CORTE COSTITUZIONALE 23 marzo – 19 aprile 2021 SENTENZA N. 71
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Comparto scuola - Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione del trattamento economico - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalita' della retribuzione - Non fondatezza delle questioni. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 44 e 45. - Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma.
(GU n.16 del 21-4-2021 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giancarlo CORAGGIO;
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano
PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN
GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», promosso dal
Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, nel procedimento
vertente tra M. C. B. e altri e il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, con ordinanza del 18 giugno 2019,
iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 2020.
Visti l'atto di costituzione di M. C. B. e altri, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore
Angelo Buscema;
uditi l'avvocato Giovanna Tona per M. C. B. e altri e l'avvocato
dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei
ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del
decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha
sollevato, con ordinanza del 17 giugno 2019 (reg. ord.. n. 28 del
2020), questioni di legittimita' costituzionale del combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», in riferimento
agli artt. 3 e 36 (recte: 36, primo comma) della Costituzione.
1.1.- Alla stregua della normativa censurata, a decorrere
dall'anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi
incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali
e amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento in misura
pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello
iniziale della progressione economica e quello complessivamente
goduto dall'assistente amministrativo incaricato.
Ad avviso del rimettente, anzitutto, tale meccanismo di
determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle
mansioni di DSGA, comportandone una progressiva riduzione equivalente
all'aumento del trattamento economico correlato all'anzianita'
maturata dall'incaricato, fino all'azzeramento nel momento in cui
raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la
qualifica superiore, contrasterebbe con il principio di
ragionevolezza.
In secondo luogo, la normativa denunciata violerebbe il principio
di uguaglianza, in quanto, da un lato, determinerebbe
un'ingiustificata discriminazione, a parita' di mansioni, all'interno
della medesima categoria, beneficiando maggiormente coloro che hanno
una minore anzianita' di servizio rispetto ai colleghi, e,
dall'altro, riserverebbe agli assistenti amministrativi un
trattamento deteriore rispetto, in particolare, ai docenti chiamati a
svolgere le superiori mansioni di dirigente scolastico, i quali,
viceversa, non patirebbero la riduzione del relativo compenso in
proporzione inversa alla progressione economica correlata
all'anzianita' nella qualifica di provenienza.
Risulterebbe cosi' violato l'art. 3 Cost.
Le norme censurate confliggerebbero altresi' con l'art. 36, primo
comma, Cost., in quanto il diritto ivi sancito a una retribuzione
proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato
imporrebbe l'integrale e aggiuntiva corresponsione del trattamento
economico previsto per lo svolgimento delle mansioni superiori, non
decrescente in senso inverso rispetto all'anzianita' di servizio
maturata.
1.2.- Le questioni sollevate sarebbero rilevanti, in quanto il
rimettente riferisce di essere stato adito da alcuni assistenti
amministrativi che, chiamati a svolgere, in virtu' di contratti di
lavoro a tempo determinato, le mansioni superiori di DSGA per periodi
concomitanti e successivi all'anno scolastico 2012-2013, hanno
rivendicato il pagamento dell'indennita' per le mansioni superiori,
per tutti i periodi in cui le hanno svolte, in misura pari al
differenziale economico dei livelli iniziali di inquadramento del
DSGA e dell'assistente amministrativo, secondo la disciplina
precedente all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 e
altrimenti applicabile ai ricorrenti nel giudizio a quo, ossia ai
sensi dell'art. 69, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto
1995, richiamato dall'art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL del
Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2007.
Tali domande potrebbero trovare integrale accoglimento - allo stato
lo sarebbero solo parzialmente, in ragione della sentenza n. 108 del
2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
normativa censurata «nella parte in cui non esclude dalla sua
applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di
direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati
antecedentemente alla sua entrata in vigore» - solo a seguito della
declaratoria di illegittimita' costituzionale della disciplina
denunciata. Quest'ultima, infatti, non sarebbe ne' suscettibile
d'interpretazione costituzionalmente orientata, stante il tenore
letterale, ne' di disapplicazione per contrasto con l'art. 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12
dicembre 2007, e con gli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. Cio' in quanto il trattamento discriminatorio
denunciato non dipenderebbe dall'eta' del lavoratore, a cui si
riferiscono entrambe le fonti sovranazionali, bensi' dall'anzianita'
di servizio e dalla correlata progressione economica.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate.
Anzitutto, il meccanismo di determinazione del trattamento
economico da riconoscere per lo svolgimento delle superiori mansioni
di DSGA, oltre a essere compatibile con la previsione generale di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), sarebbe tutt'altro che lesivo del
principio di uguaglianza, trovando giustificazione nell'esigenza di
impedire discriminazioni economiche a discapito di assistenti
amministrativi con ridotta anzianita' nell'esercizio delle relative
mansioni, ma con lunghi periodi di esercizio di quelle superiori, o
di un DSGA di ruolo con poca anzianita'. Ad altrimenti opinare, il
trattamento economico risulterebbe maggiormente correlato a fattori
estrinseci rispetto alla prestazione di lavoro effettivamente svolta.
