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La messa a disposizione di documenti amministrativi in violazione della procedura sull’accesso integra il delitto di rivelazione di segreti di ufficio?

Does the provision of administrative documents in violation of the access procedure constitute the crime of revealing official secrets?

dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2026, ud. 14 gennaio 2026, n. 6873, la Cassazione ha stabilito il principio per cui «l’eventuale violazione delle modalità mediante le quali il privato esercita il diritto di accesso in nessun caso possono dar luogo alla commissione del reato di cui all’art. 326 c.p., qualora venga verificato che il privato abbia il diritto ad essere informato, a nulla rilevando che le modalità per l’esercizio del diritto siano state violate, posto che queste ultime non incidono sulla segretezza dell’atto, ma soltanto sulle modalità concrete mediante le quali un atto ostensibile viene materialmente a conoscenza del titolare del diritto all’accesso».

La decisione ha preso le mosse, in particolare, dall’iniziativa del sindaco di un comune, il quale, in relazione ad una violazione urbanistica, aveva fornito all’interessato un verbale di sopralluogo redatto dalla polizia locale nonché dal Corpo Forestale presso un cantiere edile.

Esclusa, in sede di merito, la responsabilità per violazione del segreto istruttorio, ritenendosi che il documento non costituisse un atto d’indagine coperto da segreto penale, perché non redatto dal Pubblico Ministero o da un organo nello svolgimento di attività qualificabile come di polizia giudiziaria, era stato, comunque, ravvisato il reato di rivelazione di segreto d’ufficio.

Sul punto era stato rammentato che l’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, a tutt’oggi vigente, stabilisce che il funzionario pubblico «non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento».

La Corte, nel riformare la decisione d’appello, ha osservato, però, che l’art. 326 c.p. presupporrebbe la divulgazione di notizie che, per disposizione di legge o per loro intrinseca natura, non siano affatto conoscibili dai destinatari della comunicazione.

Si tratta di una soluzione che si pone in contrasto con altro e consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale, in realtà, la fattispecie potrebbe integrarsi tanto nel caso di ostensione di documenti amministrativi a soggetto non legittimato, quanto nell’ipotesi di ostensione in violazione delle regole procedurali.

In argomento, vd., ad esempio, Cass., Sez. VI, 4 novembre 2016, n. 19216, per la quale: «l’art. 326 c.p. protegge il normale funzionamento della Pubblica amministrazione, che costituisce una proiezione dei principi costituzionali contenuti nell’art. 97 Cost., e si estrinseca anche con l’osservanza del segreto d’ufficio inerente al rapporto funzionale tra il pubblico funzionario e l’amministrazione di appartenenza: il segreto evita che l’efficacia dell’azione dell’ente pubblico sia pregiudicata dalla rilevazione del contenuto di certi atti. La l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, ha sostituito il d.P.R. n. 3/1957, art. 15 (T.U. degli impiegati civili dello Stato) non limitandosi ad a porre l’obbligo per l’impiegato pubblico di mantenere il segreto. Dalla disposizione emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non solo informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Ne deriva che sono notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete, non solo le informazione non divulgabili in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (pur consentita in un momento successivo) è vietata dalle norme sul diritto di accesso, se rivolta a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. Pertanto, oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti di ufficio sono sia le notizie d’ufficio coperte dal segreto sia quelle indebitamente svelate a chi non è titolare del diritto di accesso agli atti amministrativi o senza il rispetto delle modalità previste»[1].

Sicché, si prospetta una futura remissione della questione alle Sezioni Unite.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Cass.-Sez.-VI-20-febbraio-2026-n.-6873.pdf

[1] Cass., Sez. VI, 4 novembre 2016, n. 19216. Analogamente, più di recente, Cass., Sez. V, 26 febbraio 2025, n. 12009.