CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E MISURE DI PROTEZIONE CIVILE: D.L. 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 – CONVERSIONE IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2021 N. 155
LEGGE 8 novembre 2021, n. 155
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00167)
(GU n.266 del 8-11-2021)
Vigente al: 9-11-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni
per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8
SETTEMBRE 2021, N. 120
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 15 del» sono
inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;
alla lettera b), le parole: «fissa, rotante o» sono sostituite
con le seguenti: «fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi
aerei»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di
semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato
funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle
attivita' di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente
correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste
di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di
raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli
incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
alla lettera c), le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite
dalle seguenti: «delle flotte aeree delle regioni e delle
infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature,
strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,» e dopo le
parole: «delle Regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province
autonome di Trento e di Bolzano»;
alla lettera d), le parole: «alla lotta attiva» sono sostituite
dalle seguenti: «alle attivita' contro gli incendi boschivi, comprese
le attivita' di messa in salvo degli animali coinvolti»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole da: «Ministeri dell'interno» fino
a: «per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, dell'economia e delle finanze, della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione
digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi» sono
inserite le seguenti: «, in qualita' di esperti, ai quali non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati,»,
dopo le parole: «articolo 21 del» sono inserite le seguenti: «codice
di cui al» e dopo le parole: «alle predette attivita'» sono aggiunte
le seguenti: «, delle associazioni con finalita' di protezione degli
animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale
dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit impegnati
nell'attivita' di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal codice di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle
organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle
seguenti: «per il Sud» e dopo le parole: «della transizione
ecologica,» sono inserite le seguenti «dell'universita' e della
ricerca,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del
Piano» e' inserita la seguente: «nazionale»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle
risorse stanziate il Piano nazionale puo' prevedere altresi' la
destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi
premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o
privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano
regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge
21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa
delle aree percorse da incendi»;
al comma 4:
le parole: «del primo Piano nazionale speditivo entro il 10
ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di un primo Piano
nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
il 10 ottobre 2021»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con
direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della
proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero
dell'interno allo scopo di potenziare la capacita' di risposta
operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva contro gli incendi
boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite
procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di
vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel
dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle
aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva
tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai
sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle
procedure autorizzative.
4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per
la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di
integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il
volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri
bilanci e destinate alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso
compatibili con le esigenze degli altri operatori.
4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e
delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto
delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia
ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche
derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle
strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti,
hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti,
esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonche' impianti
idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.
4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita' dei
territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree
a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonche' di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il
termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai
contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di
cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' prorogato al 28 febbraio 2022»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del
territorio».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Misure per l'incremento dell'operativita' e della
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine
di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza
del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale
per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza
dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli
vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio del
Ministero dell'interno a legislazione vigente.
Art. 1-ter (Misure per le assunzioni previste per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In merito alle assunzioni
previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validita'
della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14
novembre 2018, e' prorogata fino al 31 dicembre 2022».
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro
quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a
rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i
conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle
regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli
aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei
rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai
nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e
provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione,
da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma
2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi
divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei
siti internet istituzionali»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «Gli elenchi» sono sostituite
dalle seguenti: «Con legge regionale sono disposte le misure per
l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni
nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi
dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni
di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.
353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali,
gli elenchi»;
al secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e le
parole: «termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo
articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «termini
previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10,
comma 2»;
al comma 4, dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a
statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e delle province
autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «il monitoraggio del
rispetto degli adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «il
monitoraggio degli adempimenti» e dopo le parole: «poteri sostitutivi
di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «formale adozione» sono sostituite dalla
seguente: «approvazione», le parole: «per essere esaminate dal» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini della loro lettura sinottica da
parte del», le parole: «puo' elaborare raccomandazioni finalizzate
al» sono sostituite dalle seguenti: «si esprime in forma non
vincolante ai fini del» e dopo le parole: «conseguimento degli
obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente,» sono
inserite le seguenti: «ferma restando la competenza delle regioni per
l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21
novembre 2000, n. 353,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani
regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di
quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Strategia per lo sviluppo delle
aree interne» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale
per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)», le parole:
«pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40
milioni di euro» e le parole: «Piani antincendio boschivi approvati
dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «piani contro gli
incendi boschivi approvati dalle regioni»;
al secondo periodo, le parole: «dai Piani regionali di cui al
comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani contro gli
incendi boschivi approvati dalle regioni» e dopo le parole: «, quali
vasche di rifornimento idrico» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Gli
interventi di cui al presente comma sono orientati al principio
fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat»;
al terzo periodo, dopo le parole: «l'approvazione del progetto
definitivo» sono inserite le seguenti: «, corredato di una relazione
geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta
idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,»;
al quarto periodo, le parole: «della Strategia Nazionale Aree
Interne (SNAI)» sono sostituite dalle seguenti: «della SNAI»;
al quinto periodo, la parola: «partecipa» e' sostituita dalla
seguente: «partecipano», dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del»
sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «il
Ministero per le politiche agricole» sono sostituite dalle seguenti:
«il Ministero delle politiche agricole» e dopo le parole: «Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, il
Ministero della transizione ecologica, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.
