PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 17 aprile 2019
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU). (19A04512)
(GU n.162 del 12-7-2019) – CODICE URBANISTICO E DELL’EDILIZIA –
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 17 aprile 2019
Visto l'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali», il
quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali
sanciti da questa Conferenza del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU),
del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e del 22 febbraio 2018 (atto
rep. n. 18/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni
e istanze in materia di attivita' commerciali e assimilate e di
edilizia;
Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui «I
dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e
dai privati»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali
o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita'
produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E' vietata
ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle amministrazioni nonche' di documenti in possesso di una
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la
«Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A;
Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li
possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare
la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»;
Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui e' previsto
che con successivi accordi si proceda al completamento dell'adozione
dei moduli unificati e standardizzati per le attivita' di cui alla
tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che
all'art. 66, comma 8 prevede che: «Al fine di garantire
l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i
moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche
tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi
contenute»;
Visto l'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 secondo cui e' possibile, previa autorizzazione, la vendita
on-line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, purche'
accessoria alla vendita diretta;
Considerata l'Agenda per la semplificazione, aggiornata per il
triennio 2018-2020 con l'Accordo tra il Governo, le regioni, le
province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281,
dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017;
Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra
Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la
semplificazione e in particolare del gruppo di lavoro tecnico
coordinato da Agid;
Preso atto della necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni, recate dagli articoli 2 e seguenti del presente
Accordo, volte ad assicurare una maggiore completezza della
modulistica e a consentirne una piu' estesa e generalizzata
applicazione;
Sentite le associazioni imprenditoriali che sono state consultate
attraverso le loro rappresentanze;
Vista la nota del 3 aprile 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la bozza di
accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che, con nota n. 0005762
del 4 aprile 2019, e' stata diramata alle regioni ed agli enti
locali, ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza;
Considerato che per l'esame del provvedimento e' stata convocata
una riunione, a livello tecnico, il 10 aprile 2019, nel corso della
quale i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole
all'accordo, con la richiesta di alcune integrazioni, nell'allegato A
e nell'allegato B, relativamente alle schede: «Segnalazione
certificata di inizio attivita' per strutture ricettive alberghiere»
e «Segnalazione certificata di inizio attivita' per strutture
ricettive all'aria aperta»;
Considerato che i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso avviso
favorevole sul contenuto dell'accordo;
Considerato che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica
amministrazione, con nota dell'11 aprile 2019, ha trasmesso la nuova
formulazione degli allegati alla proposta di accordo, che e' stata
diramata, con nota n. 0006214 del 12 aprile 2019, alle regioni ed
agli enti locali;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza:
le regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento
dell'accordo in esame nella formulazione trasmessa il 12 aprile 2019;
l'ANCI ha chiesto di prorogare di due mesi, dal 28 giugno 2019 al
28 agosto 2019, il termine previsto per i comuni dall'art. 2, comma
2;
l'UPI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento
dell'accordo, dichiarando di condividere la richiesta dell'ANCI;
Considerato che il Governo ha ritenuto di potere accogliere la
richiesta dell'ANCI;
Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e degli
enti locali;
Sancisce
Il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1
Modulistica unificata e standardizzata
e relative specifiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in
materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge del
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 31 maggio 2019, in
relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 28 agosto 2019.
Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei
moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni
allegate all'accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei termini di
adeguamento.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13
dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche
tecniche per la gestione informativa delle informazioni in essi
contenute, di cui all'allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente
Accordo.
7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche
tecniche alle peculiarita' della modulistica adottata a livello
regionale ai sensi del comma 2.
Art. 2
Modifiche ai moduli «Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e
altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone
tutelate)» e «Segnalazione certificata di inizio attivita' per bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone non tutelate)» adottati con l'Accordo del 4 maggio
2017).
1. Nei moduli «Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e
altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone
tutelate)» e «Segnalazione certificata di inizio attivita' per bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
(in zone non tutelate)», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, il
riquadro relativo ad «Altre dichiarazioni» e' sostituito in entrambi
i moduli dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Modifiche al modulo «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di
media o grande struttura di vendita», adottato con l'Accordo del 4
maggio 2017.
1. Nel modulo «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o
grande struttura di vendita», adottato con l'Accordo del 4 maggio
2017, all'interno del Quadro riepilogativo della documentazione
allegata, le righe corrispondenti, rispettivamente, alle
«Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci
(allegato A)» e alle «Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da
parte del preposto (allegato B)» sono sostituite dalle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4
Modifiche e integrazioni al modulo «Segnalazione certificata di
inizio attivita' per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e/o
estetista», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e/o estetista», adottato
con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo
della documentazione allegata, nel riquadro relativo alla
«Documentazione allegata alla SCIA», sono apportate le seguenti
modifiche:
a) e' aggiunta la riga seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) la riga relativa alle «Dichiarazioni sul possesso dei requisiti
da parte del responsabile tecnico (Allegati A e/o B) + copia del
documento di identita'» e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5
Integrazioni ai moduli «Segnalazione certificata di inizio attivita'
per l'esercizio di vicinato» e «Domanda di autorizzazione per
l'esercizio di media o grande struttura di vendita», adottati con
l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Nei moduli «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di vicinato» e «Domanda di autorizzazione per l'esercizio
di media o grande struttura di vendita», adottati con l'Accordo del 4
maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della
documentazione allegata, rispettivamente nel riquadro relativo alla
«Richiesta di autorizzazioni presentata contestualmente alla scia o
alla scia unica» e in quello relativo alle «Segnalazioni o
comunicazioni presentate in allegato alla domanda di autorizzazione»
e' aggiunta la riga seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 6
Modifiche al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri
sistemi di comunicazione, compreso il commercio on-line», adottato
con l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Nel modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri
sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line», adottato
con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo
della documentazione allegata, nel riquadro relativo alle «Altre
segnalazioni o comunicazioni presentate in allegato alla SCIA», la
riga relativa alla «Comunicazione per la vendita di farmaci da banco
e medicinali veterinari» e' soppressa.
Art. 7
Modifiche al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico», adottato
con l'Accordo del 6 luglio 2017.
1. Nel modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico», adottato
con l'Accordo del 6 luglio 2017, il riquadro relativo alle «Altre
dichiarazioni» e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8
Modifiche al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio dell'attivita' di pulizie, disinfezione,
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione» adottato
con l'Accordo del 22 febbraio 2018.
1. Nel modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio dell'attivita' di pulizie, disinfezione, disinfestazione,
di derattizzazione e di sanificazione», adottato con l'Accordo del 22
febbraio 2018, nel Quadro riepilogativo della documentazione
allegata, all'interno del riquadro relativo alla «SCIA condizionata»,
le righe relative alla «Documentazione per la richiesta
dell'autorizzazione generale o AUA (nel caso di piu' autorizzazioni)
alle emissioni in atmosfera» e alla «Documentazione per la richiesta
di AUA per emissioni in atmosfera» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 17 aprile 2019
Il Presidente: Stefani
Il segretario: Gallozzi
Avvertenza:
Per la consultazione dell'Allegato 2 e' possibile visionare il
sito www.unificata.it
Allegato 1
ALLEGATO 1
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE
Parte di provvedimento in formato grafico
