LEGGE 28 giugno 2019, n. 58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la . (19G00066)
(GU n.151 del 29-6-2019 – Suppl. Ordinario n. 26)
Vigente al: 30-6-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
La presente legge di conversione del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019, e' pubblicata,
per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2019 si
procedera' alla ripubblicazione del testo della presente
legge coordinata con il decreto-legge sopra citato,
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo
stesso Supplemento Ordinario alla pag. 92.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «eccedenti» e' sostituita
dalla seguente: «eccedente».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo:
le parole: «dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2022»;
le parole: «3,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «4
punti»;
le parole: «per i due» sono sostituite dalle seguenti: «per i
tre»;
dopo le parole: «3 punti percentuali» sono aggiunte le
seguenti: «e di 3,5 punti percentuali»;
al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,».
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Maggiorazione della deducibilita' dell'imposta
municipale propria dalle imposte sui redditi) - 1. Il primo periodo
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria
relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della
determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Soppressione dell'obbligo di comunicazione della
proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione
gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni) - 1. Al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo
e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il terzo periodo
sono soppressi.
Art. 3-ter. - (Termini per la presentazione delle dichiarazioni
relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi
indivisibili) - 1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione
relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: "30 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi
indivisibili (TASI), le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre"
Art. 3-quater. - (Semplificazioni per gli immobili concessi in
comodato d'uso) - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole: "ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;" sono soppresse;
b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del
requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione".
Art. 3-quinquies. - (Redditi fondiari percepiti) - 1. Al secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: "dal
momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita' del conduttore" sono sostituite
dalle seguenti: ", purche' la mancata percezione sia comprovata
dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta
di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma
1, lettera n-bis)".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari
ammontare.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni
di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a
39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per
l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 3-sexies. - (Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023) -
1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione
delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo
successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e
tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in
aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128,
della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori
oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno
2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per
l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro
per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di
euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto
articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le
parole: "con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "con effetto dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023". Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione
vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del
2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le
disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del
2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo
del presente comma si provvede:
a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di
euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113
milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028,
117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno
2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di
euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548
milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027,
566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno
2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145».
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: «si beneficia» sono sostituite dalla
seguente: «beneficia».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Semplificazioni in materia di controlli formali
delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della
dichiarazione telematica dei redditi) - 1. Dopo il comma 3
dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della
sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle
informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di
informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo
possesso sono considerate inefficaci".
2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre";
b) al comma 2, le parole: "del nono mese" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'undicesimo mese".
Art. 4-ter. - (Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o
comunicazioni) - 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"Si considera grave irregolarita' l'omissione ripetuta della
trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno
cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis";
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce
l'incarico per la predisposizione di piu' dichiarazioni o
comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi
rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non
richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o
comunicazioni. L'impegno cumulativo puo' essere contenuto
nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si
intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa
da parte del contribuente o del sostituto d'imposta".
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4-quater. - (Semplificazioni in materia di versamento
unitario) - 1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le
seguenti:
"h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche".
2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1°
gennaio 2020.
3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "o negli appositi conti correnti
postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale
utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi
in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24
Enti pubblici', di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015";
b) al comma 6, le parole: "bollettino di conto corrente postale"
sono sostituite dalle seguenti: "il sistema del versamento unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile
utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblici', di cui al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre
2015".
4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sostituito dal seguente:
"143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definite le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione
giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma".
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4-quinquies. - (Semplificazione in materia di indici sintetici
di affidabilita' fiscale) - 1. Al fine di ridurre gli oneri dei
contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
"4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati
gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione
previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al
comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino
utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art. 4-sexies. - (Termini di validita' della dichiarazione
sostitutiva unica) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4
dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
e' sostituito dal seguente:
"4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare".
Art. 4-septies. - (Conoscenza degli atti e semplificazione) - 1.
All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i
servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi
amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento
al quale si riferiscono";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 4-octies. - (Obbligo di invito al contraddittorio) - 1. Al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di
notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta
giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto
impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in
deroga al termine ordinario";
b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi
in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di
cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione
dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui
al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento e'
specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata,
o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto
dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del
contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta
l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di
impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione
del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento";
c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di cui all'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5 e 5-ter".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di
accertamento emessi dal l° luglio 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4-novies. - (Norma di interpretazione autentica in materia di
difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) - 1. Il
comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto
comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in
giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
Art. 4-decies. - (Norma di interpretazione autentica in materia di
ravvedimento parziale) - 1. Dopo l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si
interpreta nel senso che e' consentito al contribuente di avvalersi
dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento
frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis),
b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo
13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il
ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi,
intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello
stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in
scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare
autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le
riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento
complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate"».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera d):
al capoverso 5-bis, la parola: «Sicilia.";» e' sostituita dalla
seguente: «Sicilia.»;
al capoverso 5-ter, secondo periodo, le parole: «di cui al, comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma l»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
«5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91,
ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi
di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui
al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio
dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base
imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3»;
al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter:
le parole: «del d.P.R. n. 917/1986», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986»;
al terzo periodo, le parole: «fiscale nel territorio dello
Stato.";» sono sostituite dalle seguenti: «fiscale nel territorio
dello Stato.»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole da: "I contratti di cui al comma 3, lettera a)" fino
a: "esclusivamente con regime di tempo pieno" sono sostituite dalle
seguenti: "I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito"».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) - 1. All'articolo 24-ter del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di
redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "percepiti da fonte estera o" sono
soppresse;
b) al comma 4, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente:
"nove";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei
periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si
producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione";
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo".
Art. 5-ter. - (Disposizioni in materia di progetti di innovazione
sociale) - 1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.
84/Ric del 2 marzo 2012".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
All'articolo 6:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al comma 935 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi
prima dell'entrata in vigore della presente legge"».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
Art. 6-bis. - (Semplificazione degli obblighi informativi dei
contribuenti che applicano il regime forfetario) - 1. All'articolo 1,
comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli obblighi informativi di cui al periodo
precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia'
presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei
redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle
entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati,
dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione
dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi".
