MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 23 giugno 2022
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. (22A04306)
(GU n.182 del 5-8-2022)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in
particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva
2009/33/CE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante
i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180,
comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 cosi' come
introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato
il Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata
la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, recante «Linee guida per il
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, recante «Disposizioni in materia di
rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, recante «Criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio
2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing,
la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su
strada»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, recante «Criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di
edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con il quale sono stati
adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
febbraio 2014 in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del
progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento, che
consentono di migliorare i requisiti di qualita' ambientale in
relazione all'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti,
spazzamento stradale e igiene urbana e all'acquisizione dei connessi
mezzi e attrezzature e di perseguire pertanto, con maggiore
efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici
relativi a tali categorie di affidamenti e forniture;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti,
nonche' con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e' stata altresi'
trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di
competenza, cosi' come previsto dal citato Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato al presente decreto, per:
a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri
servizi di igiene urbana;
c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per
la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non
stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e
per lo spazzamento stradale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente,
all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le seguenti
ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria
antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area
attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti
conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere
conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area e' attrezzata in
maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in
funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar,
ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta
differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti
urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la
disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di
raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a
ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e
che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate
al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza
ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di
autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di
raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura
autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il
riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti
dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono
esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono
essere collocate all'interno dei centri di raccolta.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e' abrogato, limitatamente
all'oggetto di cui all'art. 1 del presente decreto, dalla data di
entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' altresi'
abrogato l'allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014.
Roma, 23 giugno 2022
Il Ministro: Cingolani
Allegato
PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)
Parte di provvedimento in formato grafico
