In caso di segnalazione della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, l’ANAC non procede all’annotazione soltanto laddove ritenga la notizia manifestamente infondata
In the event of notification of the termination of the contract for serious non-compliance, ANAC does not proceed with the annotation only if it considers the information manifestly unfounded
dalla Redazione
Con la sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. I-quater, 3 giugno 2026, ud. 28 aprile 2026, n. 10251, Pres. Dongiovanni, Rel. Lauro, è stato affrontato il ricorso di una impresa che aveva impugnato l’annotazione della segnalazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario inoltrata da un ente territoriale.
L’impresa, attiva nel settore edile, aveva rilevato che la risoluzione del contratto inter partes non avrebbe potuto essere ricondotta ad alcun inadempimento imputabile all’esecutrice, bensì ad errori di progettazione delle opere, che avevano determinato la sospensione dei lavori e il mancato avvio degli stessi.
Si era costituito in giudizio il Comune, contestando la ricostruzione dei fatti allegata dalla parte ricorrente, nonché l’ANAC, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Con la sentenza in rassegna, allora, il Tribunale ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Ciò rilevando che:
– il casellario informatico ANAC è deputato all’iscrizione di notizie relative alla risoluzione per grave inadempimento dei contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni;
– nel caso di siffatte segnalazioni, l’ANAC sarebbe tenuto a procedere all’iscrizione, salve le ipotesi in cui la notizia comunicata fosse platealmente infondata;
– nell’ipotesi di contestazioni circa l’inadempimento, emergenti dall’istruttoria, l’ANAC sarebbe comunque tenuta a dare conto della divergenza di posizioni, della diversità della ricostruzione dei fatti;
– non spetta all’ANAC alcun potere/dovere di avvalorare l’una o l’altra tesi, laddove l’archiviazione per manifesta infondatezza potrebbe aver luogo solo nel caso di inconsistenza ictu oculi dell’inadempimento da parte dell’appaltatore, percepibile anche in difetto di istruttoria da parte dell’Autorità medesima;
– in tale quadro, dunque, l’ANAC non potrebbe in alcun modo sostituirsi alla valutazione/ponderazione condotta dalla stazione appaltante, fermo il diritto del privato di contestare la fondatezza dell’addebito davanti al giudice ordinario e, per converso, non potendo l’ANAC stesso assumere posizione in ragione della eventuale pendenza di una lite in sede giudiziale.
La sentenza è consultabile al seguente link:iscrizione casellario ANAC
