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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 05/04/2018 (Ud. 24/10/2017), Sentenza n.15126

Argomento:

Autorità:

Categoria:

Provvedimento:
Sentenza
Numero:
15126
Sez.:
3^
Data deposito:
05/04/2018
Data emissione:
24/10/2017
Presidente:
FIALE
Estensore:
DI NICOLA
Titolo completo:
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Sequestro preventivo e confisca – Causa di estinzione del reato – Effetti e doveri del giudice del dibattimento – Trasformazione e alterazione di terreni agricoli sia in via cartolare che esecutiva mediante un piano di lottizzazione illegittimo – Articoli 321 del codice di procedura penale e 44, secondo comma, lettera c), d.p.r. 380/2001. 
Ai sensi dell’articolo 44, comma secondo, d.p.r. n. 380 del 2001, qualora maturi una causa di estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizione), il giudice del dibattimento in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca urbanistica, non ha l’obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità ex articolo 129 del codice di procedura penale. Ulteriore conseguenza è che il giudice del dibattimento può disporre la confisca urbanistica, anche in assenza di una sentenza di condanna ma in presenza del necessario accertamento del reato nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio e, a tal fine, deve, pur in presenza di una sopravvenuta causa di estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizione), proseguire nell’istruttoria dibattimentale, differendo, se del caso, la declaratoria di estinzione del reato all’esito del giudizio e disponendo la confisca urbanistica a condizione che sia accertato il fatto reato, cioè la lottizzazione abusiva, in tutte le sue componenti oggettive e di imputazione soggettiva almeno colpevole.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca urbanistica e Corte costituzionale – Sanzione di carattere amministrativo – Conformità e interpretazione della sentenza della Corte EDU nel caso Varvara – Accertamento di responsabilità – Sussistenza della lottizzazione abusiva – Giurisprudenza.
In materia di confisca urbanistica anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2015 ed ordinanza n. 187 del 2015, ha affermato che la sentenza della Corte EDU nel caso Varvara può essere letta nel senso che la confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, con la conseguenza che canoni dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme devono orientare il giudice comune ad escludere che la condanna penale costituisca presupposto esclusivo per disporre la confisca urbanistica, non potendosi esigere la condanna penale per l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo (quale è, secondo la giurisprudenza costante, la confisca di una lottizzazione abusiva), per quanto assistita dalle garanzie della “pena” ai sensi dell’art. 7 della CEDU, determinandosi altrimenti l’integrale assorbimento della misura nell’ambito del diritto penale e rappresentando una soluzione di dubbia compatibilità con il <<principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l’ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell’ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire>> (sentenza n. 487 del 1989; in seguito, sentenza n. 49 del 2015). Il Giudice delle leggi ha poi considerato che, ai fini dell’osservanza della CEDU, rileva non la forma della pronuncia con cui è applicata una misura sanzionatoria ma la pienezza dell’accertamento di responsabilità, tale da vincere la presunzione di non colpevolezza, con la conseguenza che il pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato conseguente alla prescrizione (sentenze n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008). Epiloghi, cui era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità quando ha affermato che la confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie, della prescrizione), purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi l’esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe; Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi; Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza; Sez. 3, n. 21188 del 30/04/2009, Casasanta).
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca urbanistica – Sanzione amministrativa – Articolo 129 del codice di procedura penale – Causa di non punibilità – Limiti – Accertamento dell’insussistenza della lottizzazione.
In tema di confisca urbanistica è del tutto inconferente il richiamo al principio recentemente affermato, ad altri fini, dalle Sezioni Unite secondo il quale l’articolo 129 del codice di procedura penale si muove nella prospettiva di interrompere, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, cristallizzando l’accertamento a quanto già acquisito agli atti (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli), in quanto, come si è visto, tale principio trova, nel caso della confisca urbanistica, smentita proprio nella disciplina positiva e nella necessità di assicurare una interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme dell’articolo 44, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001 in una cornice di tutela dei diritti della persona, non privata di un accertamento in contraddittorio quanto al fatto che vi sia stata o meno lottizzazione e senza che possa risultare pregiudicata l’applicazione della causa estintiva suscettibile di essere superata esclusivamente da una formula di proscioglimento nel merito, qualora si accerti l’insussistenza della lottizzazione.

(conferma ordinanza del 17-05-2017 – TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI TRANI) Pres. FIALE, Rel. DI NICOLA, Ric. Settani ed altri

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