Corso: DIRITTO DELL’AMBIENTE E PUBLIC PROCUREMENT - LA GESTIONE VIRTUOSA DEL TERRITORIO E DELLE TUTELE.
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NORME EUROPEE SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ha l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.

Il decreto, in conformità alla direttiva, introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
  • attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;
  • ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Il decreto ha tra i destinatari soggetti sia pubblici che privati. In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’aria, clima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l’attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni. Per quanto attiene ai soggetti privati, le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).

Il testo tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza unificata e dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari speciali istituite per l’esame degli atti del Governo.

 

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