Discarica rifiuti
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di Fulvio Conti Guglia. La condotta tipica prevista dalla prima parte dell’art.256 d.lgs. n.152 del 2006 risulta coincidere con la predisposizione e con la gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito e i conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e l’accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con l’ordinamento. Di fatto, le caratteristiche dei rifiuti, che non sono prodotti statici e immutabili nel tempo, fanno della discarica un luogo potenzialmente in evoluzione, con rilascio di gas e componenti chimici, con progressivo interscambio fra prodotti depositati e ambiente circostante, con potenziale moltiplicazione dell’impatto col passare del tempo. Queste sono le ragioni per cui la discarica rimane attiva sul piano fenomenologico anche dopo l’ultimo conferimento e le ragioni per cui gli obblighi del gestore proseguono anche dopo la fase attiva dell’esercizio. Così, la “gestione” organizzata di rifiuti che assumano dimensioni quantitative, presenza temporale e caratteristiche proprie rilevanti non si esaurisce nella fase di raccolta, movimentazione e deposito, ma ricomprende anche le attività di controllo che sono necessarie per evitare pericoli e offese ai beni protetti. In conclusione, l’omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti non sono rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva del reato ex art. 256, comma 3, d.lgs. n.152 del 2006. In altri termini, se prendiamo come riferimento una discarica autorizzata, non è possibile sul piano giuridico valutare diversamente, ad esempio, la ricezione di rifiuti non inclusi nella autorizzazione (ivi compresa la mancata vigilanza sui materiali accettati in discarica) e l’omesso controllo della discarica nella fase post-operativa: entrambe le condotte sono ugualmente integrative di una violazione penalmente rilevante con riguardo alla gestione della discarica. Ciò conduce ad escludere che quanto avviene successivamente all’ultimo conferimento sia estraneo alla fattispecie legale e costituisca solo un “effetto” del reato già esaurito, oppure che possa assumere rilievo esclusivamente quale elemento costitutivo di altro e diverso illecito. Se tale conclusione ha riguardo al gestore di una discarica autorizzata, non diversa impostazione è applicabile a chi operi in modo radicalmente abusivo. L’obbligo di evitare i rischi connessi alla presenza dei rifiuti anche dopo la cessazione dei conferimento è obbligo generale, che fa carico ad ogni gestore di non omettere le necessarie condotte di vigilanza e di segnalazione. E’ obbligo ricompreso all’interno della fattispecie ex art.256, comma 3, attraverso il richiamo al concetto di discarica quale fissato e disciplinato dagli artt.2-13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36.
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 

 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152  

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Massimario storico  – Sentenze per esteso (storico)

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