Delibera n. 1 del 11 gennaio 2017
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017)
Visto lâart. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dellâAutoritĂ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui allâarticolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti allâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (di seguito AutoritĂ );
Visto lâart. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dellâAutoritĂ a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto lâart. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che lâAutoritĂ , ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente lâammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchĂŠ le relative modalitĂ di riscossione;
Visto lâart. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonchĂŠ i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piĂš conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societĂ Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilitĂ dei relativi pagamenti;
Visto lâart. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 che, ai fini della tracciabilitĂ dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dallâAutoritĂ su richiesta della stazione appaltante;
Visto lâart. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, che ha disciplinato lâacquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra lâaltro che lâAutoritĂ non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano allâacquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;
Visto lâart. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge  23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare lâeffettiva tracciabilitĂ dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra lâaltro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
Visto lâart. 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo lâarticolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, lâarticolo 7-bis, in virtĂš del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;
Visto lâart. 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato lâobbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dallâobbligo di tracciabilitĂ di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto lâart. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha attribuito allâAutoritĂ – a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – la potestĂ di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono allâacquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Visto lâart. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha rimesso allâAutoritĂ la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilitĂ unificata, trasparenza, pubblicitĂ e tracciabilitĂ delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto lâart. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtĂš del quale – per la gestione della BDNCP – lâAutoritĂ si avvale dellâOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalitĂ di funzionamento dellâOsservatorio nonchĂŠ le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere allâOsservatorio, mantenendo salva la facoltĂ di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;
Vista la delibera dellâAutoritĂ del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dellâart. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per lâanno 2017;
Vista la delibera dellâAutoritĂ del 20 gennaio 2016 n. 39, concernente Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui allâart. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sullâassolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni allâAutoritĂ , ai sensi dellâart. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dallâart. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti e di comunicazione trasmissione allâAutoritĂ ;
Visto il Comunicato del Presidente dellâAutoritĂ del 13 luglio 2016, recante âTempistiche di acquisizione del CIGâ;
Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dellâAutoritĂ che consente contemporaneamente:
- lâidentificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- la tracciabilitĂ dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dallâimporto dellâaffidamento stesso;
- lâadempimento degli obblighi contributivi e di pubblicitĂ e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
- il controllo sulla spesa pubblica;
Considerato altresĂŹ che, in virtĂš del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dellâattivitĂ svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che lâAutoritĂ – fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente allâacquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro – non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono allâacquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Considerata lâimportanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;
Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare lâinput dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che lâacquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede lâavvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalitĂ di selezione del contraente prescelta;
Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;
Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona lâacquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;
Considerato che dalle verifiche compiute dellâAutoritĂ sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati  CIG;
Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi allâAutoritĂ , ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;
Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;
Ritenuto, altresĂŹ, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le âinformazioni obbligatorieâ che, ai sensi dellâart. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere allâOsservatorio, impregiudicata restando la competenza dellâAutoritĂ di stabilire successivamente il novero completo delle âinformazioni obbligatorieâ di cui alla norma citata,
DELIBERA
- Acquisizione del CIG
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalitĂ Smart, in un momento antecedente allâindizione della procedura di gara.
In particolare:
- per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- per le procedure che prevedono lâinvio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dellâinvio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- per gli acquisti effettuati senza le modalitĂ di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera dâordine).
- Perfezionamento del CIG
Entro il termine massimo di novanta giorni dallâacquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nellâapposita scheda le seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontĂ di procedere allâaffidamento dellâappalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dallâatto amministrativo che ha stabilito lâadesione);
- la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
- nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalitĂ ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dellâart. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Comunicazione ai RUP
Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, lâAutoritĂ provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di âwarningâ, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalitĂ :
- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica allâatto dellâacquisizione del CIG, con il fine di attirare lâattenzione del RUP circa lâobbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con lâavviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e allâadozione di eventuali misure sanzionatorie;
- lâinvio di un messaggio via mail, allâindirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dellâapprossimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando lâurgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
- Mancato perfezionamento del CIG
In caso di mancata comunicazione allâAutoritĂ delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, allâindirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, lâutilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie allâAutoritĂ , sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilitĂ dei pagamenti, nonchĂŠ possibile responsabilitĂ penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dellâart. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilitĂ dellâofferta medesima.
LâAutoritĂ si riserva la facoltĂ di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dallâart. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso lâAutoritĂ un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando lâapplicazione delle sanzioni di cui allâart. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dellâAutoritĂ .
LâAutoritĂ si riserva altresĂŹ la facoltĂ di valutare nellâambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dallâart. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui allâart. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
Per il Segretario, Rosetta Greco
