Al giudice dell’impugnazione della sentenza di assoluzione gravata dalla sola parte civile è preclusa la riforma della decisione e la statuizione sulle questioni civili
The court hearing the appeal against the acquittal judgment burdened only by the civil party is precluded from reforming the decision and ruling on civil matters
dalla Redazione
Con la sentenza Cass., Sez. V Penale, 19 maggio 2026, ud. 22 aprile 2026, n. 17971, Pres. Miccoli, Rel. Pilla, è stato affrontato il ricorso spiegato da alcuni imputati che, assolti in primo grado dal Giudice di Pace di Sala Consilina rispetto alle accuse di lesioni e minacce, su appello davanti al Tribunale di Lagonegro spiegato dalla parte civile, erano stati riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti e condannati al risarcimento danni richiesti dalla persona offesa.
Con il ricorso davanti alla suprema Corte, quindi, gli interessati si erano lamentati della mancata rinnovazione dell’istruttoria, atteso che il giudice del gravame aveva valorizzato e rivalutato, ai fini del ribaltamento della decisione di primo grado, una prova dichiarativa assunta dal Giudice di Pace; del difetto di motivazione che, in siffatto caso, avrebbe dovuto essere “rafforzata”; la violazione di legge, per via della statuizione assunta dal Tribunale, cui sarebbe stato precluso di accertare la responsabilità penale degli imputati e di decidere sulle questioni civili.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato come il Tribunale avesse omesso di rinnovare l’istruttoria, procedendo all’audizione del teste “chiave” nell’ottica della riforma del pronunciamento assolutorio; inoltre, ha stabilito che trattandosi di controversia sottoposta alla riforma introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, dunque, alla disciplina compendiata nell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., il giudice dell’appello avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’ammissibilità del gravame proposto dalla parte civile e, esclusa l’inammissibilità, avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al giudice civile competente, dinnanzi al quale la controversia si sarebbe dovuta giovare delle prove acquisite nel corso del processo penale.
Talché, l’annullamento della decisione con rinvio al giudice civile competente per territorio e grado d’appello.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/17971_05_2026_pen.pdf