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole da: «ristrutturazione immobiliare» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle
vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli
interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c)
e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente
alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe
energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli
stessi, anche se suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora
l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo
fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna»;
al secondo periodo, le parole: «Nel caso in cui non si verificano
le condizioni di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle
seguenti: «Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non
siano adempiute nel termine ivi previsto,»;
al terzo periodo, le parole: «a decorrere dall'acquisto
dell'immobile di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui
al primo periodo»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: "articolo 47-quinquies," sono inserite le
seguenti: "ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilita' del
sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi
sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,";
2) dopo le parole: "nei confronti" e' inserita la seguente:
"anche";
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per
determinate tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai
contraenti"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
disposizioni in materia di vigilanza assicurativa».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) - 1. Al comma 678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono
esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle- maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
Art. 7-ter - (Estensione degli interventi agevolativi al settore
edile) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le medesime imprese
siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni
creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state
classificate come 'inadempienze probabili' (UTP) entro la data dell'
11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi
della Banca d'Italia.
6-ter: Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-bis,
la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e' concessa
nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell' 1 l
febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini
della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha
carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere
valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono
stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le
indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma";
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "revoca della
stessa" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento alle
imprese di cui al comma 6-bis";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sostegno alle
piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e
a quelle operanti nel settore edile"».
All'articolo 9:
al comma 2, lettera m), numero 3), le parole: «di cui ai
precedenti due punti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai
numeri 1) e 2)»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 10:
al comma 1, capoverso 3.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di
beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
al comma 2, capoverso 1-octies, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a
sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori
di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "soggetto
beneficiario" sono aggiunte le seguenti: ", prevedendo, in
particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso
di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni
successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto".
3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito
in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di
beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Modifiche alla disciplina degli incentivi per la
rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti) - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:
"1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in
locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico
o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1 e, L2e, L3e, L4e, L5e,
L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo,
appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari
o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o
proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, e'
riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di
acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo
consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3,
ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011";
b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile"».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della
Repubblica» e le parole: «si considera riconosciuto» sono sostituite
dalle seguenti: «si considerano riconosciuti».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 177 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di
partecipazioni) - 1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo
di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo legale o
di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque
applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in societa',
esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal
conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa'
la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera
a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le societa'
indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale,
secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano,
relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al
sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle
partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma"».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Luci votive) - 1. All'articolo 22, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il numero 6-ter) e' aggiunto il seguente:
"6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle
lampade votive nei cimiteri".
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di
certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal l° gennaio
2019.
Art. 12-ter - (Semplificazione in materia di termine per
l'emissione della fattura) - 1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "La fattura e' emessa entro
dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 6".
Art. 12-quater: - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto) - 1. Il comma l
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
"1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del
secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e'
effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi
al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal
caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi
gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle
liquidazioni periodiche effettuate".
Art. 12-quinquies. - (Modifica all'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione
telematica dei dati (lei corrispettivi) - 1. Il comma 6-ter
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e'
sostituito dal seguente:
"6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al
comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate
entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i termini di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel
primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a
curo 400.000 e dal 10 gennaio 2020 per gli altri soggetti, le
sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di
trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi
giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto".
2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100
per cento".
3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.
Art. 12-sexies. - (Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali) - 1.
All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
dopo le parole: "dalla dichiarazione annuale" sono inserite le
seguenti: "o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di
liquidazione trimestrale,".
2. La disposizione di cui al comma I si applica ai crediti dei
quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 12-septies. - (Semplificazioni in materia di dichiarazioni di
intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto) -
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa
per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di
tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare
l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione";
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 12-octies. - (Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata)
-1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489, le parole: "la tenuta dei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, con sistemi elettronici" sono sostituite dalle seguenti: "la
tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su
qualsiasi supporto".
Art. 12-novies. - (Imposta di bollo virtuale sulle fatture
elettroniche) - 1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati
indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di
interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che
non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui
all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di
procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle
fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al
periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In
caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa
nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di
cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si
applicano alle fatture inviate dal l° gennaio 2020 attraverso il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n. 244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «secondo modalita' stabilite» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo termini e modalita' stabiliti»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o
il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente,
l'indirizzo di posta elettronica»;
il comma 2 e' soppresso;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «di cui di cui» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui», le parole: «la data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,» sono
sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente
decreto» e le parole: «nel mese di luglio 2019, secondo modalita' che
saranno determinate» sono sostituite dalle seguenti: «secondo termini
e modalita' determinati».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. - (Reintroduzione della denuncia fiscale per la
vendita di alcolici) - 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ",
ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di
intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi
alpini," sono soppresse.
Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei
diritti doganali) - 1. L'articolo 77 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - (Modalita' di pagamento o deposito dei diritti
doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti
doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere
in forza di una legge, nonche' delle relative sanzioni, ovvero il
deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali
diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:
a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro
strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformita' alle
disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) mediante bonifico bancario;
c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato
all'ufficio;
d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E'
facolta' del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di
piu' elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla
normativa vigente sull'utilizzo del contante;
e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo
giustificano particolari circostanze di necessita' o urgenza,
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
2. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse
alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia".
Art. 13-quater. - (Disposizioni in materia di locazioni brevi e
attivita' ricettive) - 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti
residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso
gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento
della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3".
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero
dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva,
all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o
il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera
e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla
correttezza degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine
di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
4. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica,
assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di
ospitalita', anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituita
una apposita banca dati delle strutture ricettive nonche' degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato
"codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti:
a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati,
compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella
banca dati;
c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca
dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita'
preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel
sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;
d) i criteri che determinano la composizione del codice
identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche
della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio
comunale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il
direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione
dei dati personali, sono definite le modalita' applicative per
l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte
dell'Agenzia delle entrate.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di
unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a
pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti
all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In
caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata del
doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma
4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo».
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Enti associativi assistenziali) - 1. All'articolo 148,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
"Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per
attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non
si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per
le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi
di pubblico interesse, non si considerano commerciali".
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' sostituito dal
seguente:
"4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse'
sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive
dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse'».
