Nuovi spunti di riflessione sulla portata applicativa della esimente della provocazione ai sensi dell’art. 599 c.p. in un recente arresto della Corte di cassazione su un caso di diffamazione a mezzo Facebook. Nota a Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2025, ud. 1 aprile 2025, n. 20392

On the Application of the Provocation Defense under Article 599 of the Italian Criminal Code: a recent Supreme Court decision on a case of Facebook defamation. Note to Cass. Pen., Sec. V, 3 June 2025, ud. 1 April 2025, no. 20392

di Giulia Pini

 

Abstract [ITA]: La sentenza della Corte di cassazione in commento affronta un caso di diffamazione a mezzo Facebook nel quale si è affermata la non punibilità per provocazione ai sensi dell’art. 599 c.p. Il punto di maggiore interesse non risiede tanto nella qualificazione della condotta come diffamatoria, ormai pacifica quando l’offesa è veicolata attraverso una bacheca digitale pubblica, quanto nell’interpretazione innovativa della scusante della provocazione. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che la reazione determinata dallo stato d’ira potesse dirsi avvenuta “subito dopo” nonostante la distanza temporale dal fatto originario, in quanto riattivata dalla notizia di un diverso evento sopravvenuto che ha ravvivato lo stato d’ira rispetto al fatto ingiusto pregresso. Questo approccio, pur in linea con la concezione della provocazione come scusante, rischia forse di spostarne troppo il baricentro, sollevando alcune perplessità sotto il profilo della determinatezza e in termini di certezza del diritto.

Abstract [ENG]: The Supreme Court delivered a decision on a case of defamation committed through Facebook, where the defendant was declared not punishable under the provocation defence provided by Article 599 of the Italian Criminal Code. The innovative element of the ruling does not lie in the classification of the conduct as aggravated defamation – an outcome long established by case law whenever offensive remarks are disseminated through a publicly accessible digital platform – but in the Court’s construction of the provocation defence. The judges held that the defendant’s state of passion could be considered as occurring “immediately after” the wrongful act, even though a considerable time had passed, since the anger was reignited by the subsequent news of a different event that rekindled the anger in relation to the prior wrongful conduct. This interpretative stance, although consistent with the prevailing view that provocation operates as an excuse, perhaps risks shifting its center of gravity too much, raising concerns about the principle of legality.

Parole chiave: Diffamazione a mezzo social network – provocazione – scusante – stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui

Keywords: Defamation through social media – provocation – excuse – anger mitigating circumstance  

SOMMARIO – 1. Inquadramento della fattispecie concreta e del decisum – 2. Differenza tra diffamazione ed ingiuria nell’ambito delle tecnologie digitali: la bacheca Facebook integra mezzo di pubblicità ex art. 595, comma 3, c.p. – 3. Le caratteristiche strutturali della provocazione di cui all’art. 599 c.p. – 4. La novità della sentenza in commento e l’ampliamento della portata precettiva del requisito della immediatezza: la rilevanza dell’evento successivo che rinnova lo stato d’ira per il fatto ingiusto. – 5. Conclusioni. Qualche riflessione critica sulle ricadute applicative della sentenza e su alcuni profili problematici ai fini della funzione selettiva del requisito dell’immediatezza.

 

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