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Responsabilità sanitaria e “complicanze”: quando la statistica non basta a escludere la colpa

Health liability and “complications”: when statistics are not enough to exclude fault

 dalla Redazione

Il provvedimento in rassegna – Cass., Sez. III Civ., ord. 2 marzo 2026, ud. 28 gennaio 2026, n. 4704, Pres. Iannello, Rel. Crivelli – la Corte suprema ha confermato la condanna al risarcimento danni, per esiti lesivi conseguenti a un intervento di erniectomia cervicale, ribadendo che, in tema di responsabilità sanitaria, al medico non è sufficiente invocare la mera “complicanza” in senso statistico: «al medico non basta dimostrare che l’evento dannoso rientri tra le complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria». Del resto, ha aggiunto la Corte, la lacunosità della cartella clinica non può riverberarsi ai danni del paziente, il quale può far valere in giudizio le presunzioni circa la scorrettezza dell’intervento sotto il profilo tecnico-operativo.

Il giudizio aveva tratto origine, in particolare, dalla domanda di risarcimento proposta dal paziente e dai familiari di quest’ultimo per i danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico cui era seguita la paralisi di corda vocale. Il Tribunale di Avellino aveva rigettato la domanda, richiamando la consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui la lesione del nervo laringeo sarebbe stata evenienza statisticamente nota, potendo occorrere pur in caso di intervento eseguito correttamente. In sede di gravame, invece, la Corte d’appello di Napoli aveva accolto la domanda spiegata contro il personale e la struttura sanitaria.

La Cassazione, intervenendo su ricorso delle parti soccombenti, su una vicenda anteriore all’entrata in vigore della c.d. “legge Gelli-Bianco” (l. 8 marzo 2017, n. 24), ha ribadito che, dedotta la responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria, il paziente è onerato di dimostrare il nesso tra quest’ultima e danno, mentre incombe sulla controparte l’onere di dimostrare il difetto di colpa, ovverosia la natura imprevedibile ed inevitabile del danno. Del resto – si è soggiunto – nel caso di specie, in difetto di una cartella clinica completa, sarebbe stata pure indimostrata la correttezza dell’intervento chirurgico eseguito.

La sentenza è consultabile al seguente link:  http://Responsabilità sanitaria e “complicanze”: quando la statistica non basta a escludere la colpa