All'articolo 15:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «il numero di rate» sono
inserite le seguenti: «in cui puo' essere ripartito il pagamento».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali) - 1.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2021";
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' fissata dal comune prima del l° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e
le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere
di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi
successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo
fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15".
2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' abrogato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 15-ter. - (Misure preventive per sostenere il contrasto
dell'evasione dei tributi locali) - 1. Gli enti locali competenti al
rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi
rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio
attivita', uniche o condizionate, concernenti attivita' commerciali o
produttive possono dispone, con norma regolamentare, che il rilascio
o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla
verifica della regolarita' del pagamento dei tributi locali da parte
dei soggetti richiedenti.
Art. 15-quater. - (Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
contabilita' economico-patrimoniale dei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti) - 1. Nelle more dell'emanazione di
provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla
tenuta della contabilita' economico-patrimoniale e di formulazione
della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino
all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011"».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «di cui al citato 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al citato articolo 1».
Nel capo I, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
Art. 16-bis. - (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi
relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione) - 1.
Salvo che per i debiti gia' compresi in dichiarazioni di adesione
alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore puo'
esercitare la facolta' ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione
prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019,
con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente della
riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le
seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e
24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la dichiarazione
resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima
delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30
novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma
3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono
dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della
riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo
3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data
del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le
somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel
numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di
importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le
restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso
di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal
1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in dichiarazioni di
adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 1.98 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019,
il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del
citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio
2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente
della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine
massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le
disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a) e d),
del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle
definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019
e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Art. 16-ter - (Norma di interpretazione autentica in materia di IMU
sulle societa' agricole) - 1. Le agevolazioni tributarie riconosciute
ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal
comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si intendono applicabili anche alle societa' agricole di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Art. 16-quater - (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) - 1. Al comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti creditori, sulla
base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le
proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019,
tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della
gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili
alla data della comunicazione".
Art. 16-quinquies. - (Disposizioni in materia previdenziale) - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
"185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e
comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione
mediante posta elettronica certificata";
b) al comma 192, dopo le parole: "e 188" sono inserite le
seguenti: "o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma
185-bis".
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai
Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del
presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al
fine di ottemperare alla necessita' di tutelare la posizione
previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI,
ferma restando comunque la necessita' di invarianza del gettito
contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si
provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al corvina 4 dell'articolo 2
del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e' sospesa fino al 31
ottobre 2019».
All'articolo 17:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «150 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo". Il comma 2 dell'articolo 14 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, e'
abrogato»;
al comma 3, le parole: «sulla la sezione speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla sezione speciale».
All'articolo 18:
al comma 2, le parole: «fino al termine di sei mesi dalla data di
conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla
delibera» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 o
al minor termine previsto dalla delibera»;
al comma 4, lettera a), dopo la parola: «finanziatori,» sono
inserite le seguenti: «compresi investitori istituzionali,»;
al comma 6, le parole: «dalla eventuali» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'eventuale».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. - (Utilizzo del Fondo rotativo di cui al
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) - 1. Il comma 1 dell'articolo 6
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente:
"1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da
quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea
in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato".
Art. 18-ter. - (Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it") - 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e
di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'
delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici
dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei
afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per
contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it" per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese.
2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto
produttivo di cui e' obbligatoria la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al
comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui
al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere
sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale" 2014-2020.
4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre
amministrazioni centrali e locali interessate.
5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalita' per la
condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 18-quater. - (Disposizioni in materia di fondi per
l'internazionalizzazione) - 1. L'ambito di operativita' del fondo
rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti
gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono
consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al
capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite
le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui
al comma 1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, le parole: "fino al 40 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 49 per cento" e le parole: "Ciascun intervento di
cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo di
lire e, comunque, le partecipazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"Le partecipazioni".
5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei
casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso
in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa
diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio
nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le
modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le
sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo
precedente».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di
rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato) - 1. Il quarto
periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi
prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza,
per un ulteriore biennio.
Art. 19-ter. - (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti) - 1. All'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 199, le parole: "alle aziende vittime di mancati
pagamenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle vittime di mancati
pagamenti" e le parole: "altre aziende debitrici" sono sostituite
dalle seguenti: "propri debitori nell'ambito dell'attivita' di
impresa";
b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:
"200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese,
definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in
concordato preventivo con continuita', e i professionisti parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e
medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o
iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il
curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono
costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al
presente comma, ovvero il cui credito e' riconosciuto da una sentenza
definitiva di condanna per i reati medesimi";
c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
"201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del
finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in
pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo
economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a
titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto
dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al comma 201";
d) al comma 202, le parole: "delle aziende imputate per i
delitti" sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori imputati"».
All'articolo 20:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 2, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario," sono inserite le seguenti:
"nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti
delle piccole e medie imprese,"».
All'articolo 21:
al comma 3, alinea, le parole: «normativa comunitaria» sono
sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le
parole: «per euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «di euro»;
al comma 5, le parole: «ivi incluso la realizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «ivi compresa la realizzazione».
All'articolo 22:
al comma 1, capoverso, le parole: «Art. 7-ter (Evidenza nel
bilancio sociale). -» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 7-ter -
(Evidenza nel bilancio sociale). - 1.» e le parole: «termini di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «termini di pagamento"».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "l'articolo 65 e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto
legislativo";
0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "dall'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "ovvero, dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo"»;
alla lettera b), la parola: «inerite» e' sostituita dalla seguente:
«inserite»;
alla lettera c):
al numero 1), il numero 1.1) e' sostituito dal seguente:
1.1) dopo le parole: "degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267," sono inserite le seguenti:
"ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo,"»;
al numero 4), numero 1.3), le parole: «e' inserita la seguente:»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti:»;
alla lettera d), capoverso Art. 7.2, comma 1, le parole: «lettera
b-bis», ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: «lettera
b-bis)»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: "l'articolo
67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo"».
All'articolo 24:
al comma 1:
alle lettere a) e b), le parole: «Ministero per le politiche
agricole,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto
prevede la possibilita' per le altre regioni interessate ai
trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla societa' di cui al
presente comma, nonche' il divieto di cessione delle quote di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di
cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».
