Ilva_Taranto

LEGGE 1 agosto 2016, n. 151

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
(16G00166)

(GU n.182 del 5-8-2016)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9
GIUGNO 2016, N. 98

All’articolo 1:
al comma 1, lettera b):
al capoverso 8:
al primo periodo, la parola: «eventualmente» e’ soppressa;
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Tale facolta’
deve essere esercitata nel rispetto della parita’ dei diritti dei
partecipanti»;
al terzo periodo, le parole: «del comitato degli esperti» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare»;
al quarto periodo, dopo le parole: «che non accettino» e’
inserita la seguente: «tutte»;
al capoverso 8.1:
dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Della
disponibilita’ della domanda sul sito web ai fini della consultazione
da parte del pubblico e’ dato tempestivo avviso mediante
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a diffusione regionale»;
al terzo periodo, dopo le parole: «della domanda,» sono
inserite le seguenti: «predisponendo una relazione di sintesi delle
osservazioni ricevute, nonche’»;
al quarto periodo, le parole: «La modifica del Piano delle
misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria o di altro
titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’impianto, sono
disposte» sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche o
integrazioni al Piano delle misure e delle attivita’ di tutela
ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per
l’esercizio dell’impianto devono in ogni caso assicurare standard di
tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, in
quanto compatibili, e sono disposte»;
al capoverso 8.2:
al secondo periodo, le parole da: «puo’ avvalersi» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della
struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie
ambientali e puo’ avvalersi delle altre amministrazioni interessate»;
al terzo periodo, le parole: «in misura pari» sono sostituite
dalle seguenti: «temporalmente parametrato»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I curricula dei
componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’
mediante link nei siti web della regione e degli enti locali
interessati»;
dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti:
«8.2-bis. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri
competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo
scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione
all’attuazione del Piano delle misure e delle attivita’ di tutela
ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali
modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due
volte l’anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La
partecipazione al coordinamento non da’ in ogni caso luogo alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni
di presenza comunque denominati.
8.2-ter. In relazione all’assoluta esigenza di assicurare le
necessarie attivita’ di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli
eventuali accertamenti tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di
cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalita’ e
l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, puo’ autorizzare
l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato per un contingente strettamente necessario ad
assicurare le attivita’ di cui al presente comma, individuando
preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia
nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno
2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono
effettuate in deroga alle sole facolta’ assunzionali previste dalla
legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla
mobilita’ del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica
disciplinate con provvedimento della regione Puglia»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. E’ vietato per l’advisor finanziario avere
partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni
nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.
1-ter. All’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le
distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono
effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al
pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l’articolo
212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito
all’autorita’ di vigilanza il giudice delegato alla procedura”»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche
di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull’attivita’
posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al
rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte
dall’aggiudicatario»;
al comma 4, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono
inserite le seguenti: «, dell’affittuario o acquirente» e le parole:
«da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti:
«da questi funzionalmente delegati»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto
attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da
questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si
applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla
scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5
ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai
sensi del medesimo comma 5»;
dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. All’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli
stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 1998.”».
Dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Mappatura dei rifiuti presenti all’interno
degli stabilimenti della societa’ Ilva S.p.A.) – 1. Entro il 31
dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura
aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o
radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all’interno
degli stabilimenti della societa’ Ilva S.p.A.».

 

Data a Roma, addi’ 1° agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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