AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 novembre 2019
Dismissione delle specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995 per la redazione delle note presentate su supporto informatico. (19A07518)
(GU n.281 del 30-11-2019)
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, emanato dal Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
concernente il nuovo sistema di elaborazione dei servizi di
pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari
e negli uffici del territorio, e l'approvazione dei connessi nuovi
modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di
annotazione, nonche' le relative specifiche tecniche, come modificato
dal decreto ministeriale 6 dicembre 2001, recante: «Adeguamento
all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale
10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di
annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e
3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per
gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a
diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di
annotazione nei registri immobiliari, nonche' di voltura catastale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente:
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia
delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure
telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti
immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, emanato dal direttore generale
del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto
con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della giustizia, concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati;
Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore
dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione
della trasmissione per via telematica del modello unico informatico
per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a
diritti sugli immobili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, il quale ha dettato disposizioni per la progressiva
estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 a tutti i soggetti,
nonche' a tutti gli atti;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle
procedure telematiche per gli adempimenti in materia di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad
ulteriori tipologie di atti e soggetti;
Visto il decreto 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia
del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007, con il quale e' stata
prevista la nuova automazione dei servizi di pubblicita' immobiliare
degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione
dei nuovi modelli di nota;
Visto il provvedimento 30 aprile 2008, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, recante approvazione delle nuove
specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione,
trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;
Visto il provvedimento 17 novembre 2009, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, concernente l'estensione delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento 18 dicembre 2009, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010, concernente l'estensione delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione;
Visto il provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale
della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 2010, con il quale e' stato attivato, a titolo
sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della
trasmissione per via telematica del titolo da presentare al
conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463;
Visto il provvedimento 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi
dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emanato
dal direttore dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione
delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha disposto, con decorrenza dall'1 dicembre 2012, l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento 20 luglio 2012, emanato dal direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale
della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 26 luglio 2012, con il quale il regime transitorio di
facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da
presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato esteso,
per i notai, a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21
maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali;
Visto il provvedimento 10 marzo 2014, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, con il quale il
regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e'
stato esteso ad altri soggetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il provvedimento 17 marzo 2016, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, con il quale sono
state approvate nuove specifiche tecniche per gli adempimenti di
registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri
immobiliari e di voltura catastale;
Considerato che l'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 giugno
2007 prevede che con successivo decreto e' fissata la data fino alla
quale e' possibile utilizzare per la redazione delle note presentate
su supporto informatico le specifiche tecniche (programma NOTA) di
cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal
decreto 6 dicembre 2001;
Dispongono:
Art. 1
Utilizzo delle specifiche tecniche di redazione delle note di
trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare nei registri
immobiliari.
1. A decorrere dal 1° marzo 2020, per la redazione delle note di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da
presentare su supporto informatico dovranno essere utilizzate,
analogamente a quanto previsto per le note trasmesse per via
telematica, unicamente le specifiche tecniche (programma UNIMOD)
allegate al provvedimento 17 marzo 2016.
2. A decorrere dalla stessa data non potranno piu' essere
utilizzate, per il compimento delle attivita' di cui al comma 1, le
specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto
10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2019
Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Maggiore
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
Casola
