Il trattamento sanzionatorio per il favoreggiamento della prostituta mediante accompagnamento sul luogo di meretricio per la Corte costituzionale non è sproporzionato
The Constitutional Court considers that the sanctioning treatment for aiding and abetting the prostitute by accompaniment to the place of prostitution is not disproportionate
dalla Redazione
Con la sentenza Corte cost., 20 marzo 2026, ud. 26 gennaio 2026, n. 34, Pres. Amoroso, Rel. San Giorgio, la Corte delle leggi è stata nuovamente impegnata da questioni di legittimità afferenti l’art. 3, n. 8), l. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. “legge Merlin”). Con l’ordinanza di remissione, il Tribunale ordinario di Bologna aveva premesso, in particolare, di essere stato investito dall’accusa formulata nei confronti di alcuni imputati per la fattispecie di favoreggiamento, in riferimento a condotte che si erano sostanziate, tra l’altro, nell’accompagnamento di alcune prostitute sui luoghi in cui queste esercitavano il meretricio.
Su queste premesse, il Tribunale aveva rimarcato che le descritte azioni, secondo prevalenti orientamenti della giurisprudenza, estrinsecandosi in vere e proprie forme di aiuto alla prostituzione, avrebbero dovuto essere qualificate, per l’appunto, come favoreggiamento.
Tuttavia – aveva soggiunto il Tribunale – il trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie incriminatrice de qua, essendo parificato a quello di condotte ben più gravi, quale quella di sfruttamento dell’attività di prostituzione, avrebbero espresso una risposta punitiva sproporzionata (reclusione da due a sei anni) rispetto alla gravità dei fatti inquadrabili nell’alveo del favoreggiamento, figura finalizzata a tutelare la dignità umana, e, nel contempo, irragionevole, se posta in comparazione con l’identica previsione edittale correlata, per l’appunto, ad altre figure contemplate dal medesimo art. 3.
La Corte ha rilevato, dunque, l’infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, affermando:
– il legislatore, in materia penale, gode di ampia discrezionalità nella previsione delle sanzioni, con il limite della sproporzione e della manifesta irragionevolezza;
– a presidio della proporzionalità è posto anche il giudice, nella scelta della pena da irrogare in base ad una vasta serie di elementi concreti da considerare;
– «l’accompagnamento delle prostitute, per giunta abituale, costituisce una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione, la quale non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole»;
– «l’incriminazione del favoreggiamento è strumentale all’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità umana della persona che, proprio a causa della descritta situazione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione. Pertanto, l’assoggettamento a pena anche delle azioni che, pur se con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrive coerentemente nel descritto quadro di politica criminale, perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità quello di stabilire tanto se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, quanto se le due fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione siano meritevoli del medesimo trattamento sanzionatorio»;
– residuerebbe, in ogni caso, il potere del giudice di valorizzare il profilo dell’offensività in concreto, tanto nell’ottica del quantum sanzionatorio da irrogare, quanto dell’esclusione, tout court, della responsabilità penale, nel caso in cui si verificasse che la condotta agevolatrice, ascrivibile all’imputato, non risultasse, in concreto, lesiva dell’interesse protetto dalla norma, ovverosia la dignità individuale della prostituta.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/corte-cost.-34-2026-prostituzione.pdf
