 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Lansoprazolo |Inibitore pompa protonica | <3 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Telmisartan |Antipertensivo | <15 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Torasemid | | <15 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Lovastatina |Ipercolesterolemia | <35 |ss |
+--------------------+ |--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Atorvastatina | | <15 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
| | | |µg/kg |
|Acido clodronico |Osteoporosi | <1 |ss |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
3.b.1 I risultati riportati come «minore di» sono da intendersi
come valori inferiori al limite di rilevabilita' della tecnica
utilizzata e determinato a valle di 10 repliche eseguite su soluzioni
di controllo ottenute da paralleli test di cessione effettuati su
matrice appositamente contaminata da farmaci. Le analisi sono
condotte secondo le indicazioni delle linee guida EPA SW-846
Compendium: Environmental Protection Agency 200, Test Methods for
Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods e in accordo
con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D.
3.b.2 Sono effettuati test di screening analitici (1) sui
materiali per valutare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze (o
gruppi di sostanze) (2) , organiche e inorganiche, pertinenti in base
all'origine dei materiali. A tal fine e' utilizzato il miglior metodo
disponibile, che deve essere, in ogni caso, rispondente ai criteri di
qualita' previsti dalla norma ISO/IEC 17025. La procedura include la
predisposizione e conservazione del razionale utilizzato per la
scelta degli analiti e le modalita' operative dei test devono essere
tali da consentire di rivelare eventuali quantita' di sostanze
residue post trattamento che non comportino, nelle reali condizioni
di uso del materiale, un'esposizione per il consumatore a livelli
superiori al Threshold of Toxicology Concern (TTC) (3) . Nel caso di
superamento di tali valori il materiale non e' conforme ai criteri
del presente decreto ai fini della cessazione della qualifica di
rifiuto. Tutta la documentazione relativa alle analisi e alle
valutazioni effettuate e' conservata ed esibita su richiesta delle
Autorita' competenti.
3.c) Altri criteri sanitari.
Per ogni lotto di ciascun materiale si procede a verificare
l'assenza di citotossicita' (serie norme EN ISO 10993) e di
irritazione e sensibilizzazione cutanea (Linee Guida OCSE, Test No.
439: In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test
Method; Test No. 442C, 442D e 442E, combinate secondo quanto indicato
nel Guidance Document OECD n° 256 per la sensibilizzazione cutanea).
Le metodologie proposte si avvalgono di test alternativi, nel pieno
rispetto del benessere animale. Solo per applicazioni di cui
all'Allegato 5 che prevedono il contatto diretto con la cute, e'
verificata l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea
attraverso patch test ad insulto ripetuto HRIPT (Human Repeat Insult
Patch Test) sull'eluato del materiale ottenuto secondo quanto
indicato dalla norma EN ISO 10993.
3.d) Test di cessione.
Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere rispettati i
limiti relativi ai seguenti analiti secondo la metodica del test di
cessione condotto in ambiente acido-acquoso ed organico di cui alla
tabella 4. Le analisi sono condotte secondo le indicazioni delle
linee guida EPA SW-846 Compendium: Environmental Protection Agency
200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical
Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D.
Tabella 4- Limiti negli eluati da test di cessione
=====================================================================
| | | Unita' di | |
| Parametri | Metodo analitico | misura |Valori limite|
+======================+==================+===========+=============+
|Alluminio | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Bario | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 20 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Cadmio | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,02 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Cromo totale | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 2 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Nichel | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 2 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Piombo | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0.2 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Rame | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0.1 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Zinco | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,5 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Cloruri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1200 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Solfuri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Solfiti | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Solfati | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1000 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Floruri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 6 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Azoto ammoniacale | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 15 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Fenoli | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,5 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|PH | APAT 29/2003 | | 5,5-9,5 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|COD | APAT 29/2003 | mg/l | 160 |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
4 - Piano dei controlli del processo di trattamento.
Ai fini del controllo del processo di trattamento i rifiuti in
ingresso e i materiali prodotti devono essere sottoposti ai seguenti
controlli:
Rifiuti in ingresso: controlli analitici mediante analisi
merceologiche e analisi chimiche. Tali controlli devono essere
effettuati, nel primo anno di operativita', con la frequenza di
almeno una volta ogni sei mesi e, successivamente, di almeno una
volta all'anno e devono verificare che il contenuto di materiale
estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non
plastico sia inferiore o uguale al 5% e che il rifiuto non sia
pericoloso secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla
classificazione dei rifiuti.
Materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP da
rifiuti post-consumo:
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono
essere verificati i criteri microbiologici di cui al punto 3.a) del
presente allegato;
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono
essere verificati i criteri chimici di cui al punto 3.b) del presente
allegato;
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono
essere verificati i criteri sanitari di cui al punto 3.c) del
presente allegato;
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato, devono
essere verificati i criteri relativi alle analisi degli eluati da
test di cessione di cui al punto 3.d) del presente allegato.
Frazione plastica ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di
lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la
frazione composta dalle plastiche eterogenee a base di poliolefine
ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione
industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se
rispetta i limiti di cui alla Tabella 2 - Allegato 2.
Frazione composta da SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti
di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, il
SAP ottenuto da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione
industriale di PAP cessa di essere classificato come rifiuto se
rispetta i limiti di cui alla Tabella 3 - Allegato 3.
Frazione cellulosica a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti
da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto
di produzione, la cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da
rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP
cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui
alla tabella Tabella 4a - Allegato 4.
Frazione cellulosica ad alto contenuto di SAP ottenuta da rifiuti
da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto
di produzione, la cellulosa ottenuta da rifiuti post-consumo e da
scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere
classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella
Tabella 4 b - Allegato 4.
(1) Per test di screening analitico si intende un metodo analitico
sistematico in grado di rivelare, identificare e se del caso
quantificare, quali sostanze siano presenti in un campione. Si
utilizzeranno tecniche diverse per sostanze organiche o
inorganiche e le condizioni analitiche dovranno essere adeguate a
seconda della matrice, e delle caratteristiche chimico fisiche
degli analiti per i quali si voglia determinare
quali/quantitativamente la presenza o l'assenza.
(2) Per poter effettuare un corretto 'raggruppamento' ci si riferisca
ai documenti OECD Guidance on Grouping of Chemicals, 2nd Edition
Series on Testing & Assessment No. 194 2014),
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?c
ote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en ed ECHA
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-acr
oss
(3) Come definito in "Review of the Threshold of Toxicological
Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree
European Food Safety Authority and World Health Organization-
EFSA supporting publications 2016:EN1006, March 2016:
https://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/1006e
Allegato 2
(Articolo 3)
Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine
ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
La frazione plastica e' composta da plastiche eterogenee a base
di poliolefine (polietilene e polipropilene) per almeno l'80% e
presenta le seguenti caratteristiche composizionali:
Poliolefine (PP e PE): ≥ 80%;
Materiali non poliolefinici (Cellulosa, SAP, PET): ≤ 20%.
Criterio
Le plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenute da PAP
qualificati come rifiuti, rispettano, per ogni lotto di materiale, i
valori descritti in tabella 2.
Tabella 2 - Valori per la frazione plastica
=====================================================================
| | | Unita' di | |
| Parametri | Metodo analitico | misura | Valore |
+========================+==================+===========+===========+
| Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 10 |
+------------------------+------------------+-----------+-----------+
| | | % (su | |
| Poliolefine | UNI 10667-16 | secco) | ≥ 80 |
+------------------------+------------------+-----------+-----------+
| Plastiche non | | | |
|poliolefine e materiali | | % (su | |
|estranei | UNI 10667-16 | secco) | ≤ 20 |
+------------------------+------------------+-----------+-----------+
Allegato 3
(Articolo 3)
Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica
di rifiuto.
Il SAP presenta le seguenti caratteristiche composizionali:
SAP: 80%-95%
Cellulosa: 5% - 20%
Residui plastici (PP e PE): tracce
Criterio
Il SAP ottenuto da PAP qualificati come rifiuti, rispetta, per
ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 3.
Tabella 3 - Valori per il SAP
=====================================================================
| | | Unita' di| |
| Parametri | Metodo analitico | misura |Valore|
+================+================================+==========+======+
| Umidita' |UNI 10667-16 | % | < 20 |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
| Cellulosa |Metodo indiretto attraverso | | |
|eventualmente |prova di assorbimento secondo | | |
|presente |French standard NF V19-002 % | % | < 20 |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Materiali | | | |
|estranei (non | | | |
|assorbenti e | | | |
|cioe' diversi da| | % (su | |
|SAP e cellulosa)|UNI 10667-16 | secco) | < 5 |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Granulometria | | | |
|(materiale | | | |
|libero |ISO 17190.3 o in altenativa, | | |
|essiccato) |Edana 420.2 | Mm | < 1 |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Assorbenza (solo| | | |
|per SAP da | | |> 20 x|
|rifiuti post |Prova di assorbimento secondo | Acqua |(peso |
|consumo) |French standard NF V19-002 |assorbita |secco)|
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Assorbenza (solo| | | |
|per SAP da | | | |
|rifiuti da | | | |
|scarto di | | |> 20 x|
|produzione |Prova di assorbimento secondo | Acqua |(peso |
|industriale) |French standard NF V19-002 |assorbita |secco)|
+----------------+--------------------------------+----------+------+
Allegato 4
(Articolo 3)
Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della
qualifica di rifiuto.
