DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019, n. 155
Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (19G00160)
(GU n.299 del 21-12-2019)
Vigente al: 5-1-2020
Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo
3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in
particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare
l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare
l'articolo 4-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare
l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47, recante regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto che il predetto articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca dalla normativa di settore vigente;
Ritenuto, per la suddetta motivazione, di non avvalersi della
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ministro e sottosegretari
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e
le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio
decreto.
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'ufficio legislativo;
c) l'ufficio stampa;
d) la segreteria del Ministro;
e) la segreteria tecnica del Ministro;
f) le segreterie dei sottosegretari di Stato.
3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di
Gabinetto, dell'ufficio legislativo e dell'ufficio del consigliere
diplomatico, che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.
Art. 3
Ufficio di Gabinetto
1. Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
gestione dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli
atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di
sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi
o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
professori universitari, nonche' tra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita' adeguate alle
funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il Capo di Gabinetto puo' nominare fino a tre vice Capo di
Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capo di Gabinetto
possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui
all'articolo 9, comma 3.
4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla
carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in
campo internazionale e comunitario, in raccordo con i competenti
uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura
la partecipazione del Ministro agli Organismi internazionali e
dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con
particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo,
ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di
competenza del Ministero.
Art. 4
Segreteria del Ministro
1. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai
compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello
stesso, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della
segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui
partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti
l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
2. Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare
del Ministro, coordinato dal Capo della segreteria, che cura i
rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti
politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta
della corrispondenza.
3. Il Capo della segreteria e il segretario particolare sono
nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
Art. 5
Ufficio legislativo
1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione
della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa,
dei competenti Dipartimenti e Uffici dirigenziali generali,
garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita'
delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita'
della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione
normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare,
il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i
conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e
le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda
l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione
regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le
autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il
Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale,
comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al
contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria
competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi;
svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i
sottosegretari di Stato.
2. All'ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'ufficio
legislativo, il quale e' nominato dal Ministro tra dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o
contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche'
tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del
libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno
quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione
normativa.
3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo
dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta
del Capo dell'ufficio legislativo. I vice Capo dell'ufficio
legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti
ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e in servizio presso gli Uffici di diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero
di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Presso l'ufficio legislativo e' istituito, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un nucleo di monitoraggio degli ambiti
della normativa di competenza del Ministero, rispetto ai quali,
attesa la rilevanza e problematicita', e' opportuna una analisi
continuativa.
5. Il nucleo di monitoraggio di cui al comma 4 e' composto dal Capo
dell'ufficio legislativo e da personale dell'ufficio stesso, nonche'
dai referenti di ciascuna Direzione generale.
Art. 6
Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli
organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la
rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministro.
2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio stampa, il
quale e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore
dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria,
nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
150 del 2000, puo' nominare un portavoce, che, in collaborazione con
l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione.
Art. 7
Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto
conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle
linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attivita' del
Ministero. Tali attivita' di supporto sono svolte sia nella fase di
rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella
dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' e
iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e
rapporti.
2. Il capo della Segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati
titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza
del Ministero.
Art. 8
Segreterie dei sottosegretari di Stato
1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei rispettivi sottosegretari.
2. I capi segreteria e i segretari particolari dei sottosegretari
di Stato sono nominati dai sottosegretari interessati, anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto di natura fiduciaria.
3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre
al capo della segreteria e al segretario particolare, e' assegnato
personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto
unita'; in sostituzione di non piu' di due delle predette unita'
possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei
contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a
tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di
permanenza in carica del sottosegretario di Stato.
Art. 9
Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione e' stabilito complessivamente in centonovanta unita'.
Nei limiti del contingente complessivo di centonovanta unita', il
Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da
inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero
di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono
compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, un numero di nove incarichi di livello
dirigenziale non generale. Tali incarichi sono attribuiti anche ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il
limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del
Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa
parte del contingente complessivo del personale con qualifica
dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Il Ministro puo' individuare altresi' collaboratori estranei
all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in
numero non superiore a venti, nonche' esperti o consulenti di alta
professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del
Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di
analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da
specifici attestati culturali e professionali, in numero non
superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della
spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001. La durata massima di tutti gli incarichi e' limitata alla
permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro
stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Le posizioni di Capo di Gabinetto, capo dell'ufficio
legislativo, capo dell'ufficio stampa, capo della segreteria del
Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria
tecnica del Ministro, capi delle segreterie del vice Ministro e dei
sottosegretari di Stato, nonche' le posizioni dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e della
struttura tecnica permanente di cui all'articolo 12, sono da
intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
e organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo
o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui
al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e
strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con
atti del Capo di Gabinetto.
Art. 10
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai capi
Dipartimento del Ministero;
b) per il capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a
quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero,
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato,
spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso
Ministero;
c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della
segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo
della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei
sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove nominato,
per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti
con la qualifica di redattore capo.
2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile
in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del
Capo di Gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di
posizione complessiva. Il medesimo decreto puo' attribuire ai vice
Capo di Gabinetto e vice capo ufficio legislativo, in relazione alle
responsabilita' connesse all'incarico, una indennita' avente natura
di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte
le posizioni attivabili, di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi
a carico dello Stato e dell'Imposta regionale sulla attivita'
produttiva. Nel caso dei vice Capo di Gabinetto e vice Capo ufficio
legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennita' si somma a
quella sostitutiva della retribuzione di risultato.
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta
collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei
servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e'
determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
Uffici stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero,
missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche», programma «Indirizzo politico».
Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 11
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di
seguito «Oiv», svolge in piena autonomia le attivita' di cui
all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli
articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Al Presidente dell'Oiv e' corrisposto l'emolumento di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro
all'atto della nomina.
Art. 12
Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance
1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, presso l'Oiv opera la Struttura tecnica
permanente per la misurazione della performance, di seguito
«Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio
delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, e individuato
nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di
specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici
unita', di cui una di qualifica dirigenziale non generale,
all'interno del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma
1.
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 13
Modalita' di gestione
1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv
costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita' spettanti al personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di
Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa
occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione
delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che
puo' delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di Gabinetto o ai
dirigenti in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto. Con
provvedimento del Ministro, i relativi adempimenti, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione
e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 aprile 2019, n. 48.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 ottobre 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fioramonti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3340
