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URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE.

 

In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell’ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell’esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un’istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:

a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;

b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo; Sez. 3, n. 11149 del 7/12/2011), avendo, il giudice dell’esecuzione, l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B. – 01; Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone).

La giurisprudenza prevalente ritiene, che la sospensiva, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di diniego sull’istanza di concessione in sanatoria non produce effetti automatici sul potere dovere del giudice penale di disporre ed attuare l’ordine di demolizione, atteso che in tale caso occorre accertare, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso proposto al giudice amministrativo, se il provvedimento cautelare di sospensione sia stato emesso per la sussistenza di vizi formali o sostanziali dell’atto impugnato o se derivi da carenza di motivazione senza incidenza sulla concedibilità o meno della richiesta di concessione in sanatoria (Sez. 3, n. 3531 del 08/11/2000, Consolo; Sez. 3, n. 14009 del 05/03/2002, Romano).

In altra pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 22/10/1999), nel riaffermare che l’intervenuta sospensione da parte dell’autorità giudiziaria amministrativa in sede cautelare dell’ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco non comporta di per sé alcun obbligo di sospensione della medesima, ha evidenziato che la pubblica amministrazione nell’esercizio dei propri poteri e di quelli di autotutela ben può rinnovare un atto che ritiene viziato, al fine di far cessare eventualmente la materia del contendere nel giudizio amministrativo, e procedere al conseguente annullamento di ufficio di quello viziato, sostituirlo con altro, giacché molte volte la pronuncia giurisdizionale di merito di annullamento si fonda su vizi formali eliminabili dall’autorità amministrativa.

Ed è proprio la sottolineata diversità dei contenuti della giurisdizione amministrativa e di quella penale che consente di ritenere non influente l’intervenuta sospensiva da parte del TAR, qualora non sia espressamente motivata con riferimento al fumus di possibili vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa urbanistica, laddove permane il potere di sindacato del giudice penale nella valutazione dell’incompatibilità dell’ordine di demolizione con la situazione esistente.

L’autonomia dei due giudizi, i differenti interessi tutelati dai due settori e le caratteristiche dei diversi procedimenti escludono qualsiasi invasione di sfere di competenza di altri poteri da parte di quello giudiziario penale.

Tale posizione è stata costantemente ribadita nella giurisprudenza di legittimità allorquando ha affrontato il tema dei rapporti tra processo amministrativo e quello penale e, segnatamente il vincolo del giudicato amministrativo in quello penale, nel senso che “al Giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa”. Anche in considerazione del carattere autonomo della giurisdizione penale rispetto a quella amministrativa e della assoluta rilevanza ed inderogabilità del potere del Giudice ordinario di sindacare l’atto amministrativo illegittimo”, è da ritenere che “tale effetto preclusivo sussista con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale del Giudice amministrativo passato in giudicato, che abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità dell’atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale, dovendo altrimenti ritenersi (…) che la preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo non si estende a tutte le questioni deducibili, ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (cfr. Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011 – dep. 23/03/2011, P.G. in proc. Keller).

Inoltre, l’eventuale, avvenuta acquisizione del bene al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.p.R. n. 380 del 2001, eseguita ope legis all’accertata inottemperanza dell’ordine di demolizione non comporta l’ineseguibilità dell’ordine medesimo, bensì fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al responsabile dell’illecito (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni), mentre l’ineseguibilità dell’ordine medesimo consegue in presenza di verifica di una situazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, come, ad esempio, la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico (Sez. 3, n. 2582 del 23/05/2018, P.M. in proc. Russo).

Spetta al pubblico ministero la competenza ad eseguire l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed antisismica, essendo vincolato nello svolgimento dì tale attività solo al rispetto della legge e non all’osservanza di circolari interpretative del dato normativo emesse dalla pubblica amministrazione o di direttive adottate da uffici requirenti diversi da quello di appartenenza per disciplinare le modalità della sua azione (Sez. 3, n. 28781 del 16/05/2018, Milone; Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, Pintacorona).

 

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