MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 marzo 2019
Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A03517)
(GU n.130 del 5-6-2019)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita';
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la nota del 30 maggio 2018, n, 17138 con la quale la
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica
dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei
fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
Considerato che le variazioni di cui al presente provvedimento si
riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto
decreto legislativo;
Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n.
2015/1535 si e' conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed
integrazione da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni
all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Decreta:
Art. 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
1. L'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti
idonei all'uso in agricoltura biologica», e' modificato in
conformita' all'allegato al presente decreto.
2. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate,
sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di
questa misura e' sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce
procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche
nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato
membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale L
218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del regolamento (CE) n.
764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,
l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario,
delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' Competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo.
Art. 2
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei
fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita'
alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 291
Allegato
Allegato 13
Registro dei fertilizzanti.
Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Parte di provvedimento in formato grafico
INISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 marzo 2019
Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A03518)
(GU n.130 del 5-6-2019)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita';
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 20 maggio 2016, n.
11799, con la quale l'Associazione italiana fungicoltori ha chiesto
l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017;
Considerata la necessita' di correggere l'errore di trascrizione
del simbolo «%» sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con
numero d'ordine 8 b), denominazione del tipo «Soluzione di filtrato
di crema di alghe» dell'Allegato 6 prodotti ad azione specifica -
biostimolanti;
Considerata la necessita' di correggere il punto 8.3.1, per il
prodotto n. 10 «Estratto fluido azotato a base di alga macrocystis
integrifolia», dell'Allegato 7 Tolleranze;
Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si
riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal
citato decreto;
Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n.
2015/1535 si e' conclusa senza osservazioni sulle modifiche da
apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, come comunicato dall'Unita' centrale di notifica del
Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate modifiche
agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Decreta:
Art. 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
1. L'Allegato 2, «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88.», e' modificato in conformita' all'allegato 1 al presente
decreto.
2. L'Allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 88.», e' modificato in conformita'
all'allegato 2 al presente decreto.
3. L'Allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88.», e' modificato in conformita' all'allegato 3 al presente
decreto.
4. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate,
sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di
questa misura e' sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce
procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche
nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato
membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale L
218 del 13 agosto 2008, pag. 21).
5. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo.
Art. 2
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei
fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita'
alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2019
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292
Allegato 1
Allegato 2
Ammendanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 6
Prodotti ad azione specifica
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato 7
Tolleranze
Parte di provvedimento in formato grafico