All'articolo 26:
al comma 3, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di tre
soggetti co-proponenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa
indicazione del soggetto capofila»;
al comma 4, lettera d), dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri»;
al comma 6, lettera a), le parole: «legge 27 dicembre 2013, 147»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con
cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno
precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per
le risorse gia' destinate a interventi in relazione ai quali non
siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o
le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari
degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse
eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle
istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla base delle
eventuali evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati, rivenienti dai
pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la
ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze";
c) al comma 4, le parole: "le modalita' di ricognizione delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche'" sono sostituite
dalle seguenti: ", sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.," e le
parole: "delle predette risorse" sono sostituite dalle seguenti:
"delle risorse di cui al comma 3".
6-ter. Il comma 94 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato».
Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis. - (Disposizioni in materia di rifiuti e di
imballaggi) -
1. L'impresa venditrice della merce puo' riconoscere all'impresa
acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti,
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente
la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono e' riconosciuto
all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre
un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli
imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la
raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al
riciclo e' riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al
doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa
acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario,
nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il
credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non
concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto
al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata effettuata la raccolta
differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli
imballaggi medesimi, per i quali e' stato riconosciuto l'abbuono
all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato. Ai fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalita' per assicurare il
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 26-ter. - (Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e
riuso) -1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25
per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per
cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di
rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati
siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attivita'
economica o professionale e non e' cumulabile con il credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati
all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo
di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale
di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10
milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo e' anticipato dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai
fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 e'
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 26-quater. - (Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo
tecnologico) - 1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' sostituito dal seguente:
"TITOLO III CONTRATTO DI ESPANSIONE
Art. 41. - (Contratto di espansione) - 1. In via sperimentale per
gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attivita',
nonche' la conseguente esigenza di modificare le competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego e,
in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione, secondo le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza
sindacale unitaria.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura gestionale e deve
contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei
relativi profili professionali compatibili con i piani di
reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico, la riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di
integrazione salariale puo' essere richiesto per un periodo non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60 mesi dal
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo
diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento
del diritto, con esclusione del periodo gia' coperto dalla
contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici
di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo puo'
essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di
costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita una
riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di
lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione
e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al
presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e di
riqualificazione che puo' intendersi assolto, previa idonea
certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento
necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a
garantire l'effettivita' della formazione necessarie per fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a
cui sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e' parte integrante
del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le
modalita' attuative, il numero complessivo dei lavoratori
interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri
atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i
requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con l'utilizzo di
altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014".
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8
milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno
2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni di euro
per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 41 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, nonche' dal comma 2 del presente
articolo si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Tondi di riserva e
speciali' della missione Tondi da ripartire' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Tondi di
riserva e speciali' della missione Tondi da ripartire' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno
2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni di euro
per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. I contratti di solidarieta' espansiva sottoscritti ai sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e le relative agevolazioni
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza».
All'articolo 27:
al comma 1, capoverso i-quater), le parole: «, riservato a
investitori professionali,» sono soppresse.
-All'articolo 28:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «della predetta direttiva»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al secondo
periodo»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per i controlli e le
ispezioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «per ciascuno degli anni» e' inserita
la seguente: «dal».
Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147) - 1. Al comma 5 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dalla data indicata
nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE" sono sostituite dalle
seguenti: "L'ISEE" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013";
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel caso di
interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione
della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo
indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al presente
comma e ha validita' di sei mesi dalla data della presentazione del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo
caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla
variazione"».
All'articolo 29:
al comma 5, dopo le parole: «piccola e media dimensione,» sono
inserite le seguenti: «anche in coerenza con le linee strategiche del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,»
e dopo le parole: «con decreto del Ministero dello sviluppo
economico» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale,»;
al comma 6:
all'alinea, la parola: «tecnologia» e' sostituita dalla seguente:
«tecnologica»;
alla lettera a), le parole: «cybersecuruty, big data e analytics)»
sono sostituite dalle seguenti: «cybersecurity, big data e analytics)
e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di
filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di
distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori,
al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione
e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie
quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via
internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati
(electronic data interchange - EDI), geolocalizzazione, tecnologie
per l'in-store customer experience, system integration applicata
all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale,
internet of things»;
alla lettera b), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla
seguente: «50.000»;
al comma 7:
alla lettera b), dopo la parola: «manifatturiere» sono aggiunte le
seguenti: «nonche', al fine di accrescerne la competitivita' e in via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le
imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in favore
di soggetti disabili»;
alla lettera c), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla
seguente: «100.000»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a
dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il
consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto
promotore capofila un DIHdigital innovation hub o un EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), puo' essere
conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del
processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la
crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche
che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della
pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze
degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario
digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire
maggiore efficienza, tempestivita' e uniformita' in tutto il
territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in
modalita' digitale nonche' di servizi evoluti, in mobilita' a
domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi,
anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del
commercio elettronico, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono stabilite, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore nel caso
in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente
prestato.
9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione
di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma
9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'.
9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla
distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di
dividendi delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per
le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole:
"in misura non inferiore al 15 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 10 per cento" e, al terzo periodo, le parole:
"dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "dal l° luglio 2019".
9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o
che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi
9-bis e 9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.
9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma
9-bis. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, delle
informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla
disponibilita' di servizi digitali in mobilita' a domicilio,
specificandone la natura e il costo.
9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti
per le attivita' necessarie, il servizio di interesse economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per una durata pari a quella
dell'affidamento del servizio universale.
9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma 9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e
culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e l'affidamento della
realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per
l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete logistica dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione
della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei
seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata
operativita' della carta attraverso l'impiego delle proprie
dotazioni:
a) gestione di servizi pubblici;
b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti;
c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione;
d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture
fisiche e logistiche».
All'articolo 30:
al comma 2, lettera f), le parole: «con popolazione superiore
compresa» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione
compresa»;
al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al risparmio energetico
degli edifici di proprieta' pubblica» sono inserite le seguenti: «e
di edilizia residenziale pubblica»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «inseriti, nel sistema»
sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel sistema»;
al comma 11, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo il comma 14, la tabella denominata «Tabella di riparto»
soppressa;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020
e' autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la
realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno
2020, le effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari
importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di
ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono
automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative
risorse rientrano nella disponibilita' del fondo di cui al comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7,
8, 10, 11, 12 e 13.
