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Per la Corte costituzionale la concedibilità della sospensione del processo con messa alla prova per una sola volta in favore dell’imputato adulto non è irragionevole

 For the Constitutional Court, the possibility of suspending the trial with probation for only one time to the adult defendant (art. 168-bis c.p.) is not unreasonable

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 17 marzo 2026, ud. 1 dicembre 2025, n. 30, Pres. Amoros, Rel. Pitruzzella, la Consulta ha scrutinato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze in ordine all’art. 168-bis c.p., che disciplina la sospensione con messa alla prova per l’imputato adulto.

In particolare, il giudice remittente aveva premesso di dover giudicare un imputato che aveva formulato istanza per beneficiare dell’istituto sopra richiamato ma che, avendo l’interessato già usufruito in passato del medesimo strumento, l’istanza, secondo il sistema delineato dal legislatore, avrebbe dovuto essere respinta, perché inammissibile.

Sicché, ad avviso del giudice a quo, tale sbarramento, tra l’altro, si sarebbe posto in contrasto con il principio di ragionevolezza, per il fatto che analogo limite non sarebbe stato previsto in relazione ad altri istituti “premiali” e, precisamente, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, al decreto penale, all’oblazione, all’estinzione del reato per condotte riparatorie.

La Corte costituzionale, allora, evidenziata brevemente la ratio sottendente all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, ha rigettato la questione per infondatezza, rilevando che: «il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova è espressivo della scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo attraverso un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori, cui corrisponde un impegno dei servizi dell’esecuzione penale esterna nella predisposizione del programma e nella verifica del relativo esito.

La circostanza che la persona si sia già avvalsa una volta di tale percorso alternativo preclude dunque una sua seconda attivazione non in ragione di un giudizio di colpevolezza per il fatto rispetto al quale il procedimento era stato sospeso, ma semplicemente in quanto l’esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito, e per il cui accertamento torneranno a questo punto ad applicarsi le regole processuali ordinarie. La scelta adottata è riconducibile a quell’ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore nella modulazione degli istituti di diritto punitivo non carcerario».

Per altro verso, ha soggiunto la Corte, «l’irriducibile particolarità della messa alla prova, che mutua taluni tratti delle esperienze anglosassoni della probation e della diversion e li adatta al nostro sistema, mal si accorda con la valutazione comparativa che il rimettente sollecita, al metro dell’art. 3 Cost., con gli istituti già sperimentati dall’ordinamento».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Corte-cost.-17-marzo-2026-n.-30.pdf