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Intercettazioni “tra presenti” e immunità: la Consulta delimita l’art. 68 Cost. nei luoghi condivisi

Interceptions “between those present” and immunity: the Constitutional Court delimits art. 68 of the Constitution in shared places

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 3 aprile 2026, ud. 24 febbraio 2026, n. 47, Pres. Amoroso, Rel. Viganò, la Corte delle leggi è intervenuta sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Catania. La questione, in particolare, era nata dalle attività di intercettazione ambientale eseguite attraverso microspie all’interno di un’unità immobiliare adibita a segreteria politica da una senatrice, frequentata anche dal compagno di quest’ultima. Ciò in ragione della dedotta violazione delle guarentigie di cui all’art. 68, commi 2 e 3, Cost.[1]

La Corte, nel rigettare il ricorso per infondatezza, ha chiarito, per la prima volta in modo articolato, come si declini la guarentigia dell’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto alle intercettazioni “tra presenti” in luoghi qualificabili come “domicilio” del parlamentare (quali le segreterie politiche), quando l’unità immobiliare sia ampia e utilizzata in modo separato anche da soggetti non parlamentari.

In concreto, le captazioni autorizzate dal GIP e l’accesso notturno della polizia giudiziaria per installare le microspie sono stati ritenuti non lesivi delle attribuzioni del Senato. Nel dispositivo la Corte ha dichiarato «che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni autorizzate».

Più in dettaglio, la magistratura aveva posto sotto controllo, oltre ad alcuni ambienti come la sala riunioni, la stanza in cui lavorava il compagno della senatrice, peraltro egli stesso deputato presso l’Assemblea Regionale Siciliana, che a sua volta aveva eletto la propria segreteria politica presso il medesimo appartamento.

La Corte ha affermato, allora, che la segreteria politica di un membro del parlamento è sicuramente qualificabile in termini di domicilio e, nella prospettiva dell’art. 68 Cost., comma 3, ha rimarcato come l’immunità sia finalizzata a evitare che il parlamentare possa subire condizionamenti per via del possesso da parte di terzi di informazioni riservate e personali.

Ne discende che la guarentigia, rispetto alle intercettazioni ambientali, «non può che riferirsi ai luoghi in cui il parlamentare in concreto deve poter liberamente svolgere, in forma riservata, attività correlate all’esercizio del suo mandato», e dunque (oltre agli uffici istituzionali) anche «nei locali che egli abbia adibito a sua segreteria politica». Tuttavia la Corte ha imposto un limite nelle ipotesi di uso “plurimo” di immobili ampi e funzionalmente separati: se il parlamentare utilizza «una parte soltanto di un’unità immobiliare» e altre persone utilizzano «in via esclusiva» altri locali, allora l’intercettazione «sarà vietata nei locali utilizzati in via esclusiva, o quanto meno anche dal parlamentare», ma «non incontrerà ostacoli costituzionali rispetto ai locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti», così da evitare «improprie estensioni della guarentigia».

In applicazione, la Corte ha escluso la natura “diretta” delle intercettazioni. Pur essendo l’immobile «oggetto, nella sua interezza, di contratto di comodato intestato alla senatrice», le captazioni erano state richieste «originariamente, nel solo locale utilizzato dal compagno» e poi estese ad altri due locali dopo l’accesso della polizia giudiziaria che aveva accertato l’«uso esclusivo» di essi da parte del soggetto indagato.

La Consulta ha affrontato, poi, il profilo “elusivo”, quello della captazione “indiretta”: la convivenza e la frequentazione degli stessi luoghi avrebbero anche potuto rendere prevedibile l’emersione di conversazioni della senatrice, ma la mera prevedibilità non farebbe scattare automaticamente l’esigenza della previa autorizzazione della Camera. In termini sistematici, la Corte ha affermato che, quando manchi una strategia investigativa a carico del parlamentare, le captazioni dovrebbero essere qualificate come “occasionali” «anche se la possibilità di captare comunicazioni del parlamentare fosse ex ante prevedibile in ragione della frequenza dei rapporti tra la persona indagata e il parlamentare».

Diversamente – avverte – si sacrificherebbe irragionevolmente l’interesse all’accertamento dei reati (art. 112 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), ogni volta che l’indagato avesse contatti frequenti o «addirittura di convivenza» con un parlamentare. Nel caso concreto, la Corte ha escluso la natura indiretta delle captazioni: la convivenza avrebbe reso «agevolmente prevedibile» qualche captazione, ma «ciò non basta»; mancano elementi di una strategia volta ad acquisire elementi di reità a carico della senatrice, poiché la Procura «mai ha ipotizzato la commissione di reati da parte della stessa». Per altro verso, nel prisma del comma 2 dell’art. 68 Cost., è stato negato che l’accesso notturno, finalizzato all’istallazione delle microspie, potesse essere definito come “perquisizione”.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-cost.-48-2026.pdf

[1] Tale disposizione recita: «1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. 3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».