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Omessa custodia di armi: il concetto di “diligenza” non è indeterminato

 Failure to store weapons: the concept of diligence is not indeterminate

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 20 marzo 2026, ud. 12 gennaio 2026, n. 33, Pres. Amoroso, Rel. Patroni Griffi, la Consulta ha scrutinato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in ordine alla fattispecie incriminatrice di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 della l. 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

Il giudice a quo, più di preciso, aveva premesso di dover valutare, nel corso di udienza predibattimentale, l’accusa mossa nei confronti dell’imputato che, titolare di licenza alla detenzione di una serie di armi, le aveva conservate in modo tale da non impedire che il proprio figlio, maggiorenne, affetto da schizofrenia, ne venisse in possesso, auto-provocandosi lesioni nel corso di un tentativo suicidario.

Il Tribunale, dunque, ha osservato che la norma incriminatrice fonderebbe la responsabilità contravvenzionale su un concetto eccessivamente vago come quello di “diligenza”.

Tale opzione legislativa, allora, si sarebbe posta in contraddizione con i principi cardine della materia e, in particolare, con quello di legalità ed i suoi corollari di determinatezza e tassatività, oltre che con il principio, di elaborazione europea, della foreseeability, che vincola l’intervento penale a previsioni che consentano al consociato di comprendere preventivamente, per l’appunto, la condotta vietata dall’ordinamento, oltre che la sanzione irrogabile in caso di infrazione del precetto.

La Consulta, allora, ripercorsa la ratio e la struttura della figura, quale reato di pericolo posto in correlazione con beni giuridici di primario valore, quali la vita, la sicurezza e l’incolumità pubblica, ha rimarcato come essa sia stata introdotta per minimizzare il rischio di lesione di tali interessi, che si ricollegano, nel nostro ordinamento, all’eccezionale autorizzazione alla detenzione e al porto di armi.

Sebbene, allora, non siano stati ancora adottati i decreti del Ministero dell’Interno previsti dall’ultimo comma dell’art. 20 della l. n. 110/1975, introdotto dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che avrebbero dovuto essere varati per definire i criteri comportamentali da seguire per la custodia delle armi, per la Consulta, in riferimento alla figura indubbiata e a quella speciale di cui all’art. 20-bis, il concetto di “diligenza” non potrebbe ritenersi affatto impreciso, imponendo, pena la responsabilità per colpa, al titolare della licenza di tenere comportamenti atti ad evitare rischi di utilizzo altrui delle armi, da determinarsi in base alle circostanze del caso concreto.

Con l’occasione, allora, si è ribadito il concetto per cui «l’impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé l’antitesi con il canone di determinatezza, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso».

Volgendo l’attenzione alla norma oggetto del dubbio sollevato dal Tribunale calabrese, si è poi osservato: «le disposizioni censurate riprendono la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall’art. 43 c.p., richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa. Se è vero che per i reati di evento il verificarsi dello stesso rende più agevole l’individuazione delle condotte necessarie a evitarlo, sia pure sotto il profilo colposo, nei reati di pericolo, come quello in esame, va valorizzata la funzione selettiva, rispetto all’area di perimetro dell’illecito, del bene giuridico tutelato. La condotta richiesta al detentore non qualificato di armi ed esplosivi dalla normativa censurata di custodia delle armi con diligenza è, cioè, facilmente percepibile, innanzitutto, alla luce della chiara finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella – sopra già esposta – di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l’incolumità personale, i quali, attraverso l’uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo».

Del resto – ha proseguito la Consulta – la fattispecie, attraverso un’analisi caso per caso, non si integra qualora «risultino adottate cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit».

Talché, il rigetto delle questioni sollevate.

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Corte-cost.-n.-33-2026.pdf