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La Corte costituzionale interviene sugli effetti intertemporali delle modifiche legislative alla disciplina della prescrizione

 The Constitutional Court intervenes on the intertemporal effects of legislative amendments to the statute of limitations

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 23 marzo 2026, ud. 10 febbraio 2026, n. 38, Pres. Amoroso, Rel. Viganò, la Consulta ha scrutinato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, con ordinanza dell’11 luglio 2025, in ordine agli artt. 2, comma 1, lett. a) della l. 27 settembre 2021, n. 134 e 1, comma 2, della l. 9 gennaio 2019, n. 3, nella misura in cui tali previsioni, intervenute in tema di prescrizione del reato, non si applicherebbero, secondo il diritto vivente, ai fatti ricadenti nella disciplina introdotta, attraverso la modifica dell’art. 159 c.p., dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.

Il giudice a quo, più in dettaglio, aveva premesso di dover valutare il gravame proposto da un imputato avverso una sentenza di condanna per il delitto di insolvenza fraudolenta (emessa dal Tribunale di Lecce in data 24 maggio 2022), commesso il 23 agosto 2017. In ragione del tempus commissi delicti, secondo le statuizioni compendiate in Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025, n. 20989, al fatto avrebbe dovuto applicarsi, allora, la riforma attuata con la citata l. n. 103/2017 (con portata applicativa per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), insensibile alle modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019 e, su quest’ultima, dalla l. n. 134/2021 (applicabile a fatti commessi a partire dall’1 gennaio 2020).

Secondo la Corte territoriale, allora, in base alla normativa applicabile ratione temporis, il reato non avrebbe potuto essere giudicato prescritto, dovendosi ritenere il termine ampliato per il periodo di sospensione di un anno e mezzo di cui all’art. 159, comma 2, n. 1 c.p. Tale soluzione, però, in estrema sintesi, si sarebbe rivelata in contrasto insanabile con gli artt. art. 24, comma 2, e 3 Cost. e, in particolare, con i principi di legalità (avendo le Sezioni Unite adottato un’interpretazione contro il contenuto letterale della norma attinente alla “entrata in vigore” della citata l. n. 134/2021) nonché col principio di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, allora, ha rimarcato, in premessa, come l’istituto della prescrizione del reato, nel diritto interno, rientri nell’alveo del diritto penale sostanziale, e non di quello processuale, con ogni consequenziale effetto in punto di applicazione del principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 25, comma 2, Cost.

Ciò osservato, la Consulta ha confermato la correttezza della lettura offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione in merito alla circostanza che l’espressione «entrano in vigore il 1 gennaio 2020» dovrebbe essere intesa nel senso che la nuova disciplina si applicherebbe ai fatti commessi dal 1 gennaio 2020, con ogni consequenziale effetto circa la portata temporale della riforma attuata con la citata l. n. 134/2021, che ha inteso modificare la già richiamata l. n. 3/2019.

Quanto alla deroga al principio di retroattività della norma penale più favorevole, tacciata di irragionevolezza, la Corte delle leggi ha rimarcato che «la giurisprudenza costituzionale è, invero, pacifica nell’assegnare al principio della retroattività della legge penale più favorevole rilievo costituzionale, in forza dell’art. 3 Cost. e – ora – dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché (limitatamente all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione) degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, primo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tale principio il legislatore può derogare soltanto in funzione della tutela di controinteressi prevalenti sul piano costituzionale, al metro di quello che la sentenza n. 393 del 2006 ha definito un «vaglio positivo di ragionevolezza».

Sulla scorta di tali assunti, si è rilevato, allora, come la disciplina introdotta dalla l. n. 134/2021 non sarebbe affatto da considerarsi più favorevole rispetto a quella determinata dal varo della l. n. 103/2017, laddove la comparazione dovrebbe essere condotta – ha proseguito la Corte – sull’intera regolamentazione dell’istituto e non, come propugnato dal giudice remittente, su singole previsioni.

In considerazione della circostanza che la l. n. 134/2021 ha abrogato la previsione della sospensione sine die della prescrizione sancita dalla l. n. 3/2019, introducendo, però, contestualmente, l’art. 161-bis c.p., che pure dispone il blocco della prescrizione con la pronuncia di primo grado, l’ultima riforma non sarebbe da considerarsi, quindi, maggiormente favorevole rispetto alla disciplina compendiata nella l. n. 103/2017, laddove l’improcedibilità del giudizio di gravame di cui all’art. 344-bis c.p.p., introdotto dalla medesima l. n. 134/2021, non sarebbe applicabile a reati commessi anteriormente all’1 gennaio 2020.

Sul punto, è utile ricostruire, per brevi cenni, la disciplina della prescrizione del reato in prospettiva intertemporale:

– nel codice penale del 1930, i termini di prescrizione, di cui all’art. 157 c.p., erano individuati per scaglioni, in base alla pena edittale e al tipo di reato (delitto o contravvenzione). L’art. 160 c.p., invece, stabiliva che questi termini fossero “prorogati”, in caso di interruzione, per un tempo massimo pari alla metà di quello previsto per la prescrizione stessa;

– con la legge c.d. “ex Cirielli” (l. 5 dicembre 2005, n. 251) è stato modificato il citato art. 157 c.p., in tema di “tempo necessario a prescrivere”, nonché gli artt. 160 e 161 c.p., sugli effetti dell’interruzione della prescrizione;

– con la c.d. “riforma Orlando” (l. n. 103/2017 cit.) il legislatore non è intervenuto sul testo dell’art. 157 c.p. (come risultante da modifiche intervenute nelle more), bensì sugli artt. 159, 160 e 161 c.p., disponendo, in estrema sostanza, la sospensione (ed il contestuale prolungamento) del termine di prescrizione dal deposito della sentenza fino alla pronuncia di quella del grado successivo, entro, comunque, il tempo massimo di un anno e sei mesi per grado (salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 159 c.p.);

– con la l. n. 3/2019 (c.d. “riforma Bonafede” o “legge spazzacorrotti”) è stato modificato l’art. 159 c.p., stabilendosi che la sospensione del corso della prescrizione fosse determinata, sine die, dalla pronuncia della sentenza di primo grado;

– infine, la l. n. 134/2021 (c.d. “riforma Cartabia”) ha abrogato la parte dell’art. 159 c.p. oggetto della revisione del 2019, ha introdotto il citato art. 161-bis c.p. (che sancisce l’arresto definitivo del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado), nonché l’art. 344-bis c.p.p. (rubricato “improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”) che (tra l’altro) stabilisce, nell’attuale formulazione, con effetto per fatti commessi dal 1 gennaio 2020: «1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza. 4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione…».

La sentenza della Consulta è di particolare interesse e si presta ad approfonditi commenti. In questa sede valga, però, considerare che la conclusione, rassegnata dalla Corte, per cui la disciplina disegnata dalla “riforma Cartabia” risulterebbe meno favorevole rispetto all’impianto tracciato dal legislatore nel 2017 è di correttezza opinabile, dipendendo la soluzione dal caso concreto. In particolare, per quanto sembrerebbe emergere dalla sentenza in rassegna e dall’ordinanza di rimessione, l’imputato, nel caso de quo, non sarebbe stato punibile sulla base della normativa introdotta nel 2021 (essendosi bloccato il corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, ma essendo, comunque, trascorsi oltre due anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado al momento della celebrazione del giudizio di gravame).

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-cost.-n.-38-2026.pdf