MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 2019
Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. (19A03271) (GU n.120 del 24-5-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in
particolare, l'art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati
consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche
operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa e' di
importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture
iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa
consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite,
possono consentire di emettere fattura semplificata per importi
superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e,
in particolare, l'art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la
fattura puo' essere emessa in modalita' semplificata se di ammontare
complessivo non superiore a cento euro o se e' rettificativa di
precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al
comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare il limite di importo
della fattura semplificata fino a quattrocento euro;
Ritenuta la necessita' innalzare a quattrocento euro l'ammontare
complessivo per il quale la fattura puo' essere emessa in modalita'
semplificata;
Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai
sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006, in data 12 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1
Limiti di importo per le fatture semplificate
1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro
quattrocento puo' essere emessa in modalita' semplificata ai sensi
dell'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
Art. 2
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2019
Il Ministro: Tria
