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La Corte costituzionale interviene sulla confisca urbanistica “senza condanna”: l’art. 578-bis c.p.p. non è illegittimo

The Constitutional Court intervenes on urban confiscation “without conviction”: art. 578-bis of the Code of Criminal Procedure is not unlawful

dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 11 febbraio 2026, ud. 9 aprile 2026, Pres. Amoroso, Rel. Petitti, la Corte delle leggi è intervenuta su questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Lecce in ordine all’art. 578-bis c.p.p.

Il giudice a quo, in particolare, aveva rilevato che, secondo gli orientamenti espressi dalla Cassazione e, dunque, il “diritto vivente”[1], quando sia stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2000, n. 380, l’art. 578-bis c.p.p.[2] impone al giudice del gravame, nel dichiarare estinto il reato per maturazione della prescrizione, di decidere l’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato per il fatto commesso.

Ad avviso della Corte territoriale, l’art. 578-bis c.p.p., allora, «si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con lo stesso art. 117, primo comma, e con l’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

Volgendo l’obiettivo alla vicenda processuale che aveva originato le quaestiones iuris, la Corte d’appello aveva rilevato di dover scrutinare l’impugnazione promossa da due imputati, condannati in primo grado per lottizzazione abusiva, per la quale era stata pure disposta la confisca di beni immobili, laddove, però, i reati sarebbero risultati estinti per prescrizione, nelle more del giudizio di secondo grado.

Siffatte questioni, peraltro, si era rilevato nell’ordinanza di rimessione, erano state già dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con riferimento all’art. 578 c.p.p., in tema di “decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”[3].

Essendo, però, la confisca urbanistica qualificabile – vd. Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, GIEM e altri contro Italia – come vera e propria “pena”, sulla base dei parametri invocati, l’art. 578-bis c.p.p. si sarebbe posto – ad avviso della Corte di Lecce – in insanabile contrasto con il principio di presunzione d’innocenza, come stabilito da Corte EDU, Prima Sezione, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, intervenuta sul tema della confisca ex art. 322-ter c.p.

La Consulta, allora, nelle proprie motivazioni, ha rammentato come l’art. 578-bis c.p.p. sia stato introdotto a sistema dal legislatore a seguito della pronuncia della sentenza Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, TUE, basata sul presupposto che il diritto vivente – secondo il quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non soltanto alla sentenza di condanna, ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi – avrebbe dovuto considerarsi incompatibile con la sentenza Corte EDU, Seconda Sezione, 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia, la quale, a sua volta, avrebbe vietato, in quanto contraria all’art. 7 CEDU, la confisca in questione ove non disposta con una sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva, ritenendo legittimo, di converso, un accertamento incidentale della responsabilità contravvenzionale.

La correttezza di tale approdo sarebbe stata poi certificata dalla sentenza della Grande Camera sul caso GIEM e altri contro Italia, secondo una linea già anticipata da Cass., Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 31617, “Lucci”.

«Sulla base della costante interpretazione della medesima giurisprudenza di legittimità – ha proseguito la Consulta – la confisca urbanistica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 578-bis c.p.p. e può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati». Ciò fermo il dovere del giudice penale di valutare la proporzionalità della confisca disposta, caso per caso, rispetto alla gravità dell’illecito penale accertato.

Tanto premesso, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate, in quanto la decisione sulla confisca attuata in sede di impugnazione non implicherebbe un vero e proprio accertamento della responsabilità penale in contrasto con la presunzione d’innocenza di matrice europea.

Secondo la Consulta non sarebbe stata corretta la lettura proposta dal giudice a quo in ordine al dictum della sentenza Episcopo e Bassani, e del principio per cui sussisterebbe un vero e proprio diritto dell’imputato di essere riconosciuto innocente in caso di prescrizione del reato in sede di impugnazione. Si tratterebbe, invece, di un limite al “linguaggio” impiegabile dal giudice del gravame che, pur potendo e dovendo accertare la sussistenza dell’illecito, dovrebbe evitare, nella sentenza dichiarativa del proscioglimento per prescrizione e di conferma della confisca, formule che facciano apparire l’imputato come colpevole.

A questo fine assolve – rimarca la Corte – l’art. 115-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che stabilisce: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. 2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo. 4. Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4».

«Non può del resto sottacersi che il diritto dell’Unione – vincolato anch’esso al rispetto del diritto della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 48 CDFUE, da interpretarsi a sua volta alla luce dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU – obbliga gli Stati membri a disporre la confisca di beni strumentali, proventi o beni “nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia possibile farlo proseguire a causa”, tra l’altro, della circostanza che “i termini di prescrizione per il reato stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti, dopo l’avvio del procedimento penale” (art. 15, paragrafo 1, lettera d, della Direttiva 2024/1260/UE). La medesima disposizione stabilisce, al paragrafo 2, che la confisca debba essere disposta nei casi in cui “il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale” e “l’organo giurisdizionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad essi connessi direttamente o indirettamente”».

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-cost.-49-2026-confisca-urbanistica-senza-condanan.pdf

[1] Vd. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2020, n. 13539, “Perroni”, con cui è stato statuito che la confisca urbanistica può essere disposta anche in presenza della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, a patto che sia stata accertata la sussistenza del reato tanto sul piano oggettivo quanto sul versante soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa di estinzione, in applicazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p., il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere siffatto accertamento.

[2] Si riporta qui di seguito, per comodità del lettore, il testo della disposizione, introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e successivamente modificata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3: «1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter c.p., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato».

[3] Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182, Pres. Coraggio, Rel. Amoroso.