DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2020
Reddito di liberta' per le donne vittime di violenza. (21A04402)
(GU n.172 del 20-7-2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le
attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n.
880;
Vista la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2019,
per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata legge n.
160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui
all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio
2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre
2019 con il quale e' nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa
Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' conferito
l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle
donne;
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-bis,
comma 1;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse
da attribuire;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2,
comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020
recanti: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n.
34 del 2020 recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne
vittime di violenza che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3
milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contenere i gravi
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione
di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta';
Ritenuto di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 1,
secondo periodo, del citato art. 105-bis, alla definizione dei
criteri per la ripartizione delle risorse stanziate di cui al comma
1, primo periodo, del medesimo art. 105-bis recante «Fondo per il
reddito di liberta' per le donne vittime di violenza»;
Acquisita in data 17 dicembre 2020 l'intesa della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la nota del Ministero del lavoro del 14 dicembre 2020, n.
prot. 21917, con la quale e' stato comunicato il concerto sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;
Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri
ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di
liberta' per le donne vittime di violenza» (di seguito "Fondo")
istituito mediante l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'» di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a contenere i
gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione
di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta'.
Art. 2
Criteri di riparto e trasferimento alle regioni
1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art.
1, per un importo pari ad euro 3.000.000,00 tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio
2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni
di ciascuna regione appartenente alla fascia di eta' 18-67 anni,
secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione
possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori
risorse proprie traferite direttamente ad Inps.
3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del
presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari
rispettivamente a euro 28.317,89 ed euro 30.089,78 e' acquisita al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art.
6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad Inps
dal Dipartimento per le pari opportunita' sulla base della
programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni
secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione
da parte della Corte dei conti.
Art. 3
Istanza per accedere al «Reddito di liberta'»
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e' riconosciuto un
contributo denominato «Reddito di liberta'», stabilito nella misura
massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di
dodici mensilita' destinato alle donne vittime di violenza, sole o
con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle
regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla
violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.
2. Il Reddito di liberta' e' riconosciuto, nella misura prevista al
comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e
si trovino in condizioni di particolare vulnerabilita' o in
condizione di poverta', al fine di favorirne l'indipendenza
economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente e'
dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento
territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4.
3. Non puo' essere accolta piu' di un'istanza riferita alla donna
vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra
regione.
4. La domanda e' presentata all'Inps sulla base del modello
predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la
dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro
antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che
ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la
dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che
ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o
urgente.
5. Il Reddito di liberta' e' finalizzato a sostenere
prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la
riacquisizione dell'autonomia personale nonche' il percorso
scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non e'
incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di
cittadinanza.
6. Il Reddito di liberta' e' riconosciuto ed erogato da Inps previa
richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso
entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il
presente decreto.
7. Non saranno prese in carico dall'Inps le istanze di richiesta
del Reddito di liberta' non conformi ai criteri indicati nel presente
decreto.
8. L'Inps puo' procedere eventualmente alla revoca del contributo
erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al
mantenimento dello stesso.
Art. 4
Dati e informativa dell'Inps
1. Inps fornira' i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui
beneficiari di cui al presente decreto.
Art. 5
Efficacia
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2020
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Bonetti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 387
Parte di provvedimento in formato grafico