Tali argomenti confuterebbero anche la dedotta irragionevolezza
della normativa denunciata.
L'infondatezza delle censure deriverebbe altresi' dalla
considerazione che il temporaneo conferimento delle mansioni
superiori avverrebbe su base volontaristica e che, in tal modo,
l'assistente amministrativo non solo conseguirebbe un vantaggio di
fatto nell'espletamento nelle prove di concorso per accedere alla
qualifica superiore, ma beneficerebbe anche a livello normativo di
procedure selettive riservate al personale che possa vantare tale
esperienza.
D'altra parte, questa Corte, investita della questione di
legittimita' costituzionale della medesima normativa oggi censurata,
non avrebbe ravvisato il contrasto con l'art. 3 Cost. proprio con
riferimento ai profili dedotti nella fattispecie, limitandosi a
rilevare la sola violazione del principio di affidamento (e' citata
la sentenza n. 108 del 2016).
Quanto al contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost., il
Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come, pur non
potendosi negare il progressivo ridursi del trattamento economico
connesso al temporaneo conferimento delle mansioni superiori, il
compenso riconosciuto, unitamente alla considerazione complessiva del
trattamento riservato alla categoria di dipendenti in questione,
costituisca scelta che, oltre a porsi in linea con gli obblighi di
sostenibilita' del debito pubblico, garantirebbe all'assistente
amministrativo, quale effetto finale, un livello di remunerazione
allineato a quello del DSGA, cosi' soddisfacendo l'esigenza di
proporzionalita' alla qualita' delle mansioni concretamente svolte.
3.- Si sono costituiti in giudizio cinque dei sei ricorrenti in
via principale, deducendo la rilevanza delle questioni sollevate e
condividendo le censure formulate dal giudice a quo.
In particolate, poi, le parti costituite hanno evidenziato come
la disciplina dettata dalle disposizioni denunciate costituisca un
unicum nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, a
esclusivo pregiudizio della categoria degli assistenti
amministrativi, e come il risparmio derivante da quanto previsto, non
in via transeunte ne' generalizzata, sia assolutamente irrisorio,
onde la sproporzione rispetto agli scopi prefissati. Peraltro, la
soddisfazione delle contingenti esigenze economiche e finanziarie non
consentirebbe deroghe al principio di uguaglianza su cui si fonda
l'ordinamento costituzionale.
4.- Con memoria illustrativa depositata in prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le
proprie difese, evidenziando come la sussistenza di un nesso
eziologico tra la retribuzione e la scelta di rendersi disponibili
all'esercizio delle mansioni superiori consenta di riconoscere
preponderante rilievo, ai fini del giudizio di ragionevolezza,
all'esigenza di contenimento della spesa perseguita dalla normativa
censurata.
Anche le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa,
con cui, oltre a insistere negli argomenti gia' addotti a sostegno
della fondatezza delle questioni sollevate, hanno sottolineato
l'irrilevanza delle facilitazioni concorsuali normativamente
previste, peraltro successive alla stipulazione dei contratti da essi
sottoscritti. Parimenti irrilevante sarebbe la circostanza che la
sentenza di questa Corte n. 108 del 2016 non si sia occupata delle
(parzialmente) analoghe censure gia' allora formulate avverso la
medesima normativa, avendole ritenute assorbite.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha
sollevato, con ordinanza del 17 giugno 2019 (reg. ord.. n. 28 del
2020), questioni di legittimita' costituzionale del combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», in riferimento
agli artt. 3 e 36 (recte: 36, primo comma) della Costituzione.
Alla stregua della normativa censurata, a decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di
svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento economico
pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello
iniziale della progressione economica e quello complessivamente
goduto dall'assistente amministrativo incaricato.
Secondo il rimettente, tale criterio di determinazione del
compenso per lo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA,
comportandone una progressiva riduzione equivalente all'aumento del
trattamento economico correlato all'anzianita' maturata
dall'incaricato, fino all'azzeramento nel momento in cui raggiunge o
supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica
superiore, contrasterebbe anzitutto con il principio di
ragionevolezza. In secondo luogo, il descritto meccanismo violerebbe
il principio di uguaglianza, in quanto, da un lato, determinerebbe
un'ingiustificata discriminazione, a parita' di mansioni, all'interno
della medesima categoria, beneficiando coloro che hanno una minore
anzianita' rispetto ai colleghi, e, dall'altro, pregiudicherebbe gli
assistenti amministrativi rispetto ai docenti incaricati di svolgere
le mansioni superiori di dirigente scolastico, che non patirebbero
analoga riduzione del compenso. Risulterebbe cosi' violato l'art. 3
Cost.
