5 minuti

La Corte EDU interviene sul “cumulo” tra confisca del profitto di reati contro la Pubblica Amministrazione e risarcimento del danno

The ECHR intervenes on the “cumulation” between confiscation of the profits of crimes against the Public Administration and compensation for damages

dalla Redazione

 

Con la sentenza in rassegna, Corte EDU, Prima Sezione, 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana c. Italia, la Corte di Strasburgo è intervenuta su un tema particolarmente interessante.

In estrema sintesi, gli applicant Florio avevano dedotto che, a seguito della celebrazione di procedimenti penali a loro carico per fatti di corruption, era stata disposta, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., la confisca del profitto dei reati loro contestati – in particolare, corruzione e truffa perpetrata ai danni della Pubblica Amministrazione – rilevando come il Tribunale investito della cognizione dei fatti addebitati, con sentenza passata in giudicato, avesse quantificato il danno subìto dalla P.A. parificandolo alle somme indebitamente percepite dagli imputati, prevedendo, in sentenza, una forma di compensazione tra confisca e risarcimento («in caso di esecuzione parziale della confisca ordinata, l’importo del risarcimento sarà ridotto di conseguenza»).

Successivamente, tuttavia, la Corte dei conti aveva promosso nei confronti dei medesimi individui azione per danno erariale, in un procedimento nel corso del quale gli interessati erano stati, poi, condannati al risarcimento del danno pari alle somme indebitamente percepite per l’effetto della truffa perpetrata, rigettando la tesi – promossa dai responsabili degli illeciti – per cui questo dovesse essere ridotto in considerazione del valore dei beni confiscati in sede penale, rilevando, invece, come confisca e risarcimento avrebbero costituito entità del tutto distinte, tanto da consentire il cumulo delle conseguenze giuridiche delle violazioni di legge realizzate dai soggetti evocati in giudizio.

Una situazione in parte analoga era alla base del ricorso spiegato dall’applicant Bassignana, funzionario pubblico condannato in sede penale per fatti di corruzione e destinatario della confisca del profitto dell’illecito, cui era seguita, poi, la condanna in sede erariale, ove era stato riconosciuto alla P.A. un risarcimento pari all’ammontare delle somme indebitamente percepite (c.d. “tangenti”).

La Corte, investita dei ricorsi, allora, ha dapprima evidenziato i dubbi che attengono alla qualificazione giuridica della confisca nel sistema penale italiano, sempre in bilico tra ripristino e punizione, soggiungendo come, in effetti, per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, l’irrogazione della confisca non precluderebbe affatto la condanna del medesimo individuo, sulla scorta dell’idem factum, al risarcimento del danno in favore della Pubblica Amministrazione, persona offesa dall’illecito penale.

A seguito di tali rilievi, la Corte EDU, allora, ha ritenuto che la disciplina interna, così come applicata nei casi de quibus, si sarebbe posta in violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, che vieta ingerenze di carattere sproporzionato nella sfera di proprietà individuale. Ciò rigettando le tesi difensive del Governo italiano, che si erano fondate su una differente ratio delle misure di riferimento, nonché sulla diversa destinazione del quantum (la confisca, al Fondo Unico Giustizia, il risarcimento, direttamente alla Pubblica Amministrazione danneggiata dalla condotta illecita).

Pur riconoscendosi, infatti, che scopo della confisca connessa alle fattispecie incriminatrici de quibus fosse di tipo ripristinatorio, la Corte di Strasburgo ha affermato che il cumulo avrebbe «consentito allo Stato di riscuotere un importo complessivo superiore al danno subìto dall’amministrazione. Le misure in questione hanno chiaramente ecceduto quanto necessario».

Si è, dunque, al cospetto di un pronunciamento di notevole interesse, anche nell’ottica della questione di legittimità costituzionale sollevata da Cass., Sez. VI, ord. 7 novembre 2025, n. 36356 in ordine alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p., introdotto dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, nella misura in cui detta riparazione trova applicazione in cumulo con la confisca, per sospetta violazione del principio di proporzionalità (l’udienza davanti alla Consulta è fissata per il 4 maggio 2026).

 

La pronuncia della CEDU è consultabile al seguente link: Corte EDU, Prima Sezione, 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana c. Italia