DECRETO 26 maggio 2022:
RICLASSIFICAZIONE PATENTE DI GUIDA – contenuti e modalita’ di trasmissione esiti di accertamento dei requisiti di idoneita’ psico-fisica.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DECRETO 26 maggio 2022
Disciplina dei contenuti e modalita' della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validita' di una patente, con riclassificazione della patente stessa. (22A04158)
(GU n.173 del 26-7-2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice
della strada», ed in particolare gli articoli 116, comma 4, in
materia di patenti speciali, 119, in materia di requisiti fisici e
psichici per il conseguimento della patente di guida, e 126, in
materia di durata e conferma di validita' della patente di guida;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in
particolare l'art. 49, comma 5-ter, lettera i), n. 3, che ha
introdotto nel predetto art. 126 del codice della strada il comma
10-bis, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita'
psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al
declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica,
i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede
alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida»,
demandando la disciplina dei contenuti e modalita' di tale
trasmissione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada».
Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, rubricato «Attestazione dei
requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore»,
che dispone, tra l'altro, che «l'attestazione del possesso dei
requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della
patente di guida e' comunicata per via telematica», dal medico
certificatore monocratico o collegiale al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed e' conforme al
modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV
- Parte II dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla disciplina del
citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada disciplinando
i contenuti e le modalita' della trasmissione telematica
dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il
declassamento di una patente di guida e, per l'effetto, di dare
altresi' seguito alle disposizioni previste dal citato codice
dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva
digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro
processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in
formato cartaceo;
Ritenuto, a tal fine, coerentemente con le finalita' di
«semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti e le modalita'
della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei
requisiti di idoneita' psicofisica, non solo per il caso in cui la
commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di
guida, ma anche per la sua riclassificazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti e le
modalita' di trasmissione telematica con la quale la commissione
medica locale comunica al CED della Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di
guida all'esito di una visita per la verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psico-fisica in sede di rinnovo di validita'.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le
procedure di riclassificazione di una patente di guida a seguito di
visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede
di rinnovo di validita' di una patente di guida.
2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione:
a) il declassamento di una patente speciale in altra, pure
speciale, nella quale non siano piu' riconosciute una o piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita';
b) il declassamento di una patente non speciale in altra, non
speciale, nella quale non siano piu' riconosciute una o piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita';
c) il declassamento di una patente non speciale in patente
speciale, anche eventualmente con perdita di una o piu' categorie
precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti di
idoneita' psico-fisica prescritti per la titolarita' di una patente
non speciale o per le categorie gia' possedute;
d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneita' ad
una o piu' categorie precedentemente declassate per perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneita'
ad una o piu' categorie precedentemente declassate per perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente
declassata in patente speciale, eventualmente anche con
riacquisizione di una o piu' categorie precedentemente possedute.
3. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima ai sensi
del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione
dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie
per le quali il titolare della patente risulti in possesso dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e genera e trasmette
telematicamente allo stesso CED la relativa attestazione di cui
all'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione e' consegnata
al titolare della patente, ai fini della circolazione fino al
ricevimento del duplicato della stessa.
Art. 3
Ulteriori procedure di riclassificazione
1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto nel caso
di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita
medica esperita presso una commissione medica locale in sede di
rinnovo di validita' di una patente di guida quando:
a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art.
226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di
guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostativita', ivi
compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 128,
commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso;
b) quando ai fini del rinnovo di validita' della patente, la
commissione medica locale prescrive adattamenti al veicolo o
modifiche ai dispositivi gia' istallati sullo stesso, per i quali e'
richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare l'adeguatezza
degli stessi alla minorazione ausiliata;
c) nei casi in cui vi sia incongruenza tra i dati anagrafici,
quali risultano dal documento di identita' del titolare della
patente, e quelli presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida.
2. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra
una o piu' delle condizioni del comma 1, inserisce nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita medica ai
fini dell'elaborazione della relativa relazione e della ricevuta di
trasmissione della relazione stessa. Copia della ricevuta di
trasmissione e' consegnata al titolare della patente ai fini della
presentazione dell'istanza di emissione di duplicato della patente,
come riclassificata, rinnovata nella validita'.
Art. 4 Diritti e tariffe per le operazioni di rinnovo di validita' con riclassificazione della patente di guida 1. Per le operazioni di rinnovo di validita' di una patente di guida con riclassificazione, di cui agli articoli 2 e 3, sono da corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo per l'istanza e sul duplicato della patente, nonche' l'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, a titolo di diritto di motorizzazione.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore, e' stabilita la data di applicabilita'
delle disposizioni del presente decreto.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 1923
