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LA VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ E LA VARIABILITA’ DELLE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO MEDICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

 

Giovanni Pasceri

 

 

Per garantire che l’esposizione della popolazione sia tenuta sotto controllo è importante che la Commissione Europea sia regolarmente informata, su base uniforme, dei livelli di radioattività ai quali è esposto l’insieme della popolazione in ciascuno Stato membro. L’articolo 14 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabilisce che le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti all’esposizione dell’intera popolazione venga valutato con regolarità. A tal fine le autorità dei singoli Stati devono provvedere affinché le stime delle dosi per la popolazione nel suo insieme siano eseguite nel modo più realistico possibile.

To ensure that the population’s exposure is kept under control, it is important that the European Commission is regularly informed, on a uniform basis, of the levels of radioactivity to which the population as a whole in each Member State is exposed. Article 14 of Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 recommends that the basic safety standards relating to the health protection of the general public and workers against the dangers arising from ionizing radiation at the exposure of the entire population be evaluated regularly. To this end, the authorities of individual states must ensure that the timing of doses for the population as a whole is carried out as realistically as possible.

1.1. Le radiazioni ionizzanti

La radioprotezione, o protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti, è la disciplina che si occupa di tutelare lo stato di salute e il benessere dell’individuo1, della popolazione nel suo insieme e dell’ambiente dagli effetti nocivi causati dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.

Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche (raggi X o γ) e particelle corpuscolari (α, protoni, neutroni e elettroni) che trasportano nello spazio energia capace di ionizzare, direttamente o indirettamente, la materia.

La ionizzazione è il processo fisico per cui l’atomo della materia irradiata acquista, liberando o catturando elettroni, una carica elettrica che modifica il suo stato stabile e elettricamente neutro. L’unione o la scissione dell’atomo creano coppie di ioni che si staccano dall’atomo2.

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sugli organismi viventi si manifestano proprio per l’energia prodotta dalla radiazione la quale altera la struttura dell’atomo; il passaggio di radiazioni ionizzanti attraverso una cellula vivente, infatti, causa interazioni che possono generare, a seconda dell’entità, dei tempi di esposizione e della diversa radiosensibilità dei tessuti o degli organi esposti, una articolata ed eterogenea catena di eventi nocivi capaci di provocare sull’organismo -e specificatamente sull’uomo- effetti somatici (riferiti all’individuo) e genetici (inerenti alla popolazione).

Detti effetti possono essere di tipo stocastico o deterministico.

Gli effetti stocastici o probabilistici possono presentarsi anche in seguito all’assorbimento di dosi molto piccole o prossime allo zero. La possibilità di accadimento, ma non la gravità, accade o non accade indipendentemente dalla dose assorbita nel senso che il potenziale di azione è del tipo “tutto o nulla”.

Gli effetti deterministici o graduati si manifestano negli individui quando la dose è superiore a un valore soglia; ne consegue che a una data dose è possibile predire che la persona irradiata (e in generale ogni organismo vivente) svilupperà determinate conseguenze; in tal caso, il rapporto di causa-effetto è conseguente al valore-soglia della dose al di sopra del quale “tutti o quasi tutti” gli irradiati patiscono gli stessi danni e mostrano un effetto graduato.

La disciplina è alquanto giovane se si considera che la scoperta dei “raggi X”, compiuta da Wilhelm Conrad Röntgen, è avvenuta nel gennaio 1896 e le principali conoscenze sugli effetti radiobiologici vengono tratte da esperienze relativamente recenti3. Gli studi compiuti sono ritenuti ancora insufficienti per circoscrivere, nel tempo, gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti sull’uomo e sull’ambiente4. In letteratura esistono accesi dibattiti circa i “limiti di dose” ai quali corrisponde un livello di rischio accettabile; gli studi epidemiologici, infatti, presentano significativi fattori di distorsione del dato che riducono l’affidabilità dei risultati e la significatività degli studi compiuti. Per questo, non è agevole estrapolare un modello di calcolo del rischio così da tracciare una linea di corrispondenza tra condizioni di sicurezza e situazione di pericolo.

