Alla Corte costituzionale le questioni di legittimità della criminalizzazione di condotte correlate alla Cannabis light sollevate dal Tribunale di Brindisi
The Constitutional Court has asked the question of the legitimacy of the criminalization of conduct related to Cannabis light
dalla Redazione
Con l’ordinanza in rassegna, il GIP presso Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. “decreto sicurezza”, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80), che ha modificato la l. 2 dicembre 2016, n. 242 sulla canapa industriale, vietando condotte di importazione, commercio, detenzione, trasporto, vendita, consumo, relative a infiorescenze di Cannabis sativa L.
La questione nasce nell’ambito dell’opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. contro il decreto del P.M. che aveva disposto la distruzione di un ingente quantitativo di infiorescenze di canapa industriale sequestrata, proveniente dalla Bulgaria, con THC superiore al limite dello 0,2%, ma inferiore allo 0,5%, sulla base della ritenuta applicabilità dell’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ad avviso del giudice remittente, il divieto introdotto dal d.l. n. 48/2025 sarebbe illegittimo, innanzitutto, al cospetto dell’art. 77, comma 2, Cost., difettando i presupposti di necessità ed urgenza che debbono sottendere alla decretazione d’urgenza.
In secondo luogo, il medesimo divieto e, conseguentemente, l’applicazione della norma penale compendiata nel Testo Unico degli stupefacenti, sopra richiamata, ad avviso del giudice a quo, si porrebbero in contrasto col principio di offensività, atteso che le infiorescenze di canapa industriale, con THC ≤ 0,6%, non hanno effetto drogante secondo i dati scientifici acquisiti. Se, allora, la l. n. 242/2016 aveva legittimato lo sviluppo di un intero settore economico, con tolleranza fino allo 0,6%, il nuovo divieto criminalizza condotte prive di offensività, anche in assenza di rischio per la salute pubblica, con conseguente violazione del principio di c.d. “offensività in astratto”, oltre che della libertà di circolazione di merci sancita a livello europeo.
L’ordinanza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/ord.-Trib.-Brindisi-Cannabis-Light.pdf
