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di Ruggero Tumbiolo. «Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione».
È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella decisione depositata il 28 maggio 2012, nel procedimento promosso dal Ministero della Giustizia avverso la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3402 del 6 giugno 2011.
Questa è la vicenda.
Il TAR Catanzaro, con la decisione n. 178/2011, ha accolto il ricorso presentato da un aspirante avvocato che non era stato ammesso alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense.
Il TAR ha verificato il difetto del presupposto sul quale tale giudizio era fondato, ossia la presenza di gravi errori di grammatica e l’improprietà della forma usata per stendere l’atto giudiziario.
Il Ministero della Giustizia ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato, sostenendo che il TAR, nel giudicare errata la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice, avrebbe in pratica sostituito la propria valutazione tecnico-giuridica a quella (negativa) già operata dall’amministrazione nell’esercizio delle proprie attribuzioni previste dalla legge.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello ministeriale, ritenendo che il sindacato del giudice di primo grado si fosse svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità e, quindi, senza sconfinamento nel merito e conseguente sostituzione della valutazione tecnico-giuridica del giudice a quella della p.a.
La decisione del Consiglio di Stato è stata, infine, impugnata avanti alla Corte di Cassazione dal Ministero della Giustizia, che ha lamentato l’eccesso di potere giurisdizionale che si sarebbe verificato attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico-giuridica sull’idoneità dell’elaborato.
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso sulla base del seguente percorso argomentativo:
– il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa;
– la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è priva di discrezionalità, perché la commissione non ha la potestà di ponderare gli interessi né di scegliere soluzioni alternative, ma deve accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (preventivamente individuati), il possesso di requisiti di tipo attitudinale e culturale dei partecipanti alla selezione, la cui sussistenza od insussistenza deve essere giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie regole legali delle selezioni);
– nella specie, il giudice amministrativo ha accertato, per un verso, l’inesistenza di gravi errori di grammatica e, per altro verso, l’assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario e conseguentemente ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell’elaborato, mantenendosi negli ambiti del proprio potere giurisdizionale e vagliando la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere.

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