CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A03044)
(GU n.115 del 15-5-2021)
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione, in data 14 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione:
«Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
"Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 46 del 25 febbraio
1992, nelle seguenti parti:
Art. 1 «Fauna selvatica», comma 2: «L'esercizio
dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole», e comma 7: limitatamente a
«venatorio»;
Art. 4 «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3:
limitatamente a «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4: «La
cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per
esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo
sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati», e comma 5:
limitatamente a «abbatte, cattura, o»;
Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi»: integralmente;
Art. 6 «Tassidermia», comma 2: limitatamente a «o comunque
non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma
3: limitatamente a: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di
fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;
Art. 8 «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale», in
Rubrica limitatamente a: «Venatorio», comma 1: limitatamente a
«venatorio», «da un rappresentante per ogni associazione venatoria
nazionale riconosciuta»; comma 2: limitatamente a «venatorio»; comma
4: limitatamente a «venatorio»;
Art. 9 «Funzioni amministrative», comma 1: limitatamente a
«venatoria» e «caccia e di»; comma 2: «Le regioni a statuto speciale
e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in
materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti»;
Art. 10 «Piani faunistici-venatori», in Rubrica limitatamente
a «venatori»; comma 1: limitatamente a «venatoria» e «e la
regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 3: limitatamente a
«In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque
vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altri leggi o
disposizioni»; comma 4: «Il territorio di protezione di cui al comma
3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c).
Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini
venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta
della fauna, la riproduzione, la cura della prole»; comma 5: «Il
territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato nella
percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a
gestione privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, e a centri privati
di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale»; comma 6:
«Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono
forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 14»; comma 7: limitatamente a «venatori» e
«venatorio»; comma 8: limitatamente a «venatori» e «vietato
l'esercizio dell'attivita' venatoria» e «appartenenti a specie
cacciabili» e «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento
e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione puo' essere affidata ad associazioni
venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o
associati» (punto e) e «l'identificazione delle zone in cui sono
collocabili gli appostamenti fissi» (punto h); comma 10:
limitatamente a «venatoria»; comma 11: limitatamente a «venatoria»;
comma 12: limitatamente a «venatorio» e «venatorie»; comma 17: «Nelle
zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o
conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso
l'esercizio dell'attivita' venatoria. Le regioni possono destinare le
suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria»;
Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente
a «e disciplinare l'attivita' venatoria»;
Art. 12 «Esercizio dell'attivita' venatoria»: integralmente;
Art. 13 «Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria»:
integralmente;
Art. 14 «Gestione programmata della caccia»: integralmente;
Art. 15 «Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia», in Rubrica «ai fini della gestione
programmata della caccia»; comma 1: «Per l'utilizzazione dei fondi
inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia, e' dovuto ai proprietari o
conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione
regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche,
alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente»;
comma 2: «All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui
al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione
delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23»; comma 3:
«Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al
presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e'
esaminata entro sessanta giorni»; comma 4: «La richiesta e' accolta
se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresi' accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attivita'
venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture
agricole specializzate nonche' di produzioni agricole condotte con
sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando
sia motivo di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale»; comma 5: «Il divieto e' reso noto
mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del
proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera
chiara e visibile il perimetro dell'area interessata»; comma 6: «Nei
fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a
chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare
l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto»;
comma 7: «L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma
vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in
attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da
seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati
fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso,
nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni
in attualita' di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o
intensive»; comma 9: «La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra
a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10, comma 3»; comma 10: «Le
regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di
bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari
caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i
parametri entro i quali tale esercizio e' vietato nonche' le
modalita' di delimitazione dei fondi stessi; comma 11: «Scaduti i
termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli
atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella
stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalita' di cui
all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si
applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di
gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14»;
Art. 16 «Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie», in Rubrica «venatorie»; comma 1:
limitatamente a «venatorie» e «In tali aziende la caccia e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento» e «venatorie» (lett. a);
«Venatorie» e «nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento» (lett. b); comma 2: limitatamente a «venatorie»; comma
3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: «L'esercizio dell'attivita'
venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto
delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'art. 12, comma 5»;
Art. 17 «Allevamenti», comma 2: «Le regioni, ferme restando
le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano
altresi' norme per gli allevamenti dei cani da caccia»; comma 4: «Le
regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di
ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola,
consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13»;
Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria»,
integralmente;
Art. 19 «Controllo della fauna selvatica», comma 1: «Le
regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia
a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o
per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamita'»; comma 2: limitatamente
a «anche nelle zone vietate alla caccia», «di norma», «venatorie» e
«Queste ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio
venatorio»; comma 3: «Le provincie autonome di Trento e di Bolzano
possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre
persone, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio»;
Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente a «nei giardini,
nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e
nei terreni adibiti ad attivita' sportive»;
«b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei
parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel
frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali
regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3,della
legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello
Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche'
dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il
divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con
uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di
veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche
e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la
attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le
disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da
ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'art. 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella
caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle
valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti
da tasse, indicanti il divieto di caccia;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
ee), limitatamente a «ad eccezione dei capi utilizzati come
richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente
legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia»;
ff) «l'uso dei segugi per la caccia al camoscio»;
comma 2, limitatamente a «decorso inutilmente tale termine e'
vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri
dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti
da tasse»; comma 3, «La caccia e' vietata su tutti i valichi montani
interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza
di mille metri dagli stessi»;
Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
abilitazione all'esercizio venatorio», integralmente;
Art. 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1,
limitatamente a «per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio
venatorio di cui all'art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non e'
dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attivita'
venatoria esclusivamente all'estero»; comma 3: «Nel caso di diniego
della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale
deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene
rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione
dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non e' dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno»; comma 4,
limitatamente a «anche»; comma 5, limitatamente a «Gli appostamenti
fissi», «venatorie» e «venatorie»;
Art. 24 «Fondo presso il Ministero del Tesoro», comma 2
lettera a), limitatamente a «venatorio»; comma 2 lettera c): «95 per
cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in
proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa»;
comma 4: «L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non
comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla
legge 21 marzo 1958, n. 259»;
Art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e dall'attivita' venatoria», Rubrica, limitatamente a «e
dall'attivita' venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall'attivita'
venatoria»; comma 2, limitatamente a «e rappresentanti delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative»;
Art. 27 «Vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a
«venatoria»; comma 1 lettera a), limitatamente a «da caccia di cui
all'art. 13 nonche' armi», comma 1 lettera b), limitatamente a
«venatorie» e «venatorio»; comma 4, limitatamente a «venatorie»,
comma 5, limitatamente a «nell'ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni» e «durante l'esercizio delle loro funzioni»;
comma 6, limitatamente a «sull'esercizio venatorio», comma 7,
limitatamente a «venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»;
Art. 28 «Poteri e compiti degli addetti della vigilanza
venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria»; comma 1: «I
soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27
possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o
arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la
esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del
tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegno della
polizza di assicurazione nonche' della fauna selvatica abbattuta o
catturata»; comma 2, limitatamente a «con esclusione del cane e dei
richiami vivi autorizzati»; comma 3, limitatamente a «alla disciplina
dell'attivita' venatoria», comma 6, limitatamente a «venatori»;
Art. 29 «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1,
limitatamente a «venatoria»;
Art. 31 «Sanzioni amministrative», comma 1 lettera a),
limitatamente a «in una forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'art. 12, comma 5»;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di
assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione
e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle
tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle
aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di
riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia
programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e'
da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la
sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste
dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e'
commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente
sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e'
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni
agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da
lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o
abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a
cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da
lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione
delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma
1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire
500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000
per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000
per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato
esibisce il documento entro cinque giorni»; comma 3: «Le regioni
prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12,
comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme
regionali sull'esercizio venatorio»; comma 4, limitatamente a «per la
disciplina delle armi e»; comma 5: «Nei casi previsti dal presente
articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice
penale»;
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a
euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni
prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'art. 19-bis;
Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio di licenza
di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura e sospensione
dell'esercizio», integralmente;
Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente;
Art. 35 «Relazione sullo stato di attuazione della legge»,
comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»;
Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma 1, limitatamente a
«venatorie» e «ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n.
968»; comma 2, limitatamente a «venatorie»; comma 3: «Coloro che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano
richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se
appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a
quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia
all'ente competente»; comma 4: «In sede di prima attuazione, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di
densita' venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e 4, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
comma 5, limitatamente a «secondo modalita' che consentano la piena
attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995»;
Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2: «Il limite per la
detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'art. 10
della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della
legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. 4 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, e' soppresso»; comma 3, limitatamente a «e delle leggi
regionali in materia di caccia», nel testo risultante dalle
successive modifiche e integrazioni?».
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale
dell'avv. Laura Melis in rappresentanza di «Ora rispetto per tutti
gli animali» in via Giovanni Pascoli n. 206 - 55100 Lucca - PEC
laura.melis@pec.it
