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La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di regresso nei confronti dei co-obbligati in solido decorre dall’intervenuto pagamento e non dal successivo passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento in favore del terzo

 The limitation period for the action of recourse against the joint and several debtors runs from the date of payment and not from the subsequent passage into res judicata of the judgment ordering compensation in favour of the third party

 dalla Redazione

La Sezione III civile della suprema Corte di cassazione, con la pronuncia in rassegna (Cass., Sez. III, 29 maggio 2026, ud. 16 gennaio 2026, n. 16835, Pres. Frasca, Rel. Spaziani), è intervenuta in ordine alla questione se, nell’ambito di una obbligazione solidale ex parte debitoris, in ipotesi di adempimento di uno dei condebitori, il termine di prescrizione dell’azione di regresso esercitata nei confronti dei co-obbligati decorra dal momento del pagamento in favore dei creditori, oppure da quello del passaggio in re iudicata della sentenza di condanna emessa nei propri confronti, in virtù dell’estensione agli altri debitori dell’effetto interruttivo permanente determinato dalla pendenza del giudizio.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia, confermando il rigetto dell’azione di regresso promossa nei confronti di INAIL, Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Ministeri, in relazione al risarcimento corrisposto agli eredi di un dipendente deceduto per mesotelioma professionale da esposizione ad amianto.

La vicenda aveva tratto origine dalle domande risarcitorie, iure proprio e hereditario, spiegate dai successori di un lavoratore deceduto per malattia professionale nei confronti della società datrice, che avrebbe violato norme antinfortunistiche. La decisione era divenuta definitiva nel 2008, per l’effetto dell’inammissibilità del ricorso per cassazione.

La società, che aveva già provveduto al pagamento dell’intero importo risarcitorio tra marzo e aprile 1999, nel dicembre 2009 aveva convenuto in giudizio INAIL e le amministrazioni statali, sostenendo che all’epoca dei fatti (1961–1985) non fosse nota la pericolosità dell’amianto e che l’uso del materiale era stato consentito dallo Stato sino al 1991; pertanto, lo Stato e l’INAIL avrebbero dovuto essere ritenuti corresponsabili del danno.

La domanda di regresso era stata rigettata in sede di merito per via della prescrizione; talché, il ricorso per cassazione, affidato a molteplici motivi di doglianza, con i quali il datore di lavoro si era lamentato dell’erroneità della declaratoria di prescrizione dell’azione di regresso, la quale – in thesi – avrebbe dovuto ritenersi decorrente non dall’intervenuto pagamento, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Pur ritenendo la suprema Corte il ricorso inammissibile, per via del difetto di sussistenza di responsabilità in capo ai resistenti, laddove la malattia professionale ed il decesso – ad avviso della Cassazione – avrebbero dovuto essere ricondotti all’omessa attuazione, da parte del datore, dei presidi anti-infortunistici illo tempore prescritti dalla legge, gli Emellini hanno inteso, comunque, esprimere nell’interesse della legge principi di diritto in ordine alla questione relativa alla prescrizione, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.

Quanto alla decorrenza del corso della prescrizione, il regresso ex art. 1299 c.c. è un diritto nuovo e autonomo, che sorge con il pagamento dell’intero debito: la prescrizione decorre da tale momento. La surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. comporta, invece, la successione nel medesimo diritto del creditore, con prescrizione che prosegue secondo il termine originario, potendo il solvens giovarsi degli atti interruttivi compiuti dal creditore.

La surrogazione opera – ha rammentato la Corte – solo quando il debitore adempiente è estraneo al rapporto obbligatorio originario; ciò la rende compatibile solo con le obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, non con quelle ad interesse comune. Quanto, invece, alle obbligazioni solidali ex delicto, per il regresso ex art. 2055 c.c. è necessario il previo accertamento della corresponsabilità del coobbligato. In mancanza di tale accertamento, l’azione esperibile è solo quella di accertamento delle colpe o di condanna condizionata.

La Corte, allora, ha espresso i seguenti principi di diritto:

– «in tema di obbligazioni solidali passive il diritto di regresso tutela il debitore adempiente consentendogli un rimborso, posto a carico degli altri condebitori, di quota delle somme versate al creditore, nella consapevole inerzia dei coobbligati; tale interesse rappresenta un diritto autonomo, che nasce ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 c.c., ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento»;

– «il pagamento con surrogazione legale presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, c.c.»;

– «in tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto»;

– «nelle obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/Prescrizione-regresso.pdf