2. I principi radioprotezionistici nella disciplina unionale

La protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dall’esposizione di radiazioni ionizzanti è ora compiutamente definita nel decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, adottato in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom5. Il decreto costituisce una sorta di testo unico, a carattere generale6, che compone, in modo organico, la previgente normativa radioprotezionistica7. La disciplina radioprotezionistica è strutturata in modo da consentire l’adeguamento permanente dell’ordinamento alla realtà tecnica e all’esperienza maturata attingendo dalle raccomandazioni elaborate dalla comunità scientifica internazionale. Non stupisce che i principi su cui poggia l’intero assetto prevenzionistico, tracciato dalla citata direttiva europea e trasferito nel decreto attuativo, sono tratti proprio dalle raccomandazioni pubblicate dalla comunità scientifica, e segnatamente dalla Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP)8.

Il principio di giustificazione stabilisce che l’esposizione dell’individuo e della popolazione a dosi aggiuntive di radiazione è giustificabile solo se i benefici derivanti dalle pratiche che generano le dosi aggiuntive sono superiori all’insieme degli effetti negativi concretamente prevedibili. Dunque, secondo tale principio nessuna pratica deve essere accolta salvo produca un beneficio netto e dimostrabile (no practice shall be adopted unless its introduction produces a positive net benefit)9.

Il secondo principio, quello di ottimizzazione, sancisce che l’esposizione della popolazione, una volta giustificata, deve essere comunque tenuta tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni economiche e sociali (all the exposures shall be kept as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into account)10.

Il principio di ottimizzazione attiene alla sanità pubblica con finalità socio-sanitarie di tutela della collettività che non valuta l’individuo nella sua tipicità. Per tali ragioni la disciplina radioprotezionistica si completa con il principio del limite di dose individuale secondo cui la dose agli individui non può eccedere i limiti raccomandati per ogni lavoratore e per ogni individuo in relazione ai livelli di dose a cui corrisponde il livello di rischio che non può essere superato nelle condizioni di lavoro o nella vita del singolo (the doses to individuals shall not exceed the limits recommended for the appropriate circumstances)11.

3. L’uomo, l’ambiente e il fondo naturale di radioattività

L’uomo convive da sempre con la radioattività determinata da un “fondo di radioattività naturale” normalmente presente nell’ambiente12.

Le radiazioni naturali, sino alla scoperta della radioattività artificiale, erano le uniche radiazioni ionizzanti a cui si era esposti.

La crescita delle attività radiologiche (sanitarie, industriali, agroalimentari, etc.) espone maggiormente l’uomo all’esposizione astrattamente nociva sicché occorre individuare, in concreto, il grado di pericolosità delle radiazioni in ragione della dose ricevuta. Un compito arduo che tuttavia costituisce l’essenza della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti, della tutela della salute e il benessere dell’individuo, della popolazione nel suo insieme e dell’ambiente.

Secondo la comunità scientifica, infatti, non esiste una dose a cui, per quanto piccola, non possa essere associato un rischio, naturalmente incrementato all’aumentare delle attività radiologiche. Per tali motivi, «i limiti di dose vanno confrontati con la somma delle dosi provenienti dalle varie sorgenti di esposizione, con esclusione di due termini: il fondo naturale13 e le dosi di carattere medico-sanitario (diagnosi e terapia)»14.

Anche le bassi dosi ovvero quelle confrontabili con le dosi derivanti dal fondo naturale di radioattività possono determinare effetti di tipo stocastico. Non può affermarsi, con certezza assoluta, sulla base delle conoscenze scientifiche possedute, che una sovrapposizione di dosi, che singolarmente possono essere poco rilevanti, in realtà, in appaiamento alle dosi naturali, causano effetti nocivi.