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo
scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A
tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo
di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che
hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10 ), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo
regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di
riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e
adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un Commissario straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria,
in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale
36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale
639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco.
Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le
modalita', i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attivita'
connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del
Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico
degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate
nonche' di societa' controllate dalle medesime amministrazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357";
b) al comma 21, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 2021".
14-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per
contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1°
giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli
gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto delle disposizioni sul
contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun comune e' determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo
i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa corrente media
risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012
supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari
assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al
presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio».
Nel capo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 30-bis. - (Norme in materia di edilizia scolastica) - 1. Al
fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici
adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di
finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente
al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip
Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli
atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da
parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
2. Qualora la societa' Consip Spa e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa -
Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro
il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali
possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di
importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione
dei soggetti invitati.
3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa
in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni
dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
Art. 30-ter. - (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale
mediante la riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali,
artigianali e di servizi) - 1. Il presente articolo disciplina la
concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti
attivita' nei settori di cui al comma 2, che procedono
all'ampliamento di esercizi commerciali gia' esistenti o alla
riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei
territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso
deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al
dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente
articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi
operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di
servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni
culturali e al tempo libero, nonche' commercio al dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita ai sensi del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale per scommesse o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia' esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove attivita' e le
riaperture, conseguenti a cessione di un'attivita' preesistente da
parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che
sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente e'
rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e
regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale e'
presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva
per i contributi erogati ai beneficiari non puo' superare la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere
dalla data di effettivo inizio dell'attivita' dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti
esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori di cui al
comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di
esercizi gia' esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la
riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da
almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il
contributo e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento
medesimo.
9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al
presente articolo devono presentare al comune nel quale e' situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di
ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente,
determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del
regolare avvio e mantenimento dell'attivita'. I contributi sono
concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo di ciascun contributo e' determinato dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura
proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel
quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi.
10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2020.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 30-quater - (Interventi a favore di imprese private nel
settore radiofonico) - 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero
contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge
14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra
gli aventi diritto.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la
conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui al presente comma non e' soggetto a riparto
percentuale tra gli aventi diritto e puo' essere riassorbito da
eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: "l° gennaio 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 gennaio 2020".
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».
All'articolo 31:
al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter:
al comma 1, le parole: «recante gli "Orientamenti» sono sostituite
dalle seguenti: «recante orientamenti»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «iscritto nel registro speciale di cui
all'articolo 185-bis» sono inserite le seguenti: «o, comunque, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,»;
alla lettera. b), le parole: «attraverso, incentivi» sono
sostituite dalle seguenti: «attraverso incentivi»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «dei specifici requisiti»
sono sostituite dalle seguenti: «degli specifici requisiti».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «consorzi nazionali»
sono inserite le seguenti: «e alle organizzazioni collettive delle
imprese», le parole: «dell'originalita' dei prodotti italiani, ivi
inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero» sono sostituite
dalle seguenti: «del made in Italy, compresi i prodotti
agroalimentari, nei mercati esteri» e dopo le parole: «Codice della
proprieta' industriale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per la
realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate
a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano
rispetto ad altri prodotti»;
al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,»;
al comma 6, alinea, le parole: «del codice di proprieta'
industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30»;
al comma 8, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 7»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «di natura non regolamentare
dal» sono sostituite dalla seguente: «del» e le parole: «di cui al
comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
al comma 12, le parole: «decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30»;
al comma 16:
all'alinea, le parole: «del Codice della proprieta' industriale»
sono sostituite dalle seguenti: «del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,»;
alla lettera a), capoverso I, le parole: «ratificato con legge»
sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;
al comma 17, alinea, le parole: «del Codice della proprieta'
industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30,».
Nel capo IV, prima dell'articolo 33 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Transazioni in materia di cartelle di pagamento e
di ingiunzioni fiscali) - 1. All'articolo 43 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle
cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008".
2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato
dal presente articolo, il termine di adesione e' esteso alle
attivita' pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle
ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del
presente decreto».
All'articolo 33: al comma 1:
al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento in
materia di mitigazione rischio idrogeologico» sono sostituite dalle
seguenti: «con particolare riferimento a quelli in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico», le parole: «e gli altri
programmi» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri programmi» e
le parole: «delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate
del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista
l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «della media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati»;
al quarto periodo, le parole: «le predette entrate correnti dei
primi tre titoli del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «la
media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati»;
al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017,
n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in
cui viene prevista l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti:
«della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati»;
al quarto periodo, le parole: «le predette entrate correnti dei
primi tre titoli del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «la
media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati»;
al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017,
n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali" sono
soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commi 360, 361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo
degli enti locali".
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato».
Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:
«Art. 33-bis. - (Potenziamento del sistema di soccorso tecnico
urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo
19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo
periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018
e 2019" e, al secondo periodo, le parole: "alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "e il servizio effettivo nelle unita'
cinofile alla data del 31 dicembre 2018". Le disposizioni di cui al
primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da
autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 33-ter. - (Disposizioni in materia di regioni a statuto
speciale) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
"875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono
approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della
regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e'
data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del
2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
in termini di saldo netto da finanziare e' stabilito nell'ammontare
complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia
un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per
la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro
per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80 milioni di euro per
investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanita' di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare
nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per
cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema
dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e' presentato
dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende
sottoscritto ed e' esecutivo.
875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: 'tributi' sono
inserite le seguenti: ', delle addizionali'.
875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) e' sostituita
dalle seguenti:
'b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi
locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra
l'altro, le modalita' di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura
immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla
medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire
agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni,
detrazioni e deduzioni'.
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma
9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni
finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia".
2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86
milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748
del citato articolo l della legge n. 145 del 2018. Al restante onere,
pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui al comma 126 del citato articolo I della legge n. 145 del 2018.
4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio
2019", le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2019" e le parole: "15 aprile 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "31 agosto 2019".
