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Re melius perpensa: per la Cassazione il responsabile civile per il reato commesso dal magistrato è il Ministero della Giustizia

 A rethink: for the Supreme Court, the civil responsibility for the judge’s crime is on Justice Ministry

dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. VI, 4 marzo 2026, ud. 28 gennaio 2016, n. 172, la suprema Corte è intervenuta sui ricorsi promossi da alcuni imputati, giudicati nelle fasi di merito in relazione ad una grave e delicata vicenda che si è consumata all’interno della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, che ha visto coinvolti magistrati e professionisti, accusati di una serie di atti predatori. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, alcuni imputati avevano promosso ricorso per Cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza, che avevano involto anche i capi della sentenza relativi alla confisca per equivalente. La medesima sentenza era stata gravata anche da una delle parti civili, che si era lamentata dell’erroneità della pronuncia, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, nella prospettazione del controricorrente, invece, avrebbe dovuto essere ritenuta legittimata passivamente come responsabile civile per fatto del magistrato infedele.

Attesa la prescrizione dei reati per cui era stata disposta la confisca, la Cassazione si è soffermata, dapprima, sulla disciplina dell’art. 578-bis c.p.p., che, come risaputo, disciplina gli effetti della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione rispetto alle statuizioni relative a restituzioni e risarcimento danno cagionati dal reato in favore delle parti civili.

Si è rammentato, in proposito, che la Consulta, con la sentenza Corte cost., 4 agosto 2021, n. 182, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p., rilevando come il giudice investito del gravame, in presenza di impugnazione sui capi penali, ai fini della conferma delle statuizioni civili, sarebbe comunque tenuto a verificare la domanda risarcitoria utilizzando i canoni civilistici della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., impiegando, per quanto concerne il canone probatorio, la logica del “più probabile che non”.

Tale pronunciamento, allora, avrebbe posto in dubbio la validità dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite “Tettamanti” (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2009, n. 35490), per la quale, nei casi disciplinati dall’art. 578 c.p.p., il giudice del gravame sarebbe tenuto ad accertare, indipendentemente dalla prescrizione, la responsabilità penale dell’imputato valorizzando anche le ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 530 c.p.p.

Successivamente, le Sezioni Unite, con la sentenza “Calpitano” (Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 36208), hanno ribadito i principi espressi nella pronuncia “Tettamanti”, ammettendo, però, la possibilità di conferma delle statuizioni civili pur in difetto, per via dell’applicazione dei canoni assolutori di cui al citato comma 2 dell’art. 530 c.p.p., di quella della responsabilità penale dell’imputato, sulla linea di un vero e proprio “doppio binario”. Ciò secondo una lettura avvalorata dalla recente sentenza Corte cost., 16 gennaio 2026, n. 2.

Quanto, invece, all’art. 578-bis c.p.p. e alla confisca per equivalente, disposta nel caso di specie, la Corte, con la sentenza in rassegna, ha dato atto dell’affermarsi, in passato, di orientamenti giurisprudenziali per cui, trattandosi di una sanzione penale, la statuizione relativa al provvedimento ablatorio non potrebbe essere confermata se non nel caso di accertamento della piena responsabilità dell’imputato, seppur a fronte di un reato prescritto (vd. anche sul tema Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2023, n. 4145, “Esposito”, con la quale è stata affermata l’irretroattività della disposizione, introdotta con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21).

Ciò nonostante – ha proseguito la Corte – con la recente sentenza “Massini” (Cass. Sez. Un., 8 aprile 2025, n. 13783) è stato affermato che la confisca per equivalente assumerebbe valenza punitiva soltanto allorquando sottraesse al reo beni di valore eccedente il profitto dell’illecito, secondo una linea confermata da Cass., Sez. VI, 18 giugno 2026, n. 25200, che, ad ogni modo, in ossequio al principio di foreseeability, ha escluso l’efficacia retroattiva dell’art. 578-bis c.p.p. sancita, per altre ragioni, dalla sentenza “Esposito”.

Sulla base di tale quadro ricostruttivo, allora, la Corte ha rigettato per inammissibilità/infondatezza i motivi di ricorso spiegati dagli imputati in punto di responsabilità penale, confermando le statuizioni civili. Quanto alla confisca, invece, in accoglimento delle doglianze sviluppate dagli interessati, la Corte ha annullato con rinvio la decisione gravata, rilevando un vizio di motivazione.

In merito al ricorso presentato dalla parte civile, poi, la Cassazione lo ha rigettato rilevando che «gli artt. 2 e 4 della l. 13 aprile 1988, n. 117, quanto alla responsabilità dei magistrati per dolo e colpa grave e alla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riferiscono a forme di responsabilità da illecito civile, mentre l’art. 13 della citata legge, invece, stabilisce che, in caso di responsabilità civile da reato imputabile al magistrato, la legittimazione passiva segua i criteri ordinari, con conseguente individuazione del soggetto responsabile, in questo caso, nel Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro».

Si tratta di una decisione che si discosta, su quest’ultimo aspetto, da altri orientamenti sposati dalla Cassazione; sicché è prevedibile che, in futuro, la questione venga devoluta – in difetto di interventi legislativi – alle Sezioni Unite.

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Cass.-Sez.-VI-4-marzo-2026-n.-172.pdf