LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00149)
(GU n.236 del 9-10-2023)
Vigente dal: 10-10-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni
urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di
contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze,
di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della
magistratura e della pubblica amministrazione, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105
All'articolo 1:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del
codice di procedura penale, la parola: "indica" e' sostituita dalle
seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola:
"necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".
2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente,
soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai
fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad
indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non e'
trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene
riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria,
nei quali e' apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa
non e' utile alle indagini'";
b) al comma 2-bis, le parole: "affinche' nei verbali" sono
sostituite dalle seguenti: "affinche' i verbali siano redatti in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le
parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono
sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita
privata degli interlocutori".
2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura
penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1"
sono soppresse.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si
applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: «che assicurano» sono sostituite dalle
seguenti: «che assicurino»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «l'autonomia delle funzioni del
procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni»;
al secondo periodo, dopo la parola: «Fermi» e' inserita la
seguente: «restando»;
al comma 5, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «e' autorizzata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;
al comma 7, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;
al comma 8, le parole: «infrastrutture digitali cui» sono
sostituite dalle seguenti: «infrastrutture digitali di cui»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di
intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie
di cui all'articolo 280"»;
al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: «50 milioni
di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per
intercettazioni».
Nel capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della
criminalita' informatica e di cybersicurezza). - 1. Per la medesima
finalita', di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di
assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza,
aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicita' dei sistemi
informativi, nonche' a fini di contrasto della criminalita'
informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, e' inserito il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia
trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati,
le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale".
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
"n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo
della lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e al
supporto per il contenimento e il ripristino dell'operativita' dei
sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o
privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o
attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo
decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e
i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3,
alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli
organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche' gli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6
e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124".
3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: "nell'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "negli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,";
b) all'articolo 371-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione
ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo
comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i
fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico
utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater,
617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi'
le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";
c) all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis";
d) all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".
4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico
o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o
comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano
identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque
denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di
terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono
dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o
compiono attivita' prodromiche o strumentali";
2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
"b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche
operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici
commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate
individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque,
al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta
persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si
introducono all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su
informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita',
anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche
attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono
il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio
informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o
strumentali";
b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51,
comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis".
5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".
6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: "all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,"».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2024»;
al secondo periodo, le parole: «compone il collegio» sono
sostituite dalle seguenti: «fa parte del collegio».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola:
«"Possono» e' sostituita dalle seguenti: «"5. Possono»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora
concluse».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 3, del» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 3 del»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 10, e' abrogato»;
alla rubrica, le parole: «ruoli EPE e IPM» sono sostituite dalle
seguenti: «ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale
minorile».
Nel capo III, dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni urgenti in materia di dirigenza
penitenziaria). - 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto
penitenziario, colonna "Dotazione organica", la cifra: "45" e'
sostituita dalla seguente: "70".
2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' a
quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C
allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016,
concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione
che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti
con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli
uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la
definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto
legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello
dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai
fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502
annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» sono
inserite le seguenti: «le parole: "o foreste" sono sostituite dalle
seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' l'interdizione
dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico
servizio, per la durata di cinque anni".
1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole:
"423-bis, primo comma," sono soppresse»;
alla rubrica, le parole: «all'articolo 423-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter».
Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio
1992, n. 157). - 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserita la seguente:
"c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro
4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di
orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)".
Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231). - 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,
chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito
con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda
rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio".
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli
articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353,
353-bis,";
b) all'articolo 25-octies.1:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui
all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";
2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e trasferimento fraudolento di valori".
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli
articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,
452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";
b) all'articolo 452-bis, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento,
compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e'
aumentata da un terzo a due terzi";
c) all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'"».
La rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in
materia di sanzioni penali e responsabilita' delle persone
giuridiche».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «all'articolo 47, della legge» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 47 della legge» e dopo le
parole: «entro il 31 ottobre 2023» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «e da cinque rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti per materia» sono sostituite dalle
seguenti: «, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali
competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del
Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;
alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille»
sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «producono effetti, con riferimento» sono
sostituite dalle seguenti: «producono effetti con riferimento»;
alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille»
sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), le parole: «10-ter, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «, 10-ter, comma 2,»;
al comma 2, le parole: «del Ministero della salute.» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero della salute» e le parole:
«dall'articolo 32, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 32, primo comma,».
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la
lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, per quanto di competenza»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «e' fatto salvo» sono sostituite
dalle seguenti: «continua ad applicarsi»;
al terzo periodo, le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e dopo le
parole: «decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41,»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di
selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e
luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi
pubblici e privati, nonche' a esperti di riconosciuta fama nelle
materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in
materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle
dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2026,» sono inserite le
seguenti: «nei limiti delle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente,»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «, dell'articolo 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre
2013, n. 147» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli enti locali"».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli 2» e'
inserita la seguente: «, 5-bis».