5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15
luglio 2019";
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per la regione
Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti e'
versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi;
in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare
gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali".
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 886 e' inserito il seguente:
"886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X,
dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per
l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni
successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite
della struttura di gestione"».
All'articolo 34:
al comma 2, le parole: «che abbiano quale oggetto di investimento
in forma di debito o di capitale di rischio» sono sostituite dalle
seguenti: «che abbiano quale oggetto investimenti in forma di debito
o di capitale di rischio»;
al comma 3, la parola: «risetto» e' sostituita dalla seguente:
«rispetto»;
al comma 4, le parole: «con decreto il Presidente del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «il Ministro per gli
affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie».
All'articolo 35:
al comma 1:
al capoverso 125-ter, secondo periodo, dopo la parola:
«pubblicazione» sono inserite le seguenti: «e al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria»;
al capoverso 125-quater, secondo periodo, le parole: «legge 8
dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28
dicembre 2015, n. 208».
All'articolo 36:
al comma 2:
alla lettera e), capoverso, secondo periodo, le parole: «l'esame e
l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR» sono sostituite
dalle seguenti: «l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo
del FIR»;
alla lettera f), capoverso 501-bis, le parole: «nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti» sono sostituite dalle
seguenti: «nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento
nazionale e di quello dell'Unione europea»;
alla lettera h), capoverso 502-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono
aggiunte le seguenti: «, al netto di eventuali prestazioni di
previdenza complementare erogate sotto forma di rendita»;
al secondo periodo, dopo le parole: «esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494,» sono inserite le seguenti: «nonche'
i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'erogazione degli
indennizzi effettuata ai sensi del presente comma e' data precedenza
ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di
stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione
adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei
capitali, nonche' di favorire il raccordo tra le istituzioni, le
autorita' e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, uno o piu' regolamenti per definire le condizioni e le
modalita' di svolgimento di una sperimentazione relativa alle
attivita' di tecno-finanza (Fin.Tech) volte al perseguimento,
mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i
registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei
settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al
principio di proporzionalita' previsto dalla normativa dell'Unione
europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita' che si
intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri di operativita'.
2-quater Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione
europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o
individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'
che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme
societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere
differenziate e adeguate in considerazione delle particolarita' e
delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore
di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al termine del relativo
periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei
limiti operativi stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di
autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al
di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti
di cui al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, ciascuna autorita', nell'ambito delle materie di
propria competenza, anche in raccordo con le altre autorita', ha
facolta' di adottare iniziative per la sperimentazione delle
attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti
normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorita'
possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla
sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di
un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica
del settore.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono
annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione
d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma
2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la
stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare
gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con
soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo
e agevolare il contatto degli operatori del settore con le
istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti del Comitato
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la
CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per
l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato puo'
invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza
diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorita', nonche'
associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel
settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare
accordi con una o piu' universita' sottoposte alla vigilanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con
centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli strumenti
di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di
registri distribuiti, nonche' la formazione del proprio personale.
Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le
autorita' provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016,
n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto
dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui
possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La
partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o
compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di
cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai risparmiatori
di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio
2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime modalita' nel
periodo transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di connettivita' alla
rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione
delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi abilitato. I
destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli adempimenti
previsti dal presente comma».
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
«Art. 36-bis. - (Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei
fondi di investimento europei a lungo termine) - 1. Non sono soggetti
a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei
fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le
caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati,
anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che
investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei
predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di
ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per
un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a
1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o
azioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF.
3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale
disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o
azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le
seguenti caratteristiche:
a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e' superiore a
200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo
complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita'
di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili,
come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE)
2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo da parte degli ELTIF si
applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si
applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le
relative norme nazionali di esecuzione.
5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma I del
presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF
deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione
delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima
della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso
la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente
agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese
successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in
caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della
scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente
articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia
integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro
novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai
redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato
tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e
l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto
dal comma 5.
7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute
negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime
speciale non e' soggetto all'imposta di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente
articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via
sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e
delle finanze.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art. 36-ter - (Proroga del termine per la garanzia dello Stato su
passivita' di nuova emissione) - 1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: "fino al 30 giugno 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"».
All'articolo 37:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «di natura non
regolamentare e» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «sino a non oltre il» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a data non successiva al».
All'articolo 38:
al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non destinate annualmente»
sono inserite le seguenti: «alla copertura degli oneri di cui al
comma 1-sexies o»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per
ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345
per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400
milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da
parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal
pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito
obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con
efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in
corso al momento dell'adesione stessa.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048;
b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di
assicurarne la disponibilita' in ciascuno dei predetti anni, le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita' originarie solo per la parte eccedente gli importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato
ai sensi della presente lettera.
1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui
contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma.
1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso della quota capitale delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai
minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di
rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di
competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, denominato "Fondo per il
concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle citta'
metropolitane"; il Commissario straordinario del Governo per la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al
raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei
contratti di rinegoziazione e' comunque subordinata, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti
modalita':
a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui
contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria
ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al
secondo periodo della lettera a).
1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario di cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: "accantonata per l'anno 2017 e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario nazionale per l'anno
2017 e per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019". Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e h) del medesimo
articolo 18, comma l, secondo gli importi definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
1-decies. Il Fondo di cui al comma 1-septies e' annualmente
ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il Fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.
1-undecies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato
di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai
sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di quelli
relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta
riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni o
servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente
comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi
affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita',
stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e
nazionale in materia di contratti pubblici.
1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per la durata di sei
mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto".
1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituita
dalla seguente:
"|===============================|================================|
| Rapporto passivita'/impegni | Durata massima del piano |
| di cui al titolo I | di riequilibrio finanziario |
| | pluriennale |
|===============================|================================|
| Fino al 20 per cento | 4 anni |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Superiore al 20 per cento | 10 anni |
| e fino al 60 per cento | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Superiore al 60 per cento | 15 anni |
| e fino al 100 per cento per i | |
| comuni fino a 60.000 abitanti | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Oltre il 60 per cento per i | 20 anni |
| comuni con popolazione | |
| superiore a 60.000 abitanti | |
| e oltre il 100 per cento per | |
| tutti gli altri comuni | |
|===============================|================================|".