353, e il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
al comma 4, le parole: «finalizzati alla sicurezza e
all'incolumita' dei territori e delle persone» sono sostituite dalle
seguenti: «finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumita'
delle persone e degli animali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere
ottiche e a infrarossi nonche' di radar, tenuto conto di quanto
previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre
2000, n. 353».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), il capoverso 1-bis e' sostituito
dal seguente:
«1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta
nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia
urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali
l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e
le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta»;
alla lettera b):
al numero 1), capoverso c-bis), le parole: «con il fuoco
prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «con la tecnica del fuoco
prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis»;
al numero 2), dopo le parole: «e gli inadempimenti agli
obblighi,» sono inserite le seguenti: «la parola: "determinanti" e'
sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare"» e le parole:
«nonche' di incendi di interfaccia urbano-rurale» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' di incendi in zone di interfaccia
urbano-rurale»;
al numero 3), le parole: «anche di incendi di interfaccia
urbano-rurale» sono sostituite dalle seguenti: «anche di incendi in
zone di interfaccia urbano-rurale»;
alla lettera c):
al numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: «interventi di
trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali» sono
inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», le parole: «definite con
apposite linee-guida definite» sono sostituite dalle seguenti:
«definite con apposite linee-guida predisposte» e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Fino alla data di entrata in vigore delle
linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni
eventualmente gia' definite in materia dai piani regionali di cui
all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorita' di interventi
urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli
incendi nelle aree piu' esposte al rischio idrogeologico e idraulico,
oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si
possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici
esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli
di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali
approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali
2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei territori
e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti
dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34.
2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli
di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle
specificita' delle aree protette o degli habitat di interesse
conservazionistico"»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «sono autorizzate a
stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliscono, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente,»;
alla lettera e):
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto
tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della
regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della
medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche"»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000", "lire 120.000",
"lire 400.000" e "lire 800.000" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "euro 45", "euro 90", "euro 300" e "euro 600"»;
al numero 4), le parole: «il cui inadempimento» sono
sostituite dalle seguenti: «l'inottemperanza ai quali»;
dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente:
«4-bis) al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore
a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non
superiore a euro 50.000"»;
al comma 2, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;
alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» sono inserite
le seguenti: «contro gli incendi boschivi» e le parole: «dei
dispositivi sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'apparato sanzionatorio».
All'articolo 6:
al comma 1:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola:
"Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di uso
legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,";
a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: "su aree
protette" sono sostituite dalle seguenti: "su aree o specie animali o
vegetali protette o su animali domestici o di allevamento"»;
alla lettera b), il primo capoverso e' soppresso e, al secondo
capoverso, le parole: «Salvo che ricorra l'aggravante di cui al
quinto comma,» sono soppresse;
alla lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma, le
parole: «di cui all'articolo» sono soppresse;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: "industriali
o cantieri," sono inserite le seguenti: "su aziende agricole,"».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1,» e le parole: «dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'Istituto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali
attivita'» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di
risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701
dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e' consentita la stipula
di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e,
comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate
rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma
701»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 701» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al citato comma 701 dell'articolo
1 della legge n. 178 del 2020»;
al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "meteorici" sono
inserite le seguenti: "o vulcanici"».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e
forestali). - 1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali
assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori
concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia
urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si
applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale
delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni
pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello
territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.
Art. 7-ter (Interventi delle regioni per il rimboschimento
compensativo delle superfici bruciate). - 1. Fermi restando i divieti
e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono
individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e
limitatamente ai terreni di proprieta' del demanio regionale,
superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento
compensativo delle superfici bruciate.
2. Al fine di individuare i siti piu' idonei, le regioni possono
avvalersi del contributo scientifico di universita' ed enti di
ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a
disposizione di questi ultimi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 8:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto»
il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «del PNRR»
sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR),»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della
transizione ecologica» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso, le
parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assumendo quale
ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e
regionali e i siti della rete Natura 2000, nonche' le aree
classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino
vigente».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
