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A decorrere dal 1° gennaio 2012, trovano applicazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 (di seguito DM 24 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 127 del 1° giugno 2012, le nuove regole che portano modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo.

Le novità introdotte con il decreto hanno interessato, anche l’imposta di bollo di cui al comma 2-bis dell’articolo 13, per effetto delle quali l’imposta risulta applicabile, oltre che agli estratti di conti corrente bancari e postali, anche ai rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.

Le nuove norme non hanno, invece, modificato la misura dell’imposta applicabile per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche che resta confermata nell’importo annuale di euro 34,20. In relazione a tali rapporti, viene, inoltre, introdotto un regime di esenzione qualora il valore medio di giacenza degli estratti dei conti correnti e dei rendiconti dei libretti di risparmio risulti complessivamente non superiore ad euro 5.000.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene, invece, incrementata la misura del tributo che risulta attualmente fissata nell’importo annuo di euro 100.

L’art. 19, comma 1, del decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare
con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica euro 34,20
b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100”
Il comma 2-bis dell’articolo 13 individua, dunque, la misura dell’imposta di bollo che deve essere corrisposta dalle banche e da Poste italiane spa a seguito della instaurazione e tenuta da parte di clienti di rapporti di conto corrente e di libretti di risparmio.

La misura dell’imposta risulta differenziata in considerazione della natura giuridica, persona fisica ovvero soggetto diverso, del cliente intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio.

Per effetto delle modifiche introdotte con il decreto, sono soggetti all’imposta di bollo anche i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.

Come chiarito, l’imposta sostitutiva in commento, disciplinata dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa non trova, invece, applicazione per gli estratti conto e i rendiconti che le banche e Poste italiane inviano a soggetti diversi dai propri clienti, compresi i conti aperti su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

In tal caso, agli estratti di conto corrente e ai rendiconti di risparmio torna applicabile l’imposta di bollo ordinaria di euro 1,81, di cui all’articolo 13, comma 2, qualora l’importo superi euro 77,47.

Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo e, pertanto, non deve essere applicata l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa nè l’imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell’articolo 2, nota 2-bis e articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, i cd. ‘conti di base’ di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto, recante disposizioni in materia di riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante.

Si tratta di uno strumento introdotto dal legislatore nel quadro delle iniziative assunte in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti.

Per la definizione del ‘conto di base’, l’articolo 12, comma 3, del decreto demanda ad apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento.

Tale convenzione è stata stipulata in data 28 marzo 2012. Nell’ambito della convenzione è stato stabilito, in particolare, che il conto corrente ‘di base’ qualora si rivolga a fasce socialmente svantaggiate di clientela, deve essere offerto dall’intermediario senza spese; in tal caso, ai sensi del comma 6 dell’articolo 12, il rapporto di conto corrente è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo.

La medesima convenzione chiarisce, all’articolo 6, comma 1, che appartengono alle fasce socialmente svantaggiate, i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 7.500.

Tale conto, ai sensi del successivo comma 3, può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è calcolato l’ISEE.

I titolari del ‘conto di base’, esente da spese, presentano al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo di ogni anno, un’autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità.

In caso di mancata attestazione entro il termine predetto, ovvero nel caso in cui l’ISEE del consumatore supera i 7.500 euro, il prestatore di servizi di pagamento provvede ad addebitare le spese di tenuta del conto e, ove applicabile, l’imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, comma 5, della medesima convenzione.

Tale disposizione precisa che in caso di mancata attestazione, entro il 1° marzo, ovvero nel caso in cui l’ISEE del consumatore supera i 7.500 euro, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi senza essere tenuto a corrispondere le spese e l’imposta di bollo.

Determinazione dell’imposta.
Come chiarito, la misura dell’imposta applicabile agli estratti di conto corrente e libretti di risparmio risulta differenziata in considerazione del soggetto titolare del rapporto.

In particolare, l’imposta è stabilita in misura pari a:
– euro 34,20, per le persone fisiche;
– euro 100, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si precisa che ai fini dell’applicazione della misura prevista per le persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l’intestazione del rapporto.

A seguito delle modifiche introdotte con il decreto, come detto, la misura dell’imposta risulta definita nell’ambito delle previsioni del comma 2-bis
dell’articolo 13.