La cellulosa e' composta prevalentemente da cellulosa derivante
dal processo kraft e da SAP, in percentuali variabili come di seguito
riportato.
4.1. Cellulosa a basso contenuto di SAP
Caratteristiche composizionali della cellulosa a basso contenuto
di SAP:
cellulosa da processo kraft: ≥ 90%;
polimero SAP: ≤ 5%;
residui plastici (PP e PE): ≤ 5% .
Criterio
La cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da PAP,
qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i
limiti descritti in tabella 4 a.
Tabella 4 a - Valori per la cellulosa a basso contenuto di SAP
=====================================================================
| | | Unita' di | |
| Parametri | Metodo analitico | misura | Valore |
+================+============================+============+========+
| Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 20 |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
| |Metodo indiretto attraverso | | |
| |prova di assorbimento | | |
| |secondo French standard NF | | |
| SAP presente |V19-002 % | % | ≤ 5 |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|Materiali | | | |
|estranei (non | | | |
|assorbenti e | | | |
|cioe' diversi da| | | |
|cellulosa e SAP)| UNI 10667-16 |% (su secco)| ≤ 5 |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
| | Prova di assorbimento | | > 5 x |
| |secondo French standard NF | Acqua | (peso |
| Assorbenza |V19-002 | assorbita | secco) |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
4.2. Cellulosa ad alto contenuto di SAP
Caratteristiche composizionali della cellulosa ad alto contenuto
di SAP:
Cellulosa da processo kraft: ≥ 55%;
Polimero SAP: ≤ 40%;
Residui plastici (PP e PE): ≤ 5%.
Criterio
La cellulosa ad alto contenuto di SAP ottenuta da PAP,
qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i
limiti descritti in tabella 4 b.
Tabella 4 b - Valori per la cellulosa ad alto contenuto di SAP
=====================================================================
| | | Unita' di | |
| Parametri | Metodo analitico | misura | Valore |
+================+============================+============+========+
| Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 20 |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
| |Metodo indiretto attraverso | | |
| |prova di assorbimento | | |
| |secondo French standard NF | | |
| SAP presente |V19-002 | % | < 40 |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|Materiali | | | |
|estranei (non | | | |
|assorbenti e | | | |
|cioe' diversi da| | | |
|cellulosa e SAP)| UNI 10667-16 |% (su secco)| ≤ 5 |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
| | Prova di assorbimento | |> 10 x |
| |secondo French standard NF | Acqua | (peso |
| Assorbenza |V19-002 | assorbita | secco) |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
Allegato 5
Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee
a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o
a basso contenuto di SAP.
(Articolo 4)
1) Scopi specifici ammessi per le plastiche eterogenee a base di
poliolefine.
Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del
presente allegato, le plastiche eterogenee a base di poliolefine
possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera
o tal quali per i seguenti scopi specifici:
a. Manufatti plastici;
b. Materiali per il settore automobilistico;
c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla
combustione.
Non e' consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di
poliolefine per le attivita' di recupero ambientale e, in forma
sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il
suolo adibito a coltivazioni agricole.
2) Scopi specifici ammessi per il SAP.
Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del
presente allegato, il SAP puo' essere impiegato in processi di
trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di:
a. Prodotti assorbenti;
b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla
combustione.
3) Scopi specifici ammessi per la cellulosa.
Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del
presente allegato, la cellulosa puo' essere impiegata in processi di
trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici:
a. Prodotti assorbenti;
b. Prodotti cartacei;
c. Chemical building blocks;
d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto
contenuto di SAP);
e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP);
f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di
SAP);
g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso
contenuto di SAP);
h. Additivi;
i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso
contenuto di SAP);
f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla
combustione.
4) Limitazioni all'utilizzo.
L'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero
dei PAP deve essere conforme alle seguenti normative:
a. del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare e del Regolamento
(CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre
2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
b. della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;
c. della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli,
recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei
prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;
d. del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
e. del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.
Allegato 6
Allegato 6 - Dichiarazione di conformita'
Parte di provvedimento in formato grafico
