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I sistemi costituzionali, nelle loro istituzioni apicali e periferiche, necessitano di essere messi a confronto, affinché sia possibile avere cognizione, in un mondo sempre più connesso e globalizzato (con i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano), delle diversità ed affinità della vita istituzionale (e di conseguenza sociale) avente luogo in seno ai vari popoli che ormai sono solo “geograficamente” lontani e quindi sempre più “vicini di casa”.

 

Tale confronto riesce in maniera abbastanza agevole laddove abbia luogo tra le realtà istituzionali e sociali di Paesi aderenti all’UE, ma certamente più complesso (anche se non impossibile) risulta effettuarlo quando esso avviene tra un Paese europeo (aderente o meno all’UE) ed un Paese dell’Asia.

 

Questa è la difficoltà ma anche l’avvincente sfida che si propone continuamente nell’affrontare una trattazione di diritto costituzionale comparato.

 

Entrando nel “vivo” della trattazione, risulta interessante esaminare i punti comuni e le differenze tra i poteri spettanti al Presidente della Repubblica in Italia ed in Cina.

 

Per quanto attiene all’elezione, alla sfera di potere ed alle competenze, riconosciute al nostro Capo dello Stato, vanno riportati i seguenti articoli della nostra Carta Costituzionale:

 

Titolo II – Il Presidente della Repubblica 

 

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

 

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (comma così sostituito dall’art.1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262 –  Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».).

 

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

 

Per quanto attiene l’elezione, la sfera di potere e le competenze del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, va osservato che:

Il Presidente (zhuxi) della Repubblica è eletto, assieme al vice-presidente, dall’Assemblea, con mandato di pari durata rispetto a quella stabilita per i deputati.

Il Presidente, dal punto di vista della politica interna, in esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, ha i compiti di promulgare le leggi, nominare e rimuovere i membri del Consiglio degli affari di Stato, conferire onorificenze e titoli, proclamare il ricorso alle leggi marziali e dichiarare lo stato di guerra, ordinare la mobilitazione generale

Il Presidente, muovendosi nell’ottica delle relazioni internazionali, riceve, inoltre, i rappresentanti diplomatici di paesi stranieri e, in esecuzione delle decisioni del Comitato permanente, nomina e revoca i plenipotenziari all’estero, ratifica e denuncia trattati o accordi internazionali.

 

Commento finale.

E’ evidente che i poteri e le competenze (nonché l’elezione) del nostro Presidente della Repubblica è tipica di uno Stato di diritto garantista che si concretizza in una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1 primo comma, Cost.), nella quale “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1 , secondo comma, Cost.), mentre per il modello costituzionale della Repubblica Popolare Cinese, va evidenziato che il ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica  può “configurarsi come un potere “debole”, con mere funzioni notarili, ma anche come un potere “forte”, specie nei casi in cui il soggetto designato alla carica rivesta anche altre importanti funzioni (come, ad esempio, la carica di segretario generale del partito).

In questo senso, sono stati esemplari i casi di Mao Zedong (o Mao Tse-tung ) e di Jiang Zemin, che hanno ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della Repubblica, di segretario generale del Partito e di presidente della Commissione militare centrale, dando luogo ad una forte concentrazione di potere in capo ad un singolo soggetto”.

 

Ciò giustifica il tenore legislativo dei primi due articoli della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, da cui la normativa sopra illustrata trae fondamento legislativo:

Articolo 1 La Repubblica Popolare Cinese è uno stato socialista sotto la dittatura democratica popolare diretta dalla classe operaia e basata sull’alleanza degli operai e dei contadini.

Il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese.

L’interruzione del sistema socialista da qualsiasi organizzazione o individuo è vietata

 

Articolo 2 Tutto il potere nella Repubblica popolare cinese appartiene al popolo.

Congresso Nazionale del Popolo e assemblee popolari locali ai vari livelli sono gli organi attraverso i quali il popolo esercita il potere statale.

La gente gestisce gli affari di stato e gli affari economici, culturali e sociali attraverso vari canali e in vari modi, secondo la legge[4].

 

In altri termini: malgrado nella Carta Costituzionale Cinese sia dichiarato che “tutto il potere nella Repubblica popolare cinese appartiene al popolo” si evince chiaramente, dal contesto normativo e socio-economico ed istituzionale odierno che questo è un concetto formale e non sostanziale, mentre nel nostro Paese  si riesce, anche se non sempre perfettamente a garantire un equilibrio ed un’attuazione tra Costituzione formale e sostanziale a beneficio dei cittadini che riescono, anche se non senza difficoltà talvolta notevoli, ad esercitare la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana).

 

 

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