Le norme censurate confliggerebbero altresi' con l'art. 36, primo
comma, Cost., in quanto il diritto a una retribuzione proporzionata
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato imporrebbe l'integrale
e aggiuntiva corresponsione del trattamento economico previsto per le
mansioni superiori e non, invece, in misura decrescente, fino al
potenziale azzeramento.
2.- Prima di procedere alla disamina delle questioni sollevate,
occorre una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui le
disposizioni censurate si inseriscono.
La disciplina generale della remunerazione delle mansioni
superiori nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato e'
recata dall'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il quale prevede, al comma 2, che «[p]er
obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza». Il successivo comma 4 stabilisce
che «[n]ei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore». Infine, ai sensi del comma 6 del medesimo art.
52, «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4».
L'art. 69, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995 - a
cui rinvia l'art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL del Comparto
scuola 2006-2009, sottoscritto il 29 novembre 2007, applicabile ai
contratti stipulati dai ricorrenti nel giudizio a quo - prevede che
«[a]l personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di
direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti
il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei
casi di assenza o impedimento, nonche' all'assistente amministrativo,
che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile
amministrativo, negli stessi casi, e' attribuita, per l'intera durata
dell'incarico o della sostituzione, una indennita' pari al
differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».
Tale regime e' stato modificato dall'art. 1 della legge n. 228
del 2012, che, nei commi censurati, dispone che, «[a] decorrere
dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli
assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori
per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la
copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi
generali e amministrativi» (comma 44) e che «[l]a liquidazione del
compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per
il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale
della progressione economica e quello complessivamente in godimento
dall'assistente amministrativo incaricato» (comma 45).
Il combinato disposto di dette norme, dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 108 del 2016 nella
sua applicabilita' retroattiva, comporta, come rilevato in tale
occasione, che, «in luogo del criterio in precedenza adottato (che
prendeva a riferimento le retribuzioni tabellari nelle rispettive
qualifiche iniziali dell'assistente amministrativo e del DSGA), si
deve tenere conto dell'intero trattamento economico complessivamente
goduto dall'assistente amministrativo incaricato. Ne consegue che la
valorizzazione dell'intero trattamento goduto dall'assistente
amministrativo, in ogni caso di rilevante anzianita' di servizio
(superiore a 21 anni) [...] produce l'azzeramento del compenso per le
mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo in godimento
e' gia' pari o superiore a quello previsto come trattamento tabellare
per la qualifica iniziale di DSGA».
3.- Tanto chiarito, le questioni sollevate non sono fondate.
Il giudice a quo lamenta che il meccanismo poc'anzi descritto di
determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle
superiori mansioni di DSGA risulti inevitabilmente lesivo del
principio di proporzione della retribuzione alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e irragionevole,
determinando un'ingiustificata discriminazione, sia nell'ambito della
medesima categoria degli assistenti amministrativi, sia rispetto al
personale docente (art. 3 Cost.).
Le censure formulate dal rimettente presentano un elevato grado
d'interconnessione, circostanza che induce a trattarle
congiuntamente.
Occorre anzitutto rammentare come il legislatore goda di ampia
discrezionalita', sia nell'articolazione delle carriere e dei
passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis, sentenza
n. 224 del 2020), che nella differenziazione del trattamento
economico (ex plurimis, sentenza n. 330 del 1999), salvo il limite
della palese arbitrarieta' e della manifesta irragionevolezza della
disciplina.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto alla differenza
di trattamento con la qualifica piu' elevata in virtu' del principio
della retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabile anche
al pubblico impiego (sentenze n. 17 del 2014, n. 101 del 1995, n. 488
e n. 236 del 1992).
La normativa censurata rispetta tale principio, dal momento che
l'art. 1, comma 45, della legge n. 228 del 2012 assicura
all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico
previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione
economica.
Come gia' rilevato da questa Corte (sentenza n. 108 del 2016),
l'attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il
trattamento complessivo percepito dall'assistente amministrativo che
ha ricevuto l'incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale
per il DSGA, comporta, dopo i 21 anni di anzianita', l'azzeramento
del compenso per le mansioni superiori.
Cio', tuttavia, non contrasta con gli artt. 3 e 36, primo comma,
Cost.
Anzitutto, «la garanzia apprestata dall'art. 36 della
Costituzione non esclude la legittimita' di una prestazione
volontariamente resa senza la previsione di un compenso» (sentenza n.
22 del 1996 e, nello stesso senso, ordinanza n. 94 del 2002) e tale
e' da considerare l'incarico di DSGA svolto da un assistente
amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di
anzianita', posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella
manifestazione di disponibilita' all'assegnazione delle mansioni
superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato
con l'amministrazione.
