Il TAR Lazio sui limiti dello ius poenitendi di cui all’art. 108, comma 10, del Codice dei contratti pubblici
The Lazio Regional Administrative Court on the limits of the ius poenitendi referred to in art. 108, paragraph 10, of the Public Procurement Code
dalla Redazione
La sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. IV, 9 aprile 2026, ud. 25 marzo 2026, Pres. Mele, Rel. Grauso, è intervenuta sull’art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), scrutinando il ricorso di un operatore economico, spiegato nei confronti di una stazione appaltante. Ciò esprimendo la seguente massima: «in tema di contratti pubblici, la facoltà della stazione appaltante di “non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”, prevista dall’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, costituisce potere eccezionale e ampiamente discrezionale, ma esercitabile solo nel rispetto congiunto di tre condizioni: a) espressa previsione nel bando; b) accertamento della non convenienza o non idoneità di tutte le offerte; c) esercizio entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte».
Come chiarito dal Giudice amministrativo, infatti, «il superamento di tale termine, ancorato alla conclusione delle operazioni valutative della commissione giudicatrice, determina l’illegittimità della scelta di non aggiudicare, specie quando l’inerzia amministrativa si traduca in una “palese abnormità e ingiustificata dilatazione” del procedimento, in violazione dei principi di buon andamento, risultato e fiducia (art. 2 d.lgs. n. 36/2023), non potendo l’operatore economico restare vincolato sine die alle determinazioni interne della stazione appaltante».
La stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, strutturata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando prevedeva espressamente la facoltà di cui al comma 10 dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023.
Per uno dei lotti individuati aveva presentato offerta soltanto un RTI, che era stata valutata ammissibile e ad essa, in data 20 novembre 2024, la commissione aveva attribuito un valido punteggio. In data 26 giugno 2025, tuttavia, l’ente aveva avviato un procedimento volto ad accertare idoneità e convenienza dell’offerta, secondo quanto previsto dalla citata disposizione codicistica, che era sfociato, in data 30 ottobre 2025, in una valutazione di non idoneità/convenienza, sulla scorta del fatto che «l’offerta presentata dal concorrente in argomento, non apporta alcun miglioramento alle condizioni previste a base di gara, sia dal punto di vista economico che tecnico». Conseguentemente il RUP aveva comunicato all’operatore economico, in data 6 novembre 2025, l’esclusione dalla gara.
Tale ultimo soggetto, dunque, insorgeva con ricorso davanti al Tribunale amministrativo, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023.
Il Giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso, ha rimarcato come il potere di non aggiudicare, espressione di una sorta di ius poenitendi, riveste carattere eminentemente discrezionale, come espressione dei principi generali di buon andamento e di risultato. Peraltro, si è soggiunto, al ricorrere di specifiche motivazioni, la stazione appaltante avrebbe il potere – ad avviso del TAR – di prorogare il termine per lo scrutinio dell’idoneità/convenienza dell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
Per altro verso, tale diritto/potere è stato definito “di carattere eccezionale” e, come tale, ha sottolineato il Tribunale, deve essere esercitato nel rispetto rigoroso delle condizioni previste.
La pronuncia, in proposito, si è pure soffermata sul principio di fiducia di cui all’art. 2 d.lgs. 36/2023, che «impone all’Amministrazione di tutelare l’affidamento dell’operatore economico attraverso un’azione tempestiva e prevedibile».
Di contro, nel caso di specie, si sarebbe verificata una «palese abnormità e ingiustificata dilatazione del procedimento», nonché un «vuoto istruttorio» che smentisce la tesi difensiva dell’ente appaltante secondo cui la dilatazione sarebbe stata fisiologicamente necessaria. Talché, l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti amministrativi impugnati.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/TAR-Lazio-108-ius-poenitendi.pdf