Sono proprio le basse dosi e l’irradiamento indiretto le fonti di “inquinamento” più subdolo. Il modello lineare senza soglia presuppone che l’effetto nocivo cresca linearmente al crescere del livello della dose di radiazione assorbita o della cosiddetta dose equivalente di radiazioni ionizzanti, e che questo valga anche per i valori piccoli della dose. La stessa comunità scientifica però ricorda che questo modello lineare è sviluppato in base alle conoscenze attuali. Non essendo misurabile il rischio a basse dosi in modo obiettivo si può verificare che il rischio a basse dosi è minore rispetto al modello lineare senza dose soglia (LNT) ovvero maggiore a seconda se sul modello lineare si crei una curva convessa o concava rispetto agli effetti attendibili dalla relazione lineare.

4. Entità e variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti

Al fine di quantificare l’entità e la variabilità delle esposizioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente, così da definire la “consistenza” delle dosi radiazioni ricevute in modo diretto o indiretto dalla popolazione residente, il legislatore, in attuazione all’art. 168 decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”, ha stabilito, con decreto emanato dal Ministro della salute il 3 novembre 2023 “Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente” che per ogni categoria di procedura radiologica dovrà essere indicato il numero e il valore rilevante radioprotezionisticamente in modo che le singole regioni o province autonome provvedano a valutare l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente.

Il decreto sancisce le norme di trasmissione dei dati relativi all’esposizione dei pazienti a regioni e province autonome che consentiranno di avere nel prossimo futuro le stime di dose della popolazione italiana in relazione alle radiazioni ionizzanti impiegate a scopo medico.

La norma, a ben osservare, richiama l’art. 14 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti il quale dispone che l’esposizione dell’intera popolazione sia valutato con regolarità affinché le stime delle dosi per la popolazione nel suo insieme siano eseguite in modo concreto ovvero compiute nel modo più realistico possibile. Il monitoraggio si ritiene potrà fornire, nel suo insieme, una serie definita di risultati specifici per il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l’esposizione della popolazione15.

Il decreto 3 novembre 2023 del Ministro della salute, pubblicato il 19 dicembre 2023, dà così piena attuazione alla disciplina che impone all’esercente, al responsabile dell’impianto radiologico, al medico specialista, al tecnico sanitario di radiologia medica e allo specialista in fisica medica, ognuno per quanto di competenza, di provvedere affinché le indagini radiologiche siano registrate singolarmente in modo da consentire un confronto radioprotezionistico. Le regioni e le province autonome nel valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell’attività sanitaria in loro possesso, promuovono la realizzazione di audit clinici, i cui risultati sono trasmessi al Ministero della salute.

Tale procedura consentirà ad ogni Stato membro di attuare quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Trattato Euratom ovvero effettuare un controllo permanente del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo.

NOTE:

1 La protezione sanitaria si rivolge non solo all’individuo in quanto tale ma anche classi di persone come i lavoratori esposti per ragioni di lavoro al rischio radioattivo o ai pazienti che necessitano di ricorrere alla pratica radiologica.

2 Il termine ione è stato coniato dal matematico da William Whewell. La sua prima definizione si rinviene nella lettera che Whewell scrisse al collega Michael Faraday il 5 maggio 1834 (cfr. F.A.J.L. James, a cura di, The correspondence of Michael Faraday, vol. 2, 1832-1840, Londra, 1993, p. 183). Ione deriva dal verbo greco ἱέναι che indica l’atto dell’“andare oltre”.

3 Ancorché i primi effetti patologici si sono manifestati già agli inizi del 900, le maggiori conoscenze in tema radioprotezionistico sono ottenute principalmente dall’esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki (1945) e agli incidenti alle centrali nucleari di Černobyl’ (1986) e Fukushima Dai-ichi (2011).

4 Si comprenderà l’attenzione e la cautela che gli organismi internazionali scientifici e il legislatore europeo adottano per garantire che i principi radioprotezionistici siano attuati secondo la migliore esperienza e cautela.