In secondo luogo, questa Corte «si e' ripetutamente pronunciata
sul punto della necessita' di una valutazione complessiva della
retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e la
proporzionalita' della stessa al lavoro prestato» (ex plurimis,
sentenza n. 96 del 2016). In applicazione di detto principio, il
legislatore, dopo aver correlato all'anzianita' di servizio come
assistente amministrativo una progressione economica (Tabella A di
cui al CCNL del Comparto scuola stipulato il 4 agosto del 2011, che
ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1° settembre
2010), di essa tiene conto nel momento in cui si confronta con il
conferimento di un incarico implicante mansioni superiori e con la
necessita' di garantire la proporzionalita' della retribuzione
globalmente considerata.
Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente
valorizza - e, quindi, gia' in parte remunera - la maggior esperienza
e professionalita' maturata dal dipendente nel corso degli anni di
lavoro. Non e' quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di
conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una
retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento,
per il dipendente piu' anziano, dotato, si', di maggiori esperienze,
ma per esse gia' remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si
giungerebbe ad affermare che, a parita' di mansioni svolte, sia
costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente
amministrativo con un'anzianita' maggiore ai 21 anni un compenso piu'
elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene
quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un
ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita
selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale,
significativa di una piu' elevata qualita' del lavoro prestato»
(sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).
Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta
irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata,
giustificano la diversita' di trattamento da essa riservata
all'assistente amministrativo dotato di minor anzianita' - e quindi
destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in
correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di DSGA (come
tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha
maturata una superiore a 21 anni, proprio perche' diversamente si
atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi
altrimenti goduta.
Quanto, poi, alla dedotta disparita' di trattamento che la
normativa censurata riserverebbe agli assistenti amministrativi
rispetto al personale docente, che continua a beneficiare del
precedente criterio di determinazione del compenso spettante per lo
svolgimento delle mansioni superiori di dirigente scolastico, non e'
ravvisabile alcun vulnus all'art. 3 Cost.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la
violazione del principio di uguaglianza sussiste «qualora situazioni
sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
ingiustificatamente diverso e non quando alla diversita' di
disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
sentenza n. 85 del 2020).
Nella fattispecie difetta la condizione di sostanziale identita'
delle situazioni messe a confronto.
Anzitutto, a livello normativo, lo stato giuridico delle due
categorie viene diversamente delineato dal decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), il quale si occupa del personale docente,
educativo, direttivo e ispettivo nel Titolo I della Parte III
(articoli da 395 a 541) e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA), nel cui novero includere gli assistenti
amministrativi, nei Titoli II e III della medesima Parte III
(articoli da 542 a 589). In ragione di tale diversa disciplina,
questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che, «[i]n merito [...]
alla denunciata disparita' di trattamento del personale docente
rispetto al personale dirigente e al personale ATA, [...], va
osservato che le indicate tipologie di personale versano in una
situazione di stato giuridico che non ne consente l'assimilazione in
una unica categoria, con la conseguenza che non e' irragionevole la
previsione di una diversa disciplina in materia» (sentenza n. 322 del
2005).
Inoltre, sono notoriamente ed evidentemente diverse le attivita'
di docenza da quelle amministrative nonche' le mansioni di spettanza
delle due categorie di dipendenti, come emerge chiaramente sia a
livello legislativo - artt. 395, 396 e 397 del d.lgs. n. 297 del 1994
per le funzioni docente, ispettiva e direttiva; artt. 543 e seguenti
per le aree funzionali e i ruoli del personale ATA, normativa che
detta coordinate provvisorie nell'attesa dell'intervento della
contrattazione collettiva, cui ne e' demandata la definizione (art.
542) - sia nello stesso CCNL del 2007, che, dopo aver richiamato aree
professionali distinte (rispettivamente, artt. 25, comma 1, e 44,
comma 3), ne declina autonomamente e diversamente i compiti (in
particolare, articoli da 26 a 31 per il personale docente; artt. 44 e
47 per il personale ATA).
Anche gli aspetti economico-retributivi relativi alle due
categorie di dipendenti (docenti e ATA) risultano differenziati
nell'ambito del CCNL del 2007, segnatamente per quanto riguarda il
trattamento accessorio (art. 77).
Infine, sotto il profilo della progressione di carriera, l'art.
1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), e il combinato disposto
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
(Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti) - convertito, con modificazioni, nella
legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente modificato
dall'art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) - e dell'art. 22,
comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», hanno
previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per
l'accesso al profilo di DSGA da parte dell'assistente amministrativo
che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell'esercizio
delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum
dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta
(sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo delle procedure selettive
riservate, nonche', per l'attribuzione dei posti, la valorizzazione
dell'attivita' concretamente svolta.
Stante la diversita' delle situazioni messe a confronto, questa
Corte non ravvisa la denunciata disparita' di trattamento e, quindi,
anche sotto tale ulteriore profilo, ritiene insussistente la
violazione dell'art. 3 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
