MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 giugno 2019
Modalita' per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione. (19A04267)
(GU n.153 del 2-7-2019)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
e
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Visto l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il quale dispone:
al comma 1, che i comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali
della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri
strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal
medesimo articolo;
al comma 4, che le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di
approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
pluriennale;
al comma 7, che ai fini della predisposizione del piano, l'ente
e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori
bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 dello stesso testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e che per il
finanziamento dei medesimi debiti l'ente puo' provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli
anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto
con i creditori;
Visto l'art. 1, comma 888, lettera a), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis, comma 5, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilendo che
la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha una
durata compresa tra quattro e venti anni, laddove nel testo
previgente aveva una durata massima di dieci anni;
Visto l'art. 1, comma 888, lettera b), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali con l'inserimento del comma
5-bis, il quale stabilisce che la durata massima del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale e' determinata sulla base del
rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e l'ammontare
degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di
riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo quando
previsto dalla tabella inserita nel medesimo comma 5-bis;
Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e ha inserito:
il comma 7-bis, il quale stabilisce che al fine di pianificare la
rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale
interessato puo' richiedere all'agente della riscossione una
dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente; le rateizzazioni possono avere una durata temporale
massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili; alle
rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'art. 19,
commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 e sono dovuti gli interessi di dilazione
di cui all'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973;
il comma 7-ter, il quale prevede che le disposizioni del comma
7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria;
il comma 7-quater, il quale dispone che le modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alle suddette rateizzazioni
sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della stessa disposizione;
il comma 7-quinquies il quale stabilisce che l'ente locale e'
tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento, ai sensi
dell'art. 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi
delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria;
Visto l'art. 243-quater del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, concernente l'esame del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione, il quale prevede che: la sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione della documentazione, delibera sull'approvazione o sul
diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del
riequilibrio; la delibera di accoglimento o di diniego del piano puo'
essere impugnata entro trenta giorni davanti alle sezioni riunite
della Corte dei conti;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, che disciplina le dilazioni di pagamento
delle somme iscritte a ruolo;
Considerata la necessita' di procedere all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dal citato art. 243-bis, comma 7-quater, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il
quale si individuano le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla dilazione che gli enti locali, che fanno ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere
all'agente della riscossione per i carichi affidati dalle agenzie
fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione della dilazione di pagamento
1. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ricorrono, con
deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale possono chiedere all'agente della riscossione la
dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e
previdenziali.
2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i carichi formati
dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione e
relativi alle annualita' ricomprese dall'ente nel piano di
riequilibrio.
Art. 2
Attivita' preliminari alla richiesta di rateazione
1. L'ente locale, prima di presentare l'istanza di rateazione,
comunica all'agente della riscossione i carichi che intende
rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende
ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla
delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale e deve indicare la durata del piano di
riequilibrio.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 1, l'agente della riscossione verifica che i carichi
indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1,
comma 2, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate
costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente locale in
quanto conformi alle previsioni di cui all'articolo 4 del presente
decreto.
Art. 3
Presentazione della richiesta della dilazione
1. L'ente locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di
rateazione all'agente della riscossione entro trenta giorni dalla
approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da
parte della Corte dei conti. La domanda conforme allo schema del
piano di ammortamento rilasciato dall'agente della riscossione ai
sensi dell'art. 2, comma 2, e' redatta utilizzando l'apposita
modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Alla richiesta di dilazione sono allegate, a pena di
improcedibilita', copia della delibera di approvazione del piano da
parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento, di cui
all'art. 243-bis, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui
al comma 1, l'agente della riscossione emette il provvedimento
definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il
pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo
all'emissione del provvedimento; il termine per il pagamento delle
rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. Il pagamento delle rate del piano di dilazione e' effettuato,
alle relative scadenze, dal Tesoriere dell'ente locale sulla base
della delegazione di pagamento di cui all'art. 243-bis, comma
7-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.
4. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione
copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei
piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni
dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione
all'agente della riscossione e' effettuata mediante Posta elettronica
certificata (PEC), il cui indirizzo e' indicato nel sito
istituzionale dello stesso agente.
Art. 4
Durata della dilazione
1. La dilazione del pagamento puo' essere concessa in un numero di
rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate
mensili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2019
Il direttore generale delle finanze
Lapecorella
Il Ragioniere generale dello Stato
Franco
Il direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Ferrari
