3 minuti

 La (sconfinata?) discrezionalità della valutazione relativa alla concessione della cittadinanza italiana

 The (boundless?) discretion of the assessment relating to the granting of Italian citizenship

 dalla Redazione

La sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, 10 aprile 2026, ud. 25 marzo 2026, Pres. Rizzetto, Rel. Mattei, è intervenuta sul ricorso proposto da un cittadino straniero avverso un decreto del Ministero dell’Interno che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 (per il quale la cittadinanza può essere rilasciata allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica). Il diniego era stato motivato per via dell’accertamento di una comunicazione di notizia di reato a carico del richiedente, per il delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p., fatto successivo alla presentazione dell’istanza.

Il ricorrente aveva sostenuto che la denuncia era infondata e che, comunque, era intervenuto provvedimento di archiviazione. Talché, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato, a più forte ragione, avrebbe dovuto ritenersi illegittimo.

Il TAR, attraverso una soluzione che, per il vero, perlomeno da quanto emerge dalla sentenza in rassegna, appare particolarmente severa, ha ribadito l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella concessione della cittadinanza, che richiede un “comportamento senza mende” e l’assenza di qualsiasi dubbio sull’adesione ai valori della Repubblica.

Talché il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. In proposito si è affermato che «la discrezionalità dell’Amministrazione procedente consente che le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo», «ai fini della concessione della cittadinanza si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale», «…il conferimento della cittadinanza presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista».

Sicché, dalla pronuncia è ricavabile la seguente massima: «in tema di cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della personalità e dell’affidabilità del richiedente, potendo attribuire rilievo anche a fatti non sfociati in condanna penale e non essendo vincolata agli esiti del procedimento penale, specie quando successivi al provvedimento. La presenza di condotte antigiuridiche, anche isolate, è idonea a fondare un giudizio negativo sull’integrazione e sull’adesione ai valori della Repubblica, ostando alla concessione della cittadinanza».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/TAR-Lazio-cittadinanza.pdf