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RIFIUTI – Reato di abbandono di rifiuti – Presupposti per la configurabilità – Incidenza della condotta sull’integrità dell’ambiente – Necessità – Esclusione – Fattispecie: immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee – Artt. 192 c.1 e 2, e 256, c.2 d.lgs. n.152/2006.
Per la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti, art. 256, comma 2 d.lgs. n.152/06, non è necessaria alcuna incidenza della condotta sulla integrità dell’ambiente, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui all’art. 192 commi 1 e 2 d.lgs. n.152/06. Detta disposizione prevede, un generale divieto di abbandono di rifiuti che può concretarsi attraverso l’abbandono sul suolo e nel suolo, il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo e, come nel caso in esame, nell’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, la violazione è caratterizzata proprio dall’occasionalità e discontinuità di dette attività che consentono di distinguerla dal quella, pianificata ed abituale, che connota la discarica abusiva (Cass. Sez. III n. 25463, 15/04/2004).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Marzo 2013 (Ud. 22/01/2013) Sentenza n.  (conferma sentenza n. 626/2011 TRIBUNALE di AOSTA, del 09/03/2012)
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