5 La direttiva 2013/59/Euratom, detta regole precauzionali comuni e uniformi per tutti gli Stati aderenti, così come stabilito dall’art. 2, lett. b), del Trattato Euratom, vincolanti per lo Stato membro «per quanto riguarda il risultato da raggiungere» (art. 288, par. 3, del Trattato CEE). In merito, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte ricordato che la direttiva europea contiene regole minime in relazione agli obiettivi da conseguire che, salvo non sia diversamente indicato, gli Stati membri possono modificare rendendole più astringenti rispetto alla direttiva stessa; così qualora insorgano difficoltà interpretative il giudice nazionale dovrà richiamare i precetti del diritto comunitario sino a disapplicare, qualora una diversa interpretazione non fosse praticabile, la disposizione interna la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario a quello comunitario (per tutte: cfr. Corte di Giustizia, Grande Sez., sent. 27 ottobre 2009, proc. C-115/08).

6 La disciplina radioprotezionistica si riferisce a tutte le sorgenti radioattive naturali e artificiali (es. sanitario, industriale, ricerca, archeologia, sicurezza degli edifici e dei trasporti, agroalimentare, sino a comprendere le esposizioni per fini assicurativi o per esigenze medico legali, etc.).

7 I principi e i criteri per l’attuazione della direttiva europea sono stati tracciati all’art. 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

8 La Commissione internazionale per la protezione radiologica (c.d. ICRP) è un’organizzazione composta da autorevoli studiosi, indipendente e non governativa, che si propone di studiare e elaborare raccomandazioni per proteggere le persone, gli animali e l’ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti. Le sue raccomandazioni costituiscono la base della politica, dei regolamenti, delle linee guida e della pratica radioprotezionistica in tutto il mondo. L’ICRP è stato fondato nel 1928 al secondo Congresso internazionale di radiologia a Stoccolma, in Svezia (inizialmente chiamato Comitato internazionale per la protezione dai raggi X e dal radio (c.d. IXRPC). Nel 1950, in considerazione dell’eterogeneo impiego delle radiazioni ionizzanti al di fuori dell’area medica, la Commissione ha assunto il nuovo nome. I simposi internazionali organizzati dalla Commissione sono i principali mezzi per comunicare i progressi scientifici degli studi compiuti nonché i rapporti provenienti dalla comunità internazionale (comitati nazionali, gruppi di studio, organi tecnico-scientifici nazionali, società scientifiche, etc). Il lavoro della Commissione si incentra su quattro temi (i. effetti delle radiazioni; ii. dosi da esposizione a radiazioni; iii. protezione radiologica in medicina; iv. applicazione delle raccomandazioni della Commissione) affidati ai lavori di corrispondenti Comitati.

9 ICRP, Recommendations of the ICRP, Publication 26. Ann. I, 1977, par. 12.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Il campo di radiazioni dovuto a sorgenti naturali, terrestre e extraterrestre, è formato da tre fondamentali componenti: a) i raggi cosmici, costituiti da radiazioni primarie di origine extraterrestre, sostanzialmente emesse dai corpi stellari; b) i radioisotopi cosmogenici, isotopi radioattivi che si producono per effetto dell’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera e con la superficie terrestre; c) i radioisotopi primordiali, consistenti in radionuclidi presenti nella crosta terrestre fin dalla sua formazione. Per un approfondimento: cfr. M. Pelliccioni, Fondamenti fisici della radioprotezione, Bologna, 1989, p. 126; AIFM, Quanto vale la radioattività ambientale (a cura di G. Scalzo, G. Gialanella), 9 gennaio 2017 in fisicamedica.it;

13 Il fondo naturale infatti è variabile in funzione delle caratteristiche del suolo, dell’attitudine sul mare, della tipologia di abitazione, etc.

14 Cfr: Enea, La radioprotezione in Italia. La salvaguardia della popolazione dell’ambiente, Roma, 1999, p. 70.

15 Quest’analisi consentirà al singolo Stato di attuare a quanto previsto dall’art. 35 del Trattato Euratom.