TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (19A06354)
(GU n.240 del 12-10-2019)
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si
proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e' sostituita
dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e'
sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita
dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e'
sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le
seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e'
sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».
Art. 3.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero
complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo
scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta
data di entrata in vigore.