1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della
provincia di Campobasso e della citta' metropolitana di Catania
individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla
data dell'approvazione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o
riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale
n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente
sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il
ricalcolo complessivo del disavanzo gia' oggetto del piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la
disciplina prevista per gli altri disavanzi.
2-quater Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non
sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso la Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la Commissione predetta e' tenuta a concludere la fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter Entro i successivi cinque giorni, la
Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per le spese
di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel
capitolo 1379, denominato "Contributo straordinario al comune di
Campione d'Italia", dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis. - (Applicazione delle norme in materia di
anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per il pagamento
dei debiti delle pubbliche amministrazioni) - 1. All'articolo 1,
comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le
parole: "a quello del secondo esercizio precedente" sono aggiunte le
seguenti: ". In ogni caso le medesime misure non si applicano se il
debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del
decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio
precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture
ricevute nel medesimo esercizio".
2. All'articolo l, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo di garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e'
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".
Art. 38-ter - (Procedura di riconoscimento della legittimita' dei
debiti fuori bilancio delle regioni) - 1. All'articolo 73, comma 4,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le
parole: "il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale o la Giunta
regionale provvedono entro trenta giorni".
Art. 38-quater. - (Recepimento dell'accordo tra il Governo e la
Regione siciliana) - 1. I liberi consorzi comunali e le citta'
metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti
disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono
autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio
provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo
bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse
pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi
infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le
necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo,
che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione
del bilancio di previsione.
2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita'
pubblica, sono autorizzati a:
a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non e' stato
deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi
effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi
dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per
l'esercizio 2019;
c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in
sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di
amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
"881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto
tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - Programmazione 2014-2020 gia' destinate alla
programmazione della Regione siciliana, che e' corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.
881-ter. Alla Regione siciliana e' attribuito un importo di 10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo
alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307";
b) al comma 885 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato, per l'anno 2019, di
ulteriori 100 milioni di euro"».
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis. - (Bonus eccellenze) - 1. All'articolo 1, comma 717,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "programma operativo
nazionale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"programma operativo complementare".
Art. 39-ter. - (Incentivo per le assunzioni nelle regioni del
Mezzogiorno) - 1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate
dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1,
comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel
limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo
complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione"
2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28
febbraio 2018».
All'articolo 40:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono disciplinati» sono
sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate».
All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «, altresi', anche» sono sostituite dalla
seguente: «anche».
Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Riconoscimento della pensione di inabilita' ai
soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all'amianto) - 1. All'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti:
"250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente
articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati
dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito
di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui
al primo periodo che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva
effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n.
29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale
obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione
entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le
modalita' indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilita'
di cui al comma 250 del presente articolo.
250-ter Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma
250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis e'
riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di
11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per
l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di
euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri
derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di
euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno
2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per
l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto».
All'articolo 42:
al comma 1, le parole: «Ministro delle sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico».
All'articolo 43:
al comma 3:
all'alinea, le parole: «legge 19 gennaio 2019, n. 3» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "nel proprio
sito internet" sono inserite le seguenti: "ovvero per le liste di cui
al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico
sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione
elettorale,"»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
"26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di
legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
puo' accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni
pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella
materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei
soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i
medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della
Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i
citati enti o amministrazioni"»;
alla lettera d):
all'alinea, le parole: «e' aggiunto il seguente» sono sostituite
dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 28-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai
medesimi enti e' fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le
elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme
di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo
periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste
elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le
elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme
di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo
devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio
d'esercizio»;
dopo il capoverso 28-bis e' aggiunto il seguente:
«28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che
violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al
quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi,
delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale ricevuti»;
al comma 4, le parole: «legge 19 gennaio 2019, n. 3» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande
musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per
il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020».
All'articolo 44:
al comma 1, le parole: «interventi infrastrutturali» sono
sostituite dalla seguente: «investimenti», dopo le parole: «l'Agenzia
per la coesione territoriale procede» sono inserite le seguenti: «,
d'intesa con le amministrazioni interessate,», le parole:
«dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» e dopo le parole: «Piano operativo» sono inserite le
seguenti: «per ogni amministrazione»;
al comma 2, le parole: «e dei Ministeri competenti per area
tematica, nonche' del partenariato economico e sociale, relativamente
agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e rappresentanti, per i Piani di competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i
Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni,
nonche' del partenariato economico e sociale, relativamente agli
ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «alle amministrazioni centrali» e'
inserita la seguente: «, regionali»;
alla lettera b), la parola: «annuali» e' soppressa;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo,
ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle
modifiche stesse al CIPE»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le
verifiche sull'attuazione»;
al comma 4, dopo le parole: «FSC 2007-2013» sono inserite le
seguenti: «gia' istituiti»;
al comma 5, le parole: «secondo le disposizioni normative di cui di
cui all'articolo 1, comma 703, lettera I), legge 23 dicembre 2014, n.
190» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso
fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il
relativo finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove
individuati anche nei documenti attuativi»;
al comma 7, lettera b), la parola: «sentite» e' sostituita dalle
seguenti: «d'intesa con»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della
riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della.
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari»;
al comma 9, le parole: «a fini» sono sostituite dalle seguenti: «al
fine»;
al comma 10:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 1,
eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il
Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente
alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle
amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «di entrata in vigore della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in
vigore del presente decreto»;
al comma 13, terzo periodo, le parole: «Fondo e sviluppo e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sviluppo e
coesione»;
al comma 14:
al primo periodo, le parole: «di cui alla delibera CIPE n. 25/
2016» sono sostituite dalle seguenti: «gia' vigenti per la
programmazione 2014-2020»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari
regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie» e dopo le
parole: «2007-2013» sono aggiunte le seguenti: «e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario»;
al comma 15, lettera b), le parole: «degli interventi ricompresi
nei Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dei Piani».
Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Incentivo fiscale per promuovere la crescita
dell'Italia meridionale) - 1. Alle aggregazioni di societa', per le
quali non e' stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di
dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi
dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del l° gennaio 2019, nelle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e
Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero
conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti piu'
societa', si applicano le disposizioni del presente articolo, a
condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni
abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le
aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso
organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' che
sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile e alle societa' controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto.
2. Le attivita' per imposte anticipate dei soggetti partecipanti
all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi
del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 3 agosto 2017, recante "Revisione delle disposizioni
attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai
componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da
situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono
trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di curo, in
crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo; il limite e' calcolato con riferimento ad ogni
soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del
limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attivita'
per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante
dall'aggregazione e, in via residuale, le attivita' per imposte
anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti
all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante
conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi'
oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al
primo periodo ed e' obbligatoria la redazione della situazione
patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e
secondo, del codice civile.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della
societa' risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In
caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero
conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle
attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti
conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio, da
parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11,
comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha
efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha
effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
11 del decreto-legge n.59 del 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per
imposte anticipate sono compresi anche le attivita' per imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione
delle predette attivita' per imposte anticipate.
4. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo
bilancio della societa' risultante dall'aggregazione da parte
dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge,
nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte anticipate
di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della societa'
risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la
trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e
decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate
mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di
azienda, per i soggetti conferenti e per le societa' scisse la
trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti
d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha
effetto l'aggregazione:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze
residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad
attivita' per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente
articolo;
b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai
sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente
comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano gia'
partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione
alla quale siano state applicate le disposizioni del presente
articolo.
6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di
aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riferendosi alla societa' conferente le disposizioni
riguardanti le societa' fuse o incorporate e alla societa'
conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione
o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del
presente articolo.
7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione
ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5
milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno
2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di
euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di
0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per
l'anno 2033.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo,
pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro
per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno
2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1
milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno
2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro
per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12
milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno
2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di
parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze».
All'articolo 46:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «come modificato e integrato con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre
2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017» e le parole: «sono abrogate»
sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;
alla lettera b), le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono soppresse».
All'articolo 47:
al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «architetti» sono
inserite le seguenti: «, dottori agronomi, dottori forestali»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del
ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base
d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo
rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel
quadro economico predisposto dalla stessa al termine di
aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti
insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei
sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di
affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori,
quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti
della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del
contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al
fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei
crediti maturati prima della data di apertura della procedura
concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente
generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e
l'ammontare del credito. Tale certificazione e' trasmessa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei
creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento
dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in
favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti del
sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso
l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai
creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino
all'integrale recupero della somma pagata.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento
alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo
salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare l'istruttoria,
anche sulla base di apposita convenzione, a societa' o enti in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione
a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino
alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati
sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche
per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle
risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si
applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta'
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici».
Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis. -(Misure a sostegno della liquidita' delle imprese)-
1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
"4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18,
del presente codice e' calcolato sul valore delle prestazioni di
ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni"».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: «nonche' gli impegni» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' degli impegni» e dopo la parola: «milioni»,
ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Fermo restando che l'ammissibilita' dei progetti di cui
all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2017, e' subordinata alla capacita' di incrementare
l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex ante, il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti e'
determinato:
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto
alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo
2016.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017».
All'articolo 49:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «5 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 2, dopo le parole: «che si svolgono» sono inserite le
seguenti: «in Italia o»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo ed» sono soppresse;
al comma 4:
alla lettera c), dopo le parole: «manifestazioni fieristiche
internazionali di settore» sono inserite le seguenti: «, che si
svolgono in Italia o all'estero,»;
alla lettera e), le parole: «e) le procedure» sono sostituite dalle
seguenti: «d) le procedure».
Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:
«Art. 49-bis. - (Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel
Inondo del lavoro) - 1. Al fine di favorire e di potenziare
l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato
del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro
che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore,
nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti
in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con
percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a
indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo
scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni
scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e'
riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL,
per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di
assunzione.
2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1,
sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle
competenze;
b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per
l'utilizzo delle tecnologie;
c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la
didattica.
3. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e
non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime
spese.
4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel caso in
cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria
delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi
di pagamento tracciabili.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
le modalita' e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al
comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla
base di criteri di proporzionalita', nonche' le modalita' per
garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa
di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento
dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori
entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di
cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale,
nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni
liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche' le modalita'
di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attivita' da
realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49-ter - (Strutture temporanee nelle zone del centro Italia
colpite dal sisma) - 1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione
coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre
2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi
nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime
strutture sono ubicate.
2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle
risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del
predetto stato di emergenza».
All'articolo 50:
al comma 1, dopo le parole: «di 111» sono inserite le seguenti:
«milioni di» e dopo le parole: «di 47 milioni di» e' inserita la
seguente: «euro»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal comma 1 del presente articolo e dal
secondo periodo della lettera n) del presente comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo», dopo le
parole: «a 314,091» sono inserite le seguenti: «milioni di», dopo le
parole: «a 317,891» sono inserite le seguenti: «milioni di» e dopo le
parole: «a 307,791» sono inserite le seguenti: «milioni di»;
alla lettera a), le parole: «292,4 milioni di euro annui decorrere
dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «292,4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032»;
alla lettera b), le parole: «di euro 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «di euro per l'anno 2020» e le parole: «di cui alla legge
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
alla lettera f), le parole: «milioni euro», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e dopo la parola:
«Fondo» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
alla lettera g), le parole: «dal 2019 e» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2019 al» e dopo la parola: «Fondo» sono inserite le
seguenti: «di conto capitale»;
alla lettera h), le parole da: «dell'autorizzazione» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti
iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208»;
alla lettera i), dopo le parole: «12,833 milioni di euro» e'
inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «9,4 milioni di euro»
e' inserita la seguente: «annui», le parole: «Ministero dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti», le parole: «per anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020» e dopo le parole: «3,433
milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;
alla lettera m), dopo le parole: «al 2025» sono inserite le
seguenti: «, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;
alla lettera n), le parole: «corrisponde utilizzo» sono sostituite
dalle seguenti: «corrispondente utilizzo» e il secondo periodo e'
soppresso;
alla lettera r), dopo le parole: «5 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».