Sono state, infatti, soppresse l’addizionale prevista nella misura del 50 per cento, dal comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e la maggiorazione dell’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche dalla previgente nota 3-bis all’articolo 13.

La nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa, chiarisce, inoltre, che “L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”.

Per il calcolo dell’imposta, come precisato con il DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento all’anno civile.

L’imposta relativa agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni di periodi inferiori all’anno deve, quindi, essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati.

Il rapporto dell’imposta annua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche per gli estratti e le rendicontazioni emesse in sede di chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti nel corso dell’anno.

Si precisa, al riguardo, che qualora, per effetto della commisurazione dell’imposta a giorni, l’importo applicabile sul documento sia inferiore ad un
euro il tributo applicabile sarà, comunque, pari a tale importo (1 euro).

L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972 stabilisce, infatti, che “In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima e’ stabilita in euro 0,50.”

Tenuto conto che i sistemi informativi utilizzati dalle banche e da Poste italiane prevedevano, sulla base della previgente disciplina, l’applicazione di importi fissi di imposta in considerazione della periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell’estratto conto, i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta possono facoltativamente continuare a riferirsi per il calcolo dell’imposta ai predetti periodi mensili, trimestrali o semestrali, come definiti dalla previgente disciplina e dall’articolo 119 del TUB.

Resta fermo che in caso di estratti conto e rendiconti di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come, ad esempio, in caso di apertura o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’imposta deve essere determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati.

Si precisa, inoltre, che in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l’imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.

L’articolo 2, comma 2, del DM 24 maggio 2012, al riguardo, ha, infatti, chiarito che “In caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, l’imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto”.

L’imposta di bollo si corrisponde ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972
– mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati;
– in modo virtuale.

L’articolo 4, comma 1, del DM 24 maggio 2012 prevede espressamente, infatti che “L’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, può essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 dello stesso decreto.

Pertanto, qualora per gli estratti di conto corrente, le rendicontazioni dei libretti di risparmio e per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l’ente gestore non risulti in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuali può richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

L’articolo 4, comma 2, del DM 24 maggio 2012 chiarisce, inoltre, che “Qualora l’ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1° giugno 2012), non abbia ancora presentato la domanda di cui all’articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012 e fino alla data del rilascio dell’autorizzazione, se non già assoggettati all’imposta di bollo.”

Tale previsione trova applicazione con riferimento alle autorizzazioni al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale rilasciate dagli uffici entro il 2012.

I soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale sono tenuti al versamento dell’acconto ai sensi dell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972.

L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha previsto l’obbligo del pagamento dell’acconto dell’imposta di bollo anche per le imprese di assicurazioni.

Detto acconto deve essere versato entro il 16 aprile di ogni anno.

Con il DM 24 maggio 2012, è stato, inoltre, chiarito che “Per i soggetti che ottengono l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012, l’acconto per l’anno 2013 deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Le imprese di assicurazione che risultano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale alla data del 16 aprile 2012 devono versare l’acconto, per l’anno 2013, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Gli enti gestori che hanno ottenuto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale in data successiva al 16 aprile 2012, non sono tenuti al pagamento dell’acconto dell’imposta per il 2013, ai sensi dell’articolo 15-bis, del DPR n. 642 del 1972.

L’acconto deve essere versato nella misura del 95 per cento dell’imposta di bollo provvisoriamente liquidata.

Per l’acconto da versare nel 2012 per il 2013, la misura è ridotta al 50 per cento per l’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 in commento. Tenuto conto, inoltre, che a seguito delle modifiche introdotte con il decreto, è stata soppressa l’addizionale all’imposta di bollo prevista dall’articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 dai versamenti dell’imposta di bollo dovuta, anche a titolo d’acconto, possono essere scomputate, oltre ad eventuali crediti residui dell’imposta, anche le eccedenze di versamenti effettuati a titolo di addizionale.

Come precisato dal DM 24 maggio 2012, all’articolo 4, comma 5, infatti, “Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati eventuali crediti residui dell’imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell’addizionale istituita dall’articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35”.

Tratto dalla CIRCOLARE del 21/12/2012 n. 48/E – dell’Agenzia delle Entrate.

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