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L’accertamento della responsabilità “231” in capo all’impresa per truffa aggravata non determina l’automatica decadenza dai benefici pubblici nel settore dell’energia

 The ascertainment of the “231” liability of the company for aggravated fraud does not determine the automatic forfeiture of public benefits in the energy sector

 dalla Redazione

Con la sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, 27 febbraio 2026, ud. 3 febbraio 2026, n. 3793, è stato scrutinato il ricorso di un’impresa che, destinataria di benefici in relazione ad un impianto fotovoltaico ubicato nel territorio del Comune di Trani, aveva impugnato il provvedimento di decadenza emanato dal soggetto gestore della misura di sostegno.

Tale provvedimento era stato adottato a seguito della celebrazione di un processo penale che, sfociato nella declaratoria di prescrizione dei reati per quanto concerne le persone fisiche, per quanto riguarda l’impresa, destinataria delle pubbliche provvidenze, aveva condotto all’accertamento definitivo della responsabilità ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In estrema sintesi, la società, al fine di beneficiare della misura, avrebbe artatamente ripartito in tre porzioni quello che, materialmente, sarebbe stato, invece, un unico impianto produttivo, aggirando in tal modo la normativa edilizia che, per le caratteristiche effettive dell’impianto, avrebbe richiesto, per la sua realizzazione, l’autorizzazione unica e non la denuncia di inizio attività. Sulla base di tale elemento, si sarebbe, poi, innestata la truffa aggravata, attraverso l’esposizione all’ente concedente di una situazione di fatto diversa dal reale, in una procedura che, per altro, prevedeva premialità per piccoli impianti produttivi.

Avverso l’atto ablatorio, con cui il gestore aveva altresì richiesto la restituzione di incentivi indebitamente percepiti ex adverso, per circa tre milioni di euro, era, dunque, insorta l’impresa, sviluppando diversi motivi di doglianza.

Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ciò esprimendo i seguenti principi:

– il termine previsto dall’art. 21-novies della l. 7 agosto 1990, n. 241, pari a sei mesi, per l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio degli atti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, decorre solo dal momento in cui la P.A. è venuta a conoscenza o è stata materialmente in grado di venire a conoscenza degli elementi ostativi al mantenimento in essere del provvedimento amministrativo;

– la pendenza di un procedimento o di un processo penale, nonché la pronuncia di sentenze di condanna non definitive, per fatti che possono determinare la decadenza da benefici pubblici, non sono sufficienti, ex se, all’adozione dell’atto decadenziale;

– a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna definitiva, in sede penale, la P.A., così come il giudice amministrativo, sono vincolati soltanto rispetto all’accertamento dei fatti materiali compendiati nel pronunciamento penale, restando, ad ogni modo, dovuta, in sede “amministrativa”, una verifica della rilevanza dei suddetti fatti nell’economia della misura agevolativa di riferimento;

– ai fini dell’adozione dell’atto di decadenza, la P.A. deve eseguire una valutazione autonoma dei fatti, attraverso idonea istruttoria, esprimendo una congrua motivazione sull’impatto degli illeciti, accertati in sede penale o in base a proprie verifiche, sulla misura agevolativa;

– nel caso in cui il rapporto agevolativo si instauri esclusivamente per via degli artifici o raggiri posti in essere dal privato/beneficiario, l’interesse pubblico a disporre la decadenza ed il recupero di quanto eventualmente erogato è in re ipsa, laddove, per altro verso, il destinatario delle indebite provvidenze, tanto qualora abbia agito dolo, quanto con colpa, non può dedurre alcuna situazione soggettiva qualificabile come “legittimo affidamento”.

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/TAR-Lazio-Sez.-III-Ter-27-febbraio-2026-n.-3793.pdf