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Le Sezioni Unite sulle “frodi” nel “Superbonus”: l’informazione provvisoria

 The “frauds” in the “Superbonus” field at the United Sections: aggravated fraud or undue perception?

dalla Redazione

Con l’ordinanza Cass., Sez. II Pen., 17 novembre 2025, ud. 22 ottobre 2025, n. 135 erano stati rimessi alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto: «1. Se, nella materia dei cc.dd. “Superbonus 110%”, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter c.p. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.; (2) Se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata».

La questione era sorta a seguito del ricorso da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che aveva lamentato come il giudice del riesame avesse annullato il sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale, sulla base dell’accertata emissione di fatture per operazioni inesistenti, relative a lavori edili non eseguiti, cui era seguita la formazione di un falso credito d’imposta per oltre novecentomila euro, successivamente ceduto a terzi e, da questi, ancora non riscosso o portato in compensazione.

La Seconda Sezione, investita del ricorso cautelare, aveva rimarcato, allora, come la procedura agevolativa di riferimento, fino al controllo preventivo introdotto con d.l. 11 novembre 2021, n. 157, non prevedesse alcuna verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla sussistenza del credito da Superbonus.

Ad ogni modo la Corte, dando atto degli orientamenti espressi, a più riprese, dalle Sezioni Unite sulla differenza tra truffa aggravata e indebita percezione, che si sono innestati proprio sulla natura residuale di tale ultima figura, destinata ad entrare in campo proprio nei casi in cui concessione e erogazione di pubbliche provvidenze non intervengano a seguito di un iter istruttorio condotto dalla Pubblica Amministrazione, aveva segnalato come si fosse formato, proprio in seno alle agevolazioni Superbonus, un contrasto giurisprudenziale, atteso che con alcune pronunce (ad esempio, Cass., Sez. III, 7 marzo 2024, n. 23402, “Pizzamiglio”) si era giunti alla qualificazione in termini di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., mentre per un altro filone esegetico (ad esempio, Cass., Sez. VI, 5 marzo 2025, n. 13339, “Cuccaro”) il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come indebita percezione, ex art. 316-ter c.p.

Inoltre, la Seconda Sezione aveva rimarcato come, ammessa eventualmente l’ipotesi della truffa aggravata, fosse emerso un dubbio interpretativo sulla natura consumata o soltanto tentata del delitto nel caso di ottenimento del credito di imposta ancora non riscosso o compensato dal cessionario, anche alla luce di quel recente orientamento giurisprudenziale in base al quale il delitto de quo si configurerebbe già al momento della concessione dell’agevolazione (Vd. Cass., Sez. Un., 26 marzo 2025, n. 11969, “Tomaificio Zodiaco S.r.l.”).

Secondo l’informazione provvisoria del 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite hanno risposto in senso affermativo ad entrambi i quesiti sottoposti. Non appena verrà depositata la sentenza, la Rivista ne fornirà informazioni al